Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 355 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 355 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30620/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, e rappresentata e dif dall’avvocato COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALECODICE_FISCALE, come da procura speciali in atti.
-ricorrente-
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA DI
-intimato- avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA n, 545/2021 depositato il 10/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale NUMERO_DOCUMENTO/202•
Numero di raccolta generale. 355f2023
Data pubblicazione 10/01,2023
COGNOME
G.M. A.T. 1.- La Corte di appello di Reggio Calabria, con il decreto in epigrafe indicato, ha confermato la decisione del Tribunale per i minorenni, con la quale era stata respinta l’istanza proposta da , cittadina della Georgia e madre delle minori e NOME , rispettivamente di anni nove e sei al momento della decisione, volta conseguire l’autorizzazione alla permanenza richiesta.
La Corte di merito ha respinto il reclamo, ritenendo che le situazioni prospettate dalla reclamante non fossero tali da consentire l’applicazione dell’art.31, comma 3, del d.lgs. n.286/1998.
In particolare, la Corte di appello, ha rilevato che – come accertato dal Tribunale – la ricorrente si era trasferita in Italia 2010, aveva poi fatto rientro in Georgia nel 2.015 ed ivi aveva sposato’ NOME, padre dei minori; essendo stata vittima di condotte di maltrattamento da parte del coniuge, COGNOME ·.NOME aveva fatto ritorno in Italia dove non aveva trovato una stabile occupazione, rimanendo l’unico fonte di sostentamento stabile per le esigenze primarie dei minori e della stessa donna la nonna, madre della ricorrente, che lavorava come parrucchiera, ha, quindi, osservato che il minore NOME presentava uno sviluppo psico-fislco nella norma e che NOME aveva difficoltà a comprendere l’italiano e presentava problematiche relazionali,
Sulla scorta di tali circostanze la Corte di appello ha escluso l sussistenza di pregiudizi attuali o potenziali nei confronti dei minor tali da giustificare la permanenza in Italia dell’istante, in deroga al norme che disciplinano l’Immigrazione, ritenendo non sufficientemente riscontrata la situazione di violenza e/o maltrattamenti cui sarebbe stata sottoposta la ricorrente in patria e osservando che l’età dei fanciulli avrebbe reso agevole i trasferimento nel paese di origine, vista la scarsa integrazione i Italia e che non sussisteva il pericolo per gli stessi di es
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale
3928/202•
Numero dizaccolta energie sottoposti a deprivazioni una volta rientrati in Georgia, vista.. i ince 355f2023 uata pubblicazione 10/01,2023 situazione economica garantita in Italia dalla genitrice.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo.
CONSIDERATO CHE:
2.- Con l’unico motivo è dedotta la violazione eio la falsa applicazione dell’art.31, comma 3, del d.igs. n.286/1998 (TUI), nonché contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte di appello interpretato la norma, come eccezionale ed applicabile solo in situazioni di estremo pericolo per la salute psicofisica del minore, nonché la violazione della norma anzidetta In relazione alle disposizioni della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, alla Dichiarazione Universale, d Diritti dell’Uomo e ad altro, per avere negato tutela all’unità familiar Intesa come diritto primario sia dal diritto interno che negli strumenti internazionali.
La ricorrente, richiamato il dritto all’unità familiare, si duole ch non si sia tenuto contro del fatto che il sua allontanamento dall’Itali avrebbe privato i minori, ancora in tenera età, dell’unico genitore di riferimento.
3.1.- Il motivo è fondato e va accolto.
Va ricordato che Vart.31, comma 3, del TUI prevede «3. Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto delreta e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano . , puor autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge, L’autorizzazione e’ revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivita` del familia incompatibili con fe esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
Nurnero sezio,nale CODICE_FISCALE diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti dt Numero di raccolta generale 355,2023 rispettiva competenza.» COGNOME Data pubblicazione 10101/2023
Come puntualizzato da questa Corte l’autorizzazione alla permanenza o all’ingresso temporaneo in Italia, prevista dal normativa in esame costituisce una misura incisiva a tutela e protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genito mentre l’interesse del familiare ad ottenere tale autorizzazione r tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzion salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica d provvedimento autorizzatorio (Cass. Sez. U. n, 15750 del 12/6/2019, p.4)
Inoltre, secondo l’orientamento di questa Corte la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del mino prevista dall’art. 31 cit., non richiede necessariamente l’esiste situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed ecceziona strettamente collegate alla sua salute, potendo comprender qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivame grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di sa ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o der certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal s definitivo sradicamento dall’ambiente in cui .è cresciuto. De trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile d e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestan ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in ev traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disag dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare (Cass. Sez. n.21799 del 25/10/2010).
In altri termini, i “gravi motivi connessi con lo svil psicofisico” ex art. 31, comma 3, cit., sono rappresentati situazioni oggettivamente gravi comportanti una seri compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimen
Numero sezionale NUMERO_DOCUMENTO evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misur Numero di raccolta genersilg 355,2023 autorizzativa, COGNOME Data pubblicazione 10/092023
Pertanto, la norma in esame non si presta ad essere intesa come generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e de suoi genitori, interpretazione che, proprio come affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia sopra citata, avrebbe l’effetto di superare e porre nel nulla la disciplina del ricongiungimento familiare «tutte le volte in cui per effetto dell’espulsione del genitore irregolar si realizzi fa rottura dell’unità familiare comprendente un minore, muovendo dal presupposto che quest’ultima comporti per lui sempre e comunque un danno psichico»: ne conseguirebbe l’applicazione automatica dell’autorizzazione de qua, in tal modo trasformata da eccezione a regola (cfr. Cass. n.9391 del 16/4/2018),
Alla stregua di tali principi, quindi, le situazioni che posson Integrare i “gravi motivi” di cui al citato art. 31 non si prestano a essere catalogate o standardizzate, di guisa che incombe sul richiedente l’autorizzazione l’onere di allegazione della specific situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall’allontanamento del genitore (Cass. n,9391 del 16/4/2018 e Cass, n.26710 del 10/11/2017), non essendo sufficiente la mera indicazione del pericolo di disgregazione familiare, della necessità di entrambe le figure genitoriali, o l’allegazione di un disagio in caso rimpatrio insieme ai genitori o a causa dell’allontanamento di un genitore: spetta, infine al giudice del merito valutare le circostanz del caso concreto con particolare attenzione (Cass. n. 4197 del 21/02/2018).
3.2.- La pronuncia impugnata, pur richiamando gli anzi detti principi, non vi ha dato retta applicazione, perché la valutazione richiesta è stata compiuta in maniera atomistica in relazione agli elementi rilevati, senza svolgere invece un esame complessivo della condizione di vita dei minori e degli effetti sulla stessa del dini della autorizzazione richiesta.
COGNOME
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO I
Numero sezionale
3928/202•
N..ra ccolta generale 355/2023 Come si evince dallo stesso decreto, la ricorrente in I alla vive ata p ubiolicazione 10/01,2023 con sua madre, che si fa carico di provvedere economicamente al nucleo familiare aggiunto, ha due figli scolarizzati, uno dei quali ( più piccolo) con capacità cognitive e relazionali molto ridotte; ha provato ad inserirsi nel mondo del lavoro senza risultati stabili.
Orbene, la circostanza che la ricorrente non abbia documentato le condotte maltrattanti subite o che potrebbe ancora subire da parte del marito in Georgia, su cui la Corte di appello si sofferma, non appare decisiva, cosi come non è decisiva l’ipotizzata possibilità pe la stessa di inserirsi lavorativa mente in Georgia – in assenza ivi di sostegno familiare per la cura dei minori – perché tali considerazioni non sono state raffrontate con la condizione dei minori in Italia e con il pregiudizio che potrebbero subire a seguito del rientro della madre in Georgia, indice rilevante per vagliare la sussistenza dei “gravi motivi” che consentono l’applicazione della disciplina in esame.
A ciò la Corte di appello dovrà provvedere in sede di rinvio.
Va rimarcato, in proposito, che questa valutazione dovrà tenere conto che, in assenza di una rete familiare di supporto, come quella gode in Italia e che la aiuta anche economicamente a mantenere i minori, la necessità di accudire i bambini potrebbe essere di ostacolo al suo inserimento, nel mondo del lavoro in Georgia, con grave pregiudizio proprio dei minori, privati anche della fonte di sostentamento economico che ora riviene dall’attività lavorativa della nonna. di cui G.M
Così come dovranno essere complessivamente considerati il percorso scolastico in cui i minori sono inseriti, la cui prosecuzio risulta coerente con le loro esigenze di crescita e di svilup psicoifisico, oltre che le difficoltà relazionali che presenta il min dei bambini e l’incidenza che su queste potrebbe produrre sia un repentino cambio dell’assetto familiare allargato di supporto di cui godono in Italia, che del luogo di residenza.
Nurnero sezionale 3928f2022
4.- Conclusivamente, il ricorso va accolto; il decreg n i r r -p ipmqnato nona generale 355,2023 va cassato con rinvio alla Corte di appello di Reggio C.2 1 T/01,2023 diversa composizione per il riesame, alla luce dei principi espressi.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in es menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione per il riesa me;
-Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in es menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il giorno 4 novembre 2022,
Il Presidente