Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9586 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9586 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15387-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 1732/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/11/2018 R.G.N. 919/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio
del 28/02/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
AUTOMATICITA’
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
R.G.N. 15387/2019
Ud. 28/02/2025 CC
Rilevato che
NOME COGNOME conveniva in giudizio l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo condannarsi l’RAGIONE_SOCIALE ad accreditare la contribuzione omessa per il periodo 07/05/2008 -13/05/2013 e riconoscersi il suo diritto ad ottenere l’eroga zione RAGIONE_SOCIALEa pensione supplementare a decorrere dal primo giorno successivo a quello di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda ritenendo che il principio di automaticità RAGIONE_SOCIALEa prestazion e previdenziale sancito dall’art. 2116 cod. civ. fosse applicabile anche ad un rapporto di lavoro parasubordinato, come quello intrattenuto dal ricorrente.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano. NOME COGNOME si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. La Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, con la sentenza n. 1732/2018 depositata in data 12/11/2018 ha respinto l’appello e ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE affidando l’impugnazione ad un unico motivo. NOME COGNOME si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
La parte ricorrente e la parte controricorrente hanno depositato memorie illustrative ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ..
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 28/02/2025.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso la difesa RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge 08/08/1995, n. 335 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2116 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3 cod. proc. civ.. In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE si duole che la sentenza impugnata abbia riconosciuto l’applicabilità del principio di automaticità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali anche per le pensioni a carico RAGIONE_SOCIALEa gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge 335/1995.
Va premesso che, come incontestato tra le parti, l’odierno controricorrente ha svolto attività lavorativa dal 2008 al 2013 in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa rinnovatosi di anno in anno nei confronti di una società che, pur essendovi tenuta, non ha provveduto a versare i contributi dovuti nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Il controricorrente, iscritto alla gestione separata RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con la domanda originaria ha chiesto la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla prestazione RAGIONE_SOCIALEa pensione supplementare che avrebbe maturato in ragione RAGIONE_SOCIALE‘applicazione del principio di automatismo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni sancito dall’art. 2116 cod. civ..
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contesta, appunto, che detto principio possa applicarsi nella fattispecie perché non estendibile alla collaborazione coordinata e continuativa trattandosi di tutela specifica propria del lavoro subordinato.
Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla specifica questione ed ha definito principi di diritto che il Collegio ritiene applicabili alla fattispecie e ai quali intende dare continuità.
Si consideri, in proposito, che: «il principio di automaticità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l’art. 1 del d.m. n. 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l’obbligo di versamento dei
contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva. Qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni, o, in alternativa, di agire nei confronti del committente per il risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, c.c. ovvero di esercitare l’azione di cui all’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 1338 del 1962 (Cass. 30/04/2021, n. 11430)».
5.1. Ed ancora: ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 22 del 2015, il principio di automaticità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali, sancito dall’art. 2116, comma 1, c.c., non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995 (Cass. 26/11/2024, n. 30474).
5.2. In particolare, mantengono validità le argomentazioni spese nelle richiamate sentenze che valgono a definire la giurisprudenza consolidata di questa Corte, «il principio generale RAGIONE_SOCIALE‘automatismo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali, in forza del quale queste ultime spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, mentre costituisce regola generale di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti a prescindere da qualsiasi richiamo esplicito RAGIONE_SOCIALEa relativa disciplina, essendo semmai necessaria, giusta l’insegnamento di Corte cost. n. 374 del 1997, una disposizione esplicita per derogarvi, non trova invece applicazione, in
difetto di specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso contrario, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, in cui invece il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce di regola la stessa costituzione del rapporto previdenziale e comunque la maturazione del diritto alle prestazioni» (Cass., sez. lav., 30 aprile 2021, n. 11430, in motivazione). Né tale esclusione presta il fianco a censure d’irragionevolezza, «dal momento che nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale l’obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore al quale compete il diritto alle prestazioni, il quale, coerentemente, non può che subire le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento» (sentenza n. 11430 del 2021, cit., in motivazione, con il richiamo alle pertinenti pronunce di questa Corte). Il principio di automaticità non può essere esteso a beneficio dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata sol perché l’art . 1 del decreto del Ministro del lavoro e RAGIONE_SOCIALEa previdenza sociale 2 maggio 1996, n. 281, pone anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l’obbligo di versamento dei contributi. Invero, la fonte regolamentare configura soltanto una forma di delegazione legale di pagamento, che si prefigge di semplificare la riscossione, senza modificare, tuttavia, i soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva. L’assetto così delineato per il titolare di collaborazioni coordinate e continuative «non può certo comportare, rispetto al rapporto contributivo, alcuna equiparazione RAGIONE_SOCIALEa sua situazione a quella del lavoratore subordinato» (sentenza n. 11430 del 2021, cit., in motivazione), cui s’indirizza la protezione apprestata dall’art. 2116 cod. civ. Al collaboratore coordinato e continuativo è concessa la facoltà, entro un congruo termine, individuato in
quello di prescrizione dei contributi, «di dichiarare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di rinunciare all’effetto privativo RAGIONE_SOCIALE‘accollo ex lege disposto in suo favore dall’art. 2, comma 30, legge n. 335/1995, e di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo ovviamente rivalersi nei confronti di costui per i danni» (sentenza n. 11430 del 2021, cit., in motivazione). Il collaboratore coordinato e continuativo può, in alternativa, rivendicare il risarcimento dei danni (art. 211 6, secondo comma, cod. civ.) o esperire l’azione di cui all’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa legge 12 agosto 1962, n. 1338, «trattandosi di disposizione che -come più volte riconosciuto da questa Corte di legittimità, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘indicazione di Corte cost. n. 18 del 1995 -possiede quei connotati di generalità e astrattezza tali da consentirne l’applicazione a tutte le categorie di lavoratori non abilitati al versamento diretto dei contributi, ma sottoposti a tal fine alle determinazioni di altri soggetti (sentenza n. 11430 del 2021, cit., in motivazione). La posizione del collaboratore autonomo e continuativo non resta, dunque, sguarnita di tutela. Tali principi sono stati ribaditi a più riprese da questa Corte (da ultimo, Cass., sez. lav., 15 dicembre 2023, n. 35162; nello stesso senso, già Cass., sez. lav., 12 agosto 2022, n. 24753, e 17 marzo 2022, n. 8789), che, nella complessiva ricognizione del dato normativo, ha vagliato tutti gli argomenti prospettati dai giudici d’appello, escludendone la portata dirimente ai fini RAGIONE_SOCIALEa soluzione estensiva addotta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata.
La sentenza impugnata si è discostata dai principi di diritto in questione e, pertanto, il ricorso è fondato. La sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia va decisa nel merito con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda originaria.
Le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio vanno compensate perché l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità si è definito con chiarezza dopo la proposizione del ricorso di NOME COGNOME.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda di COGNOME NOME;
compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta