Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19577 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19577 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5227-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Automatismo art. 2116 c.c. e rapporto di collaborazione continuativa e coordinata
R.G.N. 5227/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 76/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 25/07/2019 R.G.N. 19/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.La Corte d’appello di Trento ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di COGNOME NOME volta a conseguire l’accertamento del diritto a percepire la pensione di anzianità anticipata, in forza di totalizzazione, a d ecorrere dall’1/1/2017, includendo il periodo dal 2012 al 2016 durante il quale, nel corso di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, il datore di lavoro suo committente aveva omesso il versamento contributivo.
In particolare, l a Corte territoriale ha respinto l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ritenendo applicabile a tale tipo di rapporti la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 2116 c.c. prevista per il lavoro subordinato, reputando che si tratti non già di norma eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica, ma di norma speciale poiché prevede una disciplina diversa ma non contrastante con i principi che regolano la materia; l’automaticità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni mira a non far ricadere sul lavoratore assicurato il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi e non vi sarebbe alcun ostacolo all’applicazione analogica RAGIONE_SOCIALE‘art. 2116 c.c. a fattispecie per le quali ricorra la medesima ratio. Peraltro, il collaboratore ha l’obbligo di iscrizione a lla gestione separata ex art. 2 comma 27 L.335/95 e la sua posizione differisce dal lavoratore autonomo al quale non si applica la citata disposizione codicistica atteso che in quest’ultimo caso il lavoratore che chiede la prestazione è lo stesso soggetto che
può sanare l’omissione contributiva a sé stesso addebitabile versando il dovuto pregresso e non prescritto.
Ritiene la Corte di merito che l’obbligazione del versamento contributivo per co.co.co. è strutturalmente e teleologicamente uguale al lavoro subordinato: le due categorie necessitano di eguale tutela ex art. 3 e 38 Cost. ed una diversa tesi porterebbe ad una irrazionale differenza di trattamento, come rilevato da Corte Cost. n. 18/1995. Nel confermare la pronuncia di primo grado, la Corte d’appello ha tutta via rilevato che, come segnalato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il richiedente dopo il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda amministrativa aveva intrapreso un nuovo lavoro al termine del quale aveva percepito l’indennità di disoccupazione, circostanza incompatibile con il trattamento pensionistico dall’1/1/2017, e ha sttuito per l’accertamento del diritto all’accreditamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione per il periodo di iscrizione alla gestione separata, con maturazione del requisito contributivo e anagrafico per il trattamento RAGIONE_SOCIALEa pensione di anzianità all’1/1/2017.
Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE articolando un unico motivo, a cui il COGNOME resiste con controricorso.
Il ricorso è stato trattato e discusso nell’adunanza camerale del 28 gennaio 2025.
CONSIDERATO CHE
Nel suo unico motivo, il ricorrente istituto denuncia, in relazione all’art. 360, co.1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 L.335/1995 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2116 cod. civ. per avere ritenuto i giudici d’appello applicabile il principio RAGIONE_SOCIALE‘automaticità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali ai rapporti di collaborazione continuativa e coordinata, laddove la norma è
inserita nella disciplina del lavoro nell’impresa, ed è riferibile al solo lavoro subordinato; la normativa, di carattere generale riferibile al solo settore di lavoro dipendente, non opera, salve diverse disposizioni di legge, per i lavoratori autonomi; e la circostanza che anche il committente, come il datore di lavoro, versi (in percentuale) i contributi all’RAGIONE_SOCIALE non è sufficiente a fondare la generalità del principio, poiché il rapporto assicurativo per gli iscritti alla gestione separata è stato moRAGIONE_SOCIALEato dal legislatore secondo il paradigma RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEe gestioni dei lavoratori autonomi, ed all’art. 29 co.2 L.335/95 è inoltre previsto che in caso di contribuzione annua inferiore all’importo calcolato sul minimale di reddito le mensilità da accreditare sono ridotte in proporzione alla somma versata, così correlandosi in modo rigoroso il periodo di copertura assicurativa all’importo RAGIONE_SOCIALEa contribuzione effettivamente versata. Ed ancora, l’eventuale estensione RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘automatismo del le prestazioni previdenziali può essere introdotta solo in forza di una specifica disposizione normativa in tal senso, come è accaduto ex art. 64-ter del d.lgs. 151/2001 con riferimento al riconoscimento ai lavoratori iscritti alla gestione separata del diritto alle prestazioni di indennità di maternità anche al caso di mancato versamento alla gestione dei contributi previdenziali da parte del committente: ciò dimostrerebbe che l’automaticità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni non è regola di immediata e generale applicazione ma necessita di una specifica espressa disposizione. Richiama quindi un orientamento giurisprudenziale (Cass. 13934/2015) con il quale è stato negato che le prestazioni a carico RAGIONE_SOCIALEa gestione speciale siano, di regola, assistite dalla garanzia RAGIONE_SOCIALEa automaticità, dovendosi applicare ai rapporti di co.co.co. il regime giuridico previdenziale del lavoro autonomo.
Nel controricorso, rammentato che la domanda di pensione anticipata era stata respinta per mancanza di 2080 contributi settimanali dal settembre 2012 al 2016, il COGNOME eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione notificato il 27/1/2020 a fronte RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello compiuta il 20/8/2019, con conseguente decadenza dalla impugnazione per decorrenza del termine breve di 60 giorni; quindi, rileva l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 L.335/95 poiché secondo la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte Cost. n. 374/1997, il principio RAGIONE_SOCIALE‘automaticità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni troverebbe applicazione non già ‘solo in quanto il sistema RAGIONE_SOCIALEe leggi speciali vi si adegui’, ma , come si esprime l’art. 2116 c.c, ‘salvo diverse disposizioni RAGIONE_SOCIALEe leggi speciali’, il che consentirebbe di ritenere sussistente una deroga al principio solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso. Nel ritenere che i lavoratori a progetto versino nelle stesse condizioni dei lavoratori subordinati, per la comparabile condizione socio-economica di essere esposti al rischio di non poter coprire la contribuzione non versata dal datore di lavorocommittente, a dispetto RAGIONE_SOCIALEa tutela universalistica RAGIONE_SOCIALEa tutela previdenziale, conclude per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, per la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2116 c.c. per violazione degli artt. 3 e 38 Cost. , nella parte in cui non prevede l ‘ applicabilità ai lavoratori a progetto del sistema di pagamento contributivo previsto per i lavoratori subordinati.
3. Il ricorso è fondato.
In primo luogo va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione: la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, depositata e pubblicata il 25/7/2019, è stata
notificata alla sede RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Trento ‘in persona del legale rappresentante protempore’ RAGIONE_SOCIALE‘ente, non già al difensore domiciliatario di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE costituitosi nel giudizio di merito, come riportato nell ‘intestazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza. Seguendo le disposizioni normative degli artt. 170 e 285 c.p.c. sulle modalità e luogo RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. la notificazione a l difensore costituito RAGIONE_SOCIALE‘ente; in caso di ente rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte RAGIONE_SOCIALE‘organo di avvocatura interna, presso la cui sede sia anche stato eletto il domicilio, la notifica ivi compiuta senza indicazione del procuratore domiciliatario è inidonea a far decorrere il termine breve in quanto, trattandosi di organizzazioni complesse con assetti organizzativi diversi in ragione RAGIONE_SOCIALEe dimensioni RAGIONE_SOCIALE‘ente e RAGIONE_SOCIALEe prassi locali, la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa parte tramite il suo rappresentante processuale (in tal senso, per la notifica ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, si rammenti Cass. ord. n. 14054/2016). Le Sezioni Unite, intervenute sul medesimo tema con riferimento alla garanzia del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEa parte destinataria RAGIONE_SOCIALEa notifica in ragione RAGIONE_SOCIALEa competenza tecnica del destinatario nella valutazione RAGIONE_SOCIALE‘opportunità RAGIONE_SOCIALEa condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, ha precisato che la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura RAGIONE_SOCIALEa cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore RAGIONE_SOCIALEa parte o RAGIONE_SOCIALEa
parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. Ne consegue che la notifica alla parte, senza espressa menzione -nella relata di notificazione- del suo procuratore quale destinatario presso il quale è eseguita, ‘ non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede RAGIONE_SOCIALEa sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione RAGIONE_SOCIALEa direzione RAGIONE_SOCIALEa notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe RAGIONE_SOCIALEa sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza ‘ (Cass. sent. n. 20866/2020) .
Il ricorso per cassazione, avviato in notifica alla data del 24/1/2020, è dunque stato tempestivamente proposto entro il limite temporale di cui all’art. 327 c.p.c. , con riferimento alla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del 25/7/2019.
5. Sulla questione centrale RAGIONE_SOCIALEa applicabilità del principio di automaticità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116 c.c. ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, questa Corte si è già espressa con orientamento interpretativo negativo, al quale in questa sede si intende dare continuità. Con sentenza n.11430/2021 è stato osservato che i lavoratori parasubordinati sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l’art. 1 del d.m. n. 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l’obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva. È stato ivi anche precisato che, qualora il committente abbia omesso di pagare i
contributi dovuti, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per il risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, c.c. ovvero di esercitare l’azione di cui all’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 1338 del 1962; non è dunque perduta la possibilità per il lavoratore impegnato in rapporto di co.co.co. di tutelare i propri diritti per il caso di omessa contribuzione.
5.1 – Con argomentazioni più ampie, e ciascuna pertinente alle medesime doglianze esposte in questa sede, si richiama anche la più recente pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte, ord. n. 30474/2024, ove si affronta sia il tema RAGIONE_SOCIALEa comparazione con il rapporto di lavoro autonomo, sia la non estensione RAGIONE_SOCIALEa disciplina ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata.
Riguardo al primo aspetto, richiamata la già citata sentenza del 2021, è stato osservato che « il principio generale RAGIONE_SOCIALE‘automatismo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali, in forza del quale queste ultime spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, mentre costituisce regola generale di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti a prescindere da qualsiasi richiamo esplicito RAGIONE_SOCIALEa relativa disciplina, essendo semmai necessa ria, giusta l’insegnamento di Corte cost. n. 374 del 1997, una disposizione esplicita per derogarvi, non trova invece applicazione, in difetto di specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso contrario, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, in cui invece il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce di regola la stessa costituzione del rapporto previdenziale e comunque la maturazione del diritto alle
prestazioni » con l’ulteriore osservazione che tale esclusione non presta il fianco a censure d’irragionevolezza, « dal momento che nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale l’obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore al quale compete il diritto alle prestazioni, il quale, coerentemente, non può che subire le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento ».
Sotto il secondo profilo, la Corte ha rilevato che il principio di automaticità non può essere esteso a beneficio dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata sol perché l’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e RAGIONE_SOCIALEa previdenza sociale del 2/5/1996, n.281, pone anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l’obbligo di versamento dei contributi; « invero, la fonte regolamentare configura soltanto una forma di delegazione legale di pagamento, che si prefigge di semplificare la riscossione, senza modificare, tuttavia, i soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva. L’assetto così delineato per il ti tolare di collaborazioni coordinate e continuative «non può certo comportare, rispetto al rapporto contributivo, alcuna equiparazione RAGIONE_SOCIALEa sua situazione a quella del lavoratore subordinato» (sentenza n. 11430 del 2021, cit., in motivazione), cui s’indirizza la protezione apprestata dall’art. 2116 cod. civ. Al collaboratore coordinato e continuativo è concessa la facoltà, entro un congruo termine, individuato in quello di prescrizione dei contributi, «di dichiarare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di rinunciare all’effetto privativo RAGIONE_SOCIALE‘accollo ex lege disposto in suo favore dall’art. 2, comma 30, legge n. 335/1995, e di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo ovviamente rivalersi nei confronti di costui per i danni» (in motivazione RAGIONE_SOCIALEa sent. n.11430/2021) ».
5.2 – Come già innanzi visto, il collaboratore coordinato e continuativo può, in alternativa, rivendicare il risarcimento dei danni (art. 2116, secondo comma, cod. civ.) o esperire l’azione di cui all’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa legge 12 agosto 1962, n. 1338, « trattandosi di disposizione che -come più volte riconosciuto da questa Corte di legittimità, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘indicazione di Corte cost. n.18 del 1995- possiede quei connotati di generalità e astrattezza tali da consentirne l’applicazione a tutte le categorie di lavoratori non abilitati al versamento diretto dei contributi, ma sottoposti a tal fine alle determinazioni di altri soggetti (sentenza n. 11430 del 2021, cit., in motivazione). La posizione del collaboratore autonomo e continuativo non resta, dunque, sguarnita di tutela. Tali principi sono stati ribaditi a più riprese da questa Corte (da ultimo, Cass., sez. lav., 15 dicembre 2023, n. 35162; nello stesso senso, già Cass., sez. lav., 12 agosto 2022, n. 24753, e 17 marzo 2022, n. 8789), che, nella complessiva ricognizione del dato normativo, ha vagliato tutti gli argomenti prospettati dai giudici d’appello, escludendone la portata dirimente ai fini RAGIONE_SOCIALEa soluzione estensiva addotta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata .»
5.3 – I raffronti compiuti negli enunciati precedenti alle soluzioni offerte anche dalla giurisprudenza costituzionale ostacolano una ipotetica rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione suggerita in limine dal controricorrente, non ravvisandosi neppure ipoteticamente una irragionevole disparità di trattamento fra le due categorie di lavoratori, e non offrendo la parte privata una ricostruzione alternativa RAGIONE_SOCIALEa disciplina come interpretata alla luce dei citati precedenti di questa Corte, sui quali benvero non si confronta neppure con eventuali memorie ex art. 378 c.p.c.
6 . All’accoglimento del ricorso di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE consegue la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza; ma non essendovi accertamenti sul fatto da demandare alla Corte di merito, la causa può essere decisa con rigetto RAGIONE_SOCIALEa originaria domanda.
In ragione del la controvertibilità RAGIONE_SOCIALEa questione all’epoca del ricorso e de ll’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in pendenza di giudizio , va disposta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 secondo comma c.p.c., la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
Nulla è dovuto per il contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1-quater d.P.R. n.115/02, stante la pronuncia di accoglimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso , cassa l’impugnata ordinanza e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda .
Compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 28 gennaio 2025.