Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31315 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31315 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27869/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’a vvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 548/2020 pubblicata il 29/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n.548/2020 pubblicata il 29 luglio 2020, ha accolto il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con l’IRAGIONE_SOCIALE
La controversia ha per oggetto il riconoscimento della indennità DISCOLL, come prevista dall’art.15 del d.lgs. n. 22/2015 ad un lavoratore a progetto nel caso di mancato versamento di alcuni contributi previdenziali da parte del committente.
Il Tribunale di Palermo rigettava le domande proposte dalla Machì. 4. La Corte territoriale ha ritenuto applicabile in via analogica il principio di automaticità delle prestazioni ex art.2116 cod. civ. anche per le prestazioni a beneficio dei lavoratori parasubordinati, sussistendo la medesima ratio di tutela contro il rischio da inadempimento della obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro. La Corte territoriale ha ritenuto inoltre che tale interpretazione sia imposta dalla necessità di rispettare i vincoli imposti dalla legge delega che, all’art.1 comma 2 l ettera b) della legge n.183/2014, prevedeva espressamente l’estensione del principio di automaticità delle prestazioni anche ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
sussistendo la medesima ratio.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con ricorso affidato ad un unico motivo. La COGNOME resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo unico il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt.2 commi da 26 a 37 della legge n.335/1995, dell’art.59 comma 16 della legge
n.449/1997, del D.M. 04/04/2002, n.23484, della legge n.296/2006, del D.M. 12/07/2007, n.28507 e dell’art.15 del d.lgs. n.22/2015, in relazione all’art.2116 cod. civ., con riferimento all’art.2116 cod. civ. 2. Sostiene il ricorrente che il principio di automaticità delle prestazioni, come previsto dall’art.2116 cod. civ., è applicabile in via generale per i lavoratori subordinati e non opera, salvo disposizioni di legge in senso diverso, per i lavoratori autonomi. Deduce la natura autonoma delle prestazioni svolte dagli assicurati iscritti alla gestione separata, e la mancanza di una previsione legislativa espressa diretta a riconoscere loro il principio di automaticità delle prestazioni. Deduce che dal combinato disposto delle disposizioni richiamate nel motivo di ricorso risulta il diverso principio della effettività della contribuzione quale requisito di accesso per le prestazioni a favore degli iscritti alla gestione separata.
In via pregiudiziale deve accogliersi l’eccezione di cessazione della materia del contendere, sollevata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa.
Nella memoria la parte ricorrente ha inserito copia del provvedimento dell’Istituto previdenziale in data 15/05/2024 con il quale è stato comunicato l’accoglimento della domanda proposta il 10/07/2015 con la decorrenza richiesta.
L’Istituto previdenziale nulla ha contestato sul punto, né risulta che il riconoscimento della domanda proposta in via amministrativa sia stato effettuato senza animus solvendi o con riserva di ripetizione.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti e le spese dell’intero processo devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese dell’intero processo .
Così deciso in Roma, il 15/11/2024.