Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24953 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 24953 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso24289-2019 proposto da:
CORTESE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 519/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 12/06/2019 R.G.N. 7/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
Oggetto
R.G.N.24289/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/05/2024
PU
del 15/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12.6.19 la corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe volta all’accertamento del diritto ex articolo 2116 c.c. alla contribuzione assicurativa, con condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla regolarizzazione del periodo relativo alla prosecuzione di rapporto di lavoro oltre il termine illegittimamente apposto.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che dall’invocato principio di automaticità delle prestazioni non derivava il diritto alla regolarizzazione (ossia al pagamento dei contributi) e che anzi l’automaticità rilevava per il conseguimento delle prestazioni previdenziali nonostante l’omissione contributiva.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per tre motivi, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo deduce violazione degli articoli 2116 e 2114 c.c., per avere ritenuto la corte territoriale che l’automaticità riguarda solo le prestazioni e non anche la contribuzione.
Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 2116 c.c. e 27 r.d. 636 del 39 nonché 23 d.l. 267 del 72, per avere la corte territoriale ritenuto l’inopponibilità nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE della sentenza tra datore e
lavoratore che aveva dichiarato nullo il termine apposto al rapporto di lavoro.
Il terzo motivo deduce violazione delle norme da ultimo richiamate, per avere la corte territoriale trascurato il principio generale relativo alla tutela della contribuzione desumibile dalle norme in materia ed in particolare dalle norme relative alle procedure concorsuali.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.
Il ricorso è gravemente carente in quanto, al di là delle oggettive difficoltà di comprensione delle ragioni dell’impugnazione e, più a monte, della pretesa azionata, nessun elemento di valutazione è dato dalla parte in ordine agli specifici periodi per i quali si chiede l’accertamento dell’omissione contributiva e, soprattutto, del tipo di azione che la parte vuole esercitare nei confronti dell’ente previdenziale, posto che il lavoratore sembra chiedere nei confronti di questo il riconoscimento di copertura contributiva (peraltro già esclusa in linea generale da Sez. L – , Sentenza n. 701 del 09/01/2024, Rv. 669765 -01, e Sez. L, Sentenza n. 6722 del 10/03/2021, Rv. 660964 – 02), in relazione peraltro a debito che è del datore di lavoro, soggetto qui non evocato in giudizio, e per periodi rispetto ai quali i contributi risultano comunque prescritti (e dunque non più oggetto di pagamento possibile: Sez. L, Sentenza n. 23116 del 10/12/2004, Rv. 579258 – 01) , mentre non risulta esperita azione risarcitoria di alcun tipo.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 15