Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13519 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13519 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3612-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 373/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 17/07/2017 R.G.N. 199/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N. 3612/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/02/2024
CC
R.G. 3612/18
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 17.7.2017 n. 373, la Corte d’appello di Genova respingeva il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia che aveva accolto la domanda proposta da NOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volta ad ot tenere il riconoscimento del diritto all’aumento figurativo, previsto dall’art. 19 del DPR n. 1032/73, per un terzo dei periodi di lavoro da lui prestati a bordo di nave, come militare RAGIONE_SOCIALEa Marina.
Il tribunale, per l’accoglimento del ricorso, aveva respinto le eccezioni di difetto di legittimazione passiva, di giurisdizione e di interesse ad agire sollevate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ritenendo la tesi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE secondo cui il ricorrente non avrebbe potuto giovarsi RAGIONE_SOCIALE‘aumento figurativo, in quanto era cessato dal servizio senza diritto alla pensione per mancanza RAGIONE_SOCIALEa necessaria anzianità e si doveva far luogo alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa ‘per il periodo di servizio prestato’ – infondata anche nel merito, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 124 comma 1 del DPR n. 1092/73 che impone di consid erare per ‘servizio prestato’ anche quello figurativamente aumentato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 DPR 1092 cit.
La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado; in particolare, relativamente alla questione di quali siano i contributi che devono confluire nella posizione previdenziale del richiedente, in difetto di una specifica previsione di cui all’art. 124 commi 1 e 2 del DPR n. 1092/73, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte del merito, non poteva escludersi che una parte RAGIONE_SOCIALEa contribuzione accreditata, nella specie quella figurativa, potesse essere conteggiata, come nel caso di ricongiunzione di posizione assicurativa, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 29/79.
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre COGNOME NOME non ha spiegato difese scritte.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 102 c.p.c., in connessione con l’art. 124 del DPR n. 1092/73, nel testo applicabile ratione temporis , in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.,
perché erroneamente, la Corte d’appello non riteneva parte necessaria del presente giudizio, il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella sua veste di datore di lavoro pubblico RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, in riferimento alla contribuzione che lo stesso avrebbe dovuto tras lare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a seguito RAGIONE_SOCIALEa costituzione di posizione previdenziale in favore del medesimo ricorrente che era cessato dal rapporto di impiego pubblico, senza aver maturato il diritto al trattamento pensionistico.
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 124 del DPR n. 1092/73 in connessione con l’art. unico RAGIONE_SOCIALEa legge n. 322/58 (applicabile ratione temporis ) e RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 del DPR cit., nonché RAGIONE_SOCIALEa disciplina anch’essa applicabile ratione temporis , in tema di contribuzione figurativa, dettata dal DPR n. 1432/71 e dalla legge n. 47/83, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte territoriale aveva ritenuto che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che aveva provveduto alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione previdenziale in favore del lavoratore pubblico cessato dal servizio ante tempus, era tenuta a conteggiare la contribuzione connessa allo svolgimento del predetto servizio, ancorché il datore di lavoro pubblico che aveva presso di sé tale tipo di contribuzione, non l’avesse trasferita all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ Al dipendente civile ovvero al militare in servizio permanente o continuativo, se cessato dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza RAGIONE_SOCIALEa necessaria anzianità di servizio, non spetta – ai fini RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (prevista dall’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 “ratione temporis” applicabile) – l’aumento figurativo RAGIONE_SOCIALEa contribuzione stabilito dall’art. 19 del citato decreto, né detta esclusione viola i principi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost., posto che è rimesso all’apprezzamento discrezionale del legislatore l’aumento convenzionale RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio, quale trattamento di favore preordinato a garantire una particolare tutela per la gravosità e i rischi del servizio prestato ‘ (Cass. n. 6343/23) .
A questo orientamento va data necessaria continuità, in quanto anche nel caso di specie, la contribuzione figurativa non può
essere utile ad aumentare il trattamento pensionistico del militare, cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione.
Va, conseguentemente accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo , cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.
Atteso il recente formarsi RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza, possono compensarsi le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il secondo motivo di ricorso e assorbe il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.2.2024