Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2794 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2794 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul l’istanza per correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 20494/2024 relativa al ricorso iscritto al n. 23485/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente- contro
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e PREFETTURA DI NAPOLI;
-intimati-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
-con ordinanza n. 20494/2024, pubblicata il 24/07/2024, questa Corte ha accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE, con condanna degli intimati, in solido tra loro, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese dei gradi di merito in favore della ricorrente, senza
provvedere sull’attribuzione RAGIONE_SOCIALE spese in favore dei procuratori antistatari;
-nelle conclusioni del ricorso si specificava ‘ (…) Con vittoria di spese e competenze professionali del grado con attribuzione’;
-la ricorrente ha proposto istanza ex art. 287 c.p.c. al fine di ottenere la correzione dell’ordinanza nella parte in cui non ha attribuito ai difensori dichiaratisi antistatari le spese di giudizio;
-la richiesta deve essere accolta ;
-secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (a cominciare da Cass. SU n. 16037/2010) è esperibile il rimedio della correzione di errore materiale nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione RAGIONE_SOCIALE spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l’istanza;
-l’ordinanza n. 23485/24 deve , pertanto, essere corretta nella parte in cui, dopo aver disposto ‘ …condanna l’RAGIONE_SOCIALE in solido con la Prefettura di Napoli a rimborsare alla RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio, che liquida in € 370, oltre a € 100 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge’ deve aggiungersi la locuzione ‘con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari’.
P.Q.M.
dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 20494/2024, pubblicata il 24/07/2024, venga corretta, aggiungendo nel dispositivo, dopo la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, le parole ‘ con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari’.
Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti ai fini dell’attuazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione