Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2794 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2794 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul l’istanza per correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 20494/2024 relativa al ricorso iscritto al n. 23485/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e PREFETTURA DI NAPOLI;
-intimati-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere COGNOME
Rilevato che:
-con ordinanza n. 20494/2024, pubblicata il 24/07/2024, questa Corte ha accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE con condanna degli intimati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese dei gradi di merito in favore della ricorrente, senza
provvedere sull’attribuzione delle spese in favore dei procuratori antistatari;
-nelle conclusioni del ricorso si specificava ‘ (…) Con vittoria di spese e competenze professionali del grado con attribuzione’;
-la ricorrente ha proposto istanza ex art. 287 c.p.c. al fine di ottenere la correzione dell’ordinanza nella parte in cui non ha attribuito ai difensori dichiaratisi antistatari le spese di giudizio;
-la richiesta deve essere accolta ;
-secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (a cominciare da Cass. SU n. 16037/2010) è esperibile il rimedio della correzione di errore materiale nel caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese da parte del difensore antistatario, legittimato a proporre in proprio l’istanza;
-l’ordinanza n. 23485/24 deve , pertanto, essere corretta nella parte in cui, dopo aver disposto ‘ …condanna l’Agenzia delle entrate in solido con la Prefettura di Napoli a rimborsare alla RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio, che liquida in € 370, oltre a € 100 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge’ deve aggiungersi la locuzione ‘con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari’.
P.Q.M.
dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 20494/2024, pubblicata il 24/07/2024, venga corretta, aggiungendo nel dispositivo, dopo la regolazione delle spese processuali, le parole ‘ con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari’.
Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti ai fini dell’attuazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione