Attribuzione Spese Legali: La Cassazione Corregge Se Stessa
Nel complesso mondo del diritto processuale, la precisione è tutto. Ogni parola in un’ordinanza o sentenza ha un peso e un’omissione può avere conseguenze significative. Un caso recente affrontato dalla Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, mettendo in luce il meccanismo della correzione di errore materiale, in particolare quando si tratta di attribuzione spese legali al difensore.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza della Suprema Corte in cui, pur accogliendo le ragioni di una parte, i giudici avevano commesso una svista. L’avvocato della parte vittoriosa aveva dichiarato di aver anticipato le spese del giudizio, chiedendone la ‘distrazione’ a proprio favore, come previsto dalla legge per il difensore ‘antistatario’. Tuttavia, nel dispositivo finale della pronuncia, questa fondamentale specificazione era stata omessa. Questo non è un dettaglio da poco: significa che la parte soccombente sarebbe stata condannata a pagare le spese alla parte vincitrice, e non direttamente al suo legale, creando inutili complicazioni.
L’Errore Materiale e la Correzione sull’Attribuzione Spese Legali
Accortasi dell’errore, la stessa Corte ha attivato d’ufficio il procedimento di correzione di errore materiale. Questo strumento processuale permette di rimediare a sviste puramente formali o di calcolo che non alterano la sostanza della decisione. L’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese è un classico esempio di errore materiale emendabile. La Corte ha quindi disposto l’integrazione del precedente provvedimento, aggiungendo la clausola che ordina il pagamento delle spese direttamente in favore del legale che si era dichiarato antistatario.
La Gestione delle Spese nel Procedimento di Correzione
Un punto di notevole interesse chiarito dall’ordinanza riguarda le spese legali del procedimento di correzione stesso. Chi paga per questo ‘secondo round’? La Corte di Cassazione, richiamando un autorevole precedente delle Sezioni Unite, ha stabilito che non vi è luogo a provvedere sulle spese. La ragione è profondamente legata alla natura stessa di questo procedimento. La correzione di errore materiale è considerata un’attività di natura sostanzialmente amministrativa, non contenziosa. Non è un nuovo giudizio dove le parti si scontrano, ma un intervento volto a ripristinare la corretta formulazione di una decisione già presa. Di conseguenza, non esiste una parte ‘vincitrice’ e una ‘soccombente’ e, pertanto, non si può applicare il principio secondo cui ‘chi perde paga’.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di due pilastri. In primo luogo, la necessità di rettificare un’evidente omissione che avrebbe altrimenti pregiudicato il diritto del difensore antistatario a ricevere direttamente quanto gli spettava per le spese anticipate. In secondo luogo, per quanto riguarda le spese del procedimento di correzione, i giudici si sono allineati all’orientamento consolidato delle Sezioni Unite. Questo orientamento afferma che la natura non contenziosa e quasi amministrativa della procedura di correzione impedisce la configurabilità di una soccombenza, rendendo inapplicabile l’articolo del codice di procedura civile che regola la condanna alle spese.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. Per gli avvocati, riafferma l’importanza di formulare correttamente la richiesta di distrazione delle spese e la possibilità di ottenere una rapida correzione in caso di omissione da parte del giudice. Per le parti, chiarisce che partecipare a un procedimento di correzione di errore materiale, anche se promosso d’ufficio, non comporta il rischio di essere condannati a nuove spese legali, garantendo così maggiore serenità e certezza del diritto.
Cosa succede se un giudice dimentica di disporre l’attribuzione delle spese legali direttamente all’avvocato antistatario?
L’ordinanza può essere corretta attraverso il procedimento di correzione di errore materiale. La Corte, anche di propria iniziativa, può integrare la decisione aggiungendo la clausola che dispone il pagamento diretto delle spese in favore del legale.
La parte che partecipa a un procedimento di correzione di errore materiale rischia di dover pagare ulteriori spese legali?
No. Secondo la Cassazione, il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non contenziosa. Non essendoci un vincitore e un perdente (soccombenza), non viene emessa alcuna pronuncia sulle spese relative a questa specifica procedura.
Cosa significa che un avvocato si è dichiarato ‘antistatario’?
Significa che il legale ha dichiarato formalmente di aver anticipato le spese del giudizio per conto del proprio cliente. Di conseguenza, chiede al giudice che la parte soccombente venga condannata a versare l’importo delle spese liquidate direttamente a lui, anziché al suo assistito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23830 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23830 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/08/2025
ORDINANZA
nel procedimento di correzione di errore materiale (r.g.n. 4312/2025), relativo alla pronuncia della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 28212/2024, depositata il 4 novembre 2024, resa nei confronti di:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
-controricorrente-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
Nei confronti dell’ordinanza di questa Corte n. 28212/2024, pubblicata in data 4 novembre 2024, è stato promosso d’ufficio il procedimento di correzione di errore materiale.
La correzione va disposta, avendo l’avvocato NOME COGNOME dichiarato nel controricorso di avere anticipato le spese del giudizio e avendo chiesto l’attribuzione delle medesime, attribuzione che non è stata disposta con l’ordinanza sopra richiamata.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (come hanno da ultimo precisato le sezioni unite di questa Corte ‘nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica’, così Cass., sez. un., n. 29432/2024).
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 28212/2024 sia corretto aggiungendo alla fine del primo paragrafo la locuzione «da distrarsi in favore dell’avvocato NOME COGNOME che si è dichiarato antistatario».
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della seconda