Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3647 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3647 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29426/2020 R.G. proposto da :
AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE, in persona del legale rappresentante pro tempore , con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAMPOBASSO n. 12/2020 pubblicata il 20/4/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Campobasso, con la sentenza n.12/2020 pubblicata il 20/04/2020, ha accolto il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME
La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità della revoca dell’incarico di direzione del dipartimento di prevenzione di Agnone, previa eventuale disapplicazione del provvedimento del Direttore generale ASREM n.1033/2013 con il quale il dottor NOME COGNOME era stato nominato direttore del dipartimento unico; oltre al risarcimento del danno patito, pari alla indennità mensile prevista per l’incarico di direttore del dipartimento di prevenzione, dalla illegittima cessazione della sua corresponsione sino al collocamento in quiescenza.
Il Tribunale di Isernia rigettava le domande proposte dal COGNOME ritenendo che non fosse indispensabile l’adozione dell’atto aziendale al fine della nomina del dottor COGNOME
La Corte territoriale, anche sulla base del precedente di Cass. 91/2019, ha ritenuto: la necessità dell’atto aziendale, quale atto di organizzazione e funzionamento delle singole unità operative; la sua mancata adozione, non risultando perfezionata la relativa procedura; la conseguente illegittimità del provvedimento n.1033/2013 e di quelli successivi, siccome adottati in mancanza della approvazione definitiva dell’atto aziendale.
Per la cassazione della sentenza ricorre la ASREM, con ricorso affidato ad un unico motivo. COGNOME resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.7 del d.lgs. n.502/1992, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.. Sostiene che a seguito della scelta della regione Molise di sopprimere le quattro aziende sanitarie locali, già previste dalla legge regionale n.11/1997, con una azienda unica (la RAGIONE_SOCIALE), trova applicazione l’art.7 del d.lgs. n.502/1992 nella parte in cui prevede la istituzione di un unico dipartimento di prevenzione presso ciascuna azienda sanitaria locale. Deduce che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che il conferimento dell’incarico di direttore del dipartimento unico al dottor COGNOME richiedesse la preventiva adozione del piano aziendale e la sua validazione da parte della struttura commissariale, trattandosi di un provvedimento dovuto in mera esecuzione di un obbligo di legge.
Il motivo è infondato.
La materia della organizzazione e del funzionamento delle aziende sanitarie locali (già unità sanitarie locali), è materia di legislazione concorrente ex art.117 comma secondo Cost., siccome immediatamente afferente alla tutela della salute. La potestà legislativa spetta dunque alle Regioni, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legislazione dello Stato. Ne deriva il concorso di tre fonti: la legislazione dello Stato, cui spetta dettare i principi fondamentali (d.lgs.n.502/1992); la legislazione regionale; l’atto aziendale di diritto privato.
Per quanto concerne i principi fondamentali, vengono in considerazione le disposizioni dettate dall’art.3 comma 1 bis d.lgs. n.502/1992 e ─ con particolare riferimento al tema del dipartimento di prevenzione ─ l’art.7 bis d.lgs. cit.
L’art. 3 comma 1 bis cit. prevede che: «In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il
funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L’atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.».
La Regione Molise, nel procedere al riordino del servizio sanitario regionale per mezzo della legge regionale n.9/2005 (è passata da un servizio organizzato sulla base di quattro aziende sanitarie locali, già previsto dalla legge regionale n.11/1997, ad un servizio organizzato sulla base di una unica azienda, denominata RAGIONE_SOCIALE, ha dato piena attuazione ai principi fondamentali stabiliti dall’art.3 comma 1 bis d.lgs. n.502/1992.
L’art.5 comma 1 della legge regionale n.9/2005 prevede che: «La ASREM disciplina l’organizzazione ed il funzionamento mediante atto aziendale di diritto privato di cui all’art. 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni». Il successivo comma 3 prevede poi che: «L’atto aziendale definisce e disciplina: a) l’assetto organizzativo dell’ASREM in modo da assicurare l’esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (…)».
La prima conclusione che può trarsi è che sia i principi fondamentali (art.3 comma 1 bis d.lgs. n.502/1992) che la legge regionale pro tempore applicabile prevedono che l’organizzazione ed il funzionamento della RAGIONE_SOCIALE sia disciplinato mediante atto aziendale di diritto privato.
Con particolare riferimento al tema del dipartimento di prevenzione, concorre anche il principio fondamentale dettato dall’art.7 bis d.lgs. n.502/1992 (introdotto dall’art.7 d.lgs. n.229/1999) che prevede: «Le regioni disciplinano l’istituzione e l’organizzazione del dipartimento della prevenzione secondo i principi contenuti nelle disposizioni del presente articolo e degli articoli 7-ter e 7-quater».
La parte ricorrente deduce che la Corte territoriale ha violato l’art.7 comma 1 del d.lgs. n 502/1992, laddove prevedeva che: «La legge regionale attribuisce la gestione dei presidi multizonali di prevenzione ad un apposito organismo per la prevenzione, unico per tutto il territorio regionale, costituito secondo i principi di cui all’articolo 3, comma 1, e nei termini di cui al comma 5 dello stesso articolo».
Giova rilevare che tale disposizione è stata abrogata dall’art.7 del d.lgs. n.229/1999, e dunque non era vigente al momento dei fatti di causa. Non può dunque ritenersi che la Corte territoriale abbia potuto violare una disposizione che non era più vigente al momento della sua pretesa applicazione.
Al contrario, il giudice d’appello ha fatto esatta applicazione delle norme di diritto, statali e regionali, laddove ha ritenuto che la istituzione del dipartimento unico di prevenzione dovesse essere preceduta dall’atto aziendale di diritto privato. L’istituzione del dipartimento unico di prevenzione costituisce un atto di organizzazione della azienda sanitaria locale, e dunque deve essere previsto dall’atto aziendale di diritto privato, in forza dei principi fondamentali stabiliti dagli artt.3 comma 1 bis e 7 bis d.lgs. n.502/1992 e dell’art.5 della legge regionale n.9/2005.
Tanto premesso, la Corte territoriale ha accertato in fatto che la istituzione del dipartimento unico di prevenzione non è stata preceduta dall ‘ adozione di un atto aziendale di diritto privato valido ed efficace.
Giova rilevare che la regione Molise è soggetta a commissariamento per l’attuazione del piano di rientro da disavanzo sanitario (cfr. la sentenza della Corte costituzionale 14/02/2023 n.20) e che «la disciplina dei piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria è riconducibile a un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.: tutela della salute e coordinamento della finanza
pubblica (ex plurimis, sentenza n. 278 del 2014). In particolare, costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per la regione che li abbia sottoscritti, i piani di rientro e i programmi operativi che -ai sensi dei commi 88 e 88-bis del medesimo art. 2 -ne costituiscono attuazione e aggiornamento; la regione è quindi obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro (sentenze n. 14 del 2017, n. 266 del 2016 e n. 278 del 2014)» (Corte Cost, sentenza n.20/2023 cit.).
Il provvedimento n.1033/2013 del direttore dell’ASREM, riprodotto nel ricorso per cassazione, richiama in premessa il provvedimento n.856/2013 «con il quale è stata riorganizzata l’Area Medica del Dipartimento di Prevenzione», e ne costituisce la immediata attuazione.
La Corte territoriale ha accertato in fatto la mancanza di validazione del provvedimento n.856/2013 da parte della struttura commissariale, così come degli altri provvedimenti finalizzati alla attivazione del dipartimento unico della prevenzione.
Per questi motivi il ricorso è infondato. La parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore dell’avvocato NOME COGNOME dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli
accessori di legge , da distrarre in favore dell’avvocato NOME COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 05/02/2025.