Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2897 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2897 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 09/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8955/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
avverso la sentenza n. 162/2022, RAGIONE_SOCIALEta il 31.1.2022, RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, NRG NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti meglio indicati in epigrafe hanno agito nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE , esponendo di essere stati addetti tra il 2008 ed il 2016, quali dipendenti di essa, con varie qualifiche, al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Essi rammentavano che, con DM 1.9.1995, il RAGIONE_SOCIALE, dando applicazione alla legge n. 107 del 1990, aveva introdotto la disciplina riguardante le RAGIONE_SOCIALE relative al sangue umano ed ai suoi componenti, prevedendo che le strutture pubbliche prive dei corrispondenti servizi e le case di cura private afferissero, per le prestazioni necessarie, alla Struttura RAGIONE_SOCIALE territorialmente competente, che era tenuta a garantire i servizi con il proprio personale, ottenendo quindi dai committenti, secondo la c.d. convenzione-tipo, oltre a vari corrispettivi economici, un contributo, per il funzionamento generale RAGIONE_SOCIALE struttura produttiva RAGIONE_SOCIALE prestazione e per la consulenza tecnico scientifica, pari al 20% del fatturato.
Su tali basi, i ricorrenti ritenevano di aver diritto, ciascuno pro quota , al riparto di quella maggiorazione del 20%, che rivendicavano in causa presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
La domanda è stata rigettata in prime cure, con pronuncia poi confermata dalla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE.
Quest’ultima evidenziava come i ricorrenti avessero addotto , quale argomento principale del diritto alla distribuzione tra loro RAGIONE_SOCIALE quota del 20% del fatturato, la Deliberazione RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale n. 376 del 2001, secondo cui tale quota era da considerare « in favore del personale dell’equipe del centro » RAGIONE_SOCIALE interessato.
Affermazione che trovava poi conferma nella nota n. 88203 dell’AVV_NOTAIO nella quale si sottolineava l’ « incremento dei carichi di lavoro del personale di tali servizi a tutto vantaggio economico per l’RAGIONE_SOCIALE », dal che sarebbe scaturito l’obbligo dell’erogazione di tale quota a favore dei lavoratori quale « valorizzazione morale RAGIONE_SOCIALE maggiore RAGIONE_SOCIALE svolta dagli operatori ».
La Corte territoriale, in proposito, evidenziava che la Deliberazione n. 376, come emergeva già dalla rubrica dell’atto, riguardava lo svolgimento dell’RAGIONE_SOCIALE libero -professionale intramuraria del personale medico chirurgo, da svolgersi fuori dall’orario di lavoro e non l’RAGIONE_SOCIALE ordinaria o istituzionale, sicché mancava del tutto il presupposto dell’incremento dei carichi di lavoro di cui alla nota assessoriale citata.
D’altra parte, precisava la Corte di merito , l’art. 12, lett. f) RAGIONE_SOCIALE c.d. convenzione-tipo non prevedeva alcun diritto a favore dei dipendenti che prestino il servizio emoRAGIONE_SOCIALE, disciplinando esclusivamente i rapporti economici intercorrenti tra la struttura RAGIONE_SOCIALE che provvede ad erogare il servizio e quella privata che se ne avvalga.
Doveva infine considerarsi che non rientrava nei poteri RAGIONE_SOCIALE Regione, risultando essa priva di competenze nella disciplina delle situazioni giuridiche nascenti dal rapporto di lavoro intercorrenti tra la RAGIONE_SOCIALE ed i propri dipendenti, l’attribuzione ai lavoratori del contributo del 20% oggetto del giudizio.
I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui la RAGIONE_SOCIALE ha opposto difese con proprio controricorso.
È in atti memoria RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.) in riferimento al DM RAGIONE_SOCIALE del 1.9.1995, all’articolo 12, lettera f), dello schema di convenzione allegato al DM RAGIONE_SOCIALE 1.9.1995, all’articolo 11 RAGIONE_SOCIALE delibera di giunta AVV_NOTAIO n. 376 del 2001 e all’articolo 15 delibera di Giunta Regionale n. 342 del 2008.
I ricorrenti precisano che il compenso spettante al personale del RAGIONE_SOCIALE è stato disciplinato, all’interno delle linee guida in materia di esercizio dell’RAGIONE_SOCIALE libero professionale intramuraria, senza che ciò possa significare che l’RAGIONE_SOCIALE debba essere svolta fuori dall’impegno di servizio.
Infatti, mentre per le RAGIONE_SOCIALE di consulenza è stato precisato che esse debbano o possano svolgersi fuori dall’impegno di servizio (art. 11, comma 2, RAGIONE_SOCIALE Delibera del 2001), l’ultimo comma, in merito alle RAGIONE_SOCIALE trasfusionali, non prevede alcunché sulle modalità di svolgimento, ma si limita ad indicare il compenso spettante al personale del RAGIONE_SOCIALE e ciò perché tale RAGIONE_SOCIALE è, senza ombra di dubbio, di natura istituzionale.
Ricostruendo l’impianto normativo e con riferimento al DM del settembre 1995, i ricorrenti evidenziano come le strutture pubbliche prive di servizi o centri trasfusionali e le case di cura private afferiscano delle prestazioni trasfusionali alla struttura RAGIONE_SOCIALE territorialmente competente, che provvede all’approvvigionamento di sangue ed emocomponenti, garantendo i servizi di urgenza ed emergenza 24 ore su 24, attraverso anche RAGIONE_SOCIALE di consulenza medica ed altri servizi pertinenti.
D’altra parte, l ‘ RAGIONE_SOCIALE – assumono i ricorrenti – è già ripagata dalle case di cura private di tutte le prestazioni effettuate e dei
relativi costi, secondo quanto previsto dalla convenzione-tipo, con riferimento agli aspetti propriamente economici del rapporto.
Quindi, l’ulteriore 20% del fatturato serve esclusivamente a ripagare il maggior lavoro erogato dal personale del RAGIONE_SOCIALE, per mezzo del quale l’azienda garantisce il servizio di cui al DM 1° settembre 1995.
Il tutto come confermato anche dal successivo articolo 15 RAGIONE_SOCIALE Delibera di giunta AVV_NOTAIO numero 342 del 2008, riproduttiva del contenuto RAGIONE_SOCIALE Delibera di giunta AVV_NOTAIO numero 376 del 2001.
Tra l’uno e l’altro provvedimento era intervenuto altresì l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO alla AVV_NOTAIO, con la nota menzionata anche dalla Corte d’appello, in cui si sottolineava come le RAGIONE_SOCIALE trasfusionali comportassero un incremento dei carichi di lavoro del personale di tali servizi a tutto vantaggio economico per l’RAGIONE_SOCIALE ed era del resto pacifico che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse sempre stata svolta durante l’orario di servizio e che mai fosse stato richiesto al personale del centro RAGIONE_SOCIALE di svolgerla al di fuori dell’orario di lavoro.
La Corte territoriale era giunta quindi ad erronee conclusioni, nel disconoscere che la maggiore produttività, raggiunta anche e soprattutto attraverso l’incremento dei ritmi di lavoro, non trovasse compenso e non dovesse essere ripagata con l’attribuzione ai dipendenti RAGIONE_SOCIALE maggiorazione oggetto di causa.
Con un secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento all’articolo 117 RAGIONE_SOCIALE Costituzione.
Da questo punto di vista, i ricorrenti affermano che le Regioni godono senza dubbio di potestà legislativa e regolamentare destinata ad esercitarsi in tutte le materie, ad esclusione di quelle riservate alla competenza esclusiva dello Stato.
Quindi, le Regioni hanno il potere-dovere di adottare atti di normazione secondaria nelle materie di loro competenza, tra cui rientra senz’altro la AVV_NOTAIO ed era errata la contraria conclusione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello secondo
cui la Regione non avrebbe potuto disciplinare il diritto al compenso oggetto di causa.
D’altra parte -concludono i ricorrenti – la Delibera di giunta AVV_NOTAIO numero 376 del 2001 non disciplinava soltanto il compenso del 20% per il centro per il personale del centro RAGIONE_SOCIALE che svolge la corrispondente RAGIONE_SOCIALE, ma anche il compenso per le altre RAGIONE_SOCIALE di consulenza, che indicava, al comma 3 dell’art. 11, nel 95% dell’importo erogato.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro connessione logica e non possono trovare accoglimento.
2.1 Esaminando un motivo di formulazione analoga al primo, questa S.C. ha affermato (Cass. 14 dicembre 2024, n. 32498) e qui intende ribadire che « il motivo, nella parte in cui con esso si tenta di indurre, anche attraverso il richiamo a profili di valutazione letterale, ad una diversa interpretazione RAGIONE_SOCIALE Delibera n. 376/2001, è inammissibile; risultando coinvolto un atto non normativo vale infatti il principio per cui «in tema di ermeneutica contrattuale (da estendere ex art. 1324 c.c. all’interpretazione degli altri atti unilaterali, quale è una Delibera di Giunta, n.d.r.), l’accertamento RAGIONE_SOCIALE volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.» sicché «il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali», principi cui si aggiunge il corollario per cui «la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale, non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta
alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito (Cass. 15 novembre 2017, n. 27136; Cass. 3 luglio 2024, n. 18214); nel caso di specie, il generico richiamo ad un presunto piano testuale, individuato nel dato (negativo) dell’assenza di riferimenti alle modalità di svolgimento delle RAGIONE_SOCIALE trasfusionali regolate nella norma delle Delibera, esprime in realtà un’apodittica affermazione di un certo significato di merito; ciò rende appunto inammissibile la censura, perché tale da proporre una diversa lettura del senso dell’impostazione testuale, pur non potendosi sottacere che il motivo fa per giunta leva su un profilo, quello delle modalità di svolgimento delle RAGIONE_SOCIALE interessate, da ritenere sul piano letterale non tanto equivoco, quanto proprio contrario alla tesi propugnata, dato l’inserirsi del tutto nell’ambito delle Linee Guida per l’RAGIONE_SOCIALE libero -professionale, sicché non si vede come, in assenza di contraria espressa previsione, si possa pensare che in quel modo si regolasse il pagamento di prestazioni c.d. ‘istituzionali’; 2.1 esito non diverso ha anche il richiamo al contenuto del D.M. del 1995 ed alla corrispondente convenzione-tipo; si tratta di D.M. contenente la «disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche», al quale è allegato uno «Schema-tipo di convenzione per il servizio di medicina RAGIONE_SOCIALE», il cui art. 12, rubricato «rapporti economici», dispone: «L’azienda RAGIONE_SOCIALE fatturerà mensilmente alla casa di cura: … f) contributo alle spese di funzionamento generale RAGIONE_SOCIALE struttura RAGIONE_SOCIALE produttiva RAGIONE_SOCIALE prestazione e RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnico-scientifica fornita, pari al 20% del fatturato complessivo»; la disposizione prevede la fatturazione di un contributo, pari al 20% dell’importo complessivo delle altre voci esposte in fattura, destinato però a remunerare non direttamente i lavoratori coinvolti nel servizio, bensì le «spese di funzionamento generale RAGIONE_SOCIALE struttura RAGIONE_SOCIALE produttiva RAGIONE_SOCIALE prestazione e RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnico-
scientifica fornita»; tale destinazione del 20% a copertura delle spese di «funzionamento generale RAGIONE_SOCIALE struttura», per consentire il riconoscimento dell’attribuzione di quanto incassato ai dipendenti interessati, richiederebbe una successiva contrattazione collettiva che stabilisse in tal senso, regolandone misure e modalità; il trattamento economico dei pubblici impiegati non può infatti che essere quello previsto dai contratti collettivi e non può essere incrementato in forza di un atto amministrativo o di una mera scelta del datore di lavoro pubblico (artt. 24 e 45 d.lgs. n. 165 del 2001; Cass. 4 maggio 2021, n. 111645; Cass. 9 maggio 2022, n. 14672); il richiamo a quel D.M. non vale dunque, in sé solo, a fondare alcun diritto retributivo; 2.2 del resto, la delibera AVV_NOTAIO del 2001 è stata intesa dalla Corte territoriale non come volta a disciplinare i compensi incentivanti, cioè il tipo di retribuzione aggiuntiva vantata dai ricorrenti, bensì -in coerenza con la sua intitolazione – le «linee guida per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE libera professione intramuraria RAGIONE_SOCIALE Regione Lazio», ovverosia la disciplina proprio di quel tipo di RAGIONE_SOCIALE che, secondo i ricorrenti, non dovrebbe avere niente a che fare con la remunerazione da loro pretesa; tale interpretazione, come si è detto, resiste al motivo di censura qui sviluppato e non è per nulla incoerente con la previsione di un incremento del 20 % in ragione del costo del personale, di cui al citato D.M.; ciò per l’evidente spiegazione che, se l’RAGIONE_SOCIALE è svolta in regime di orario ordinario o c.d. istituzionale, essa costituisce costo per la RAGIONE_SOCIALE in misura corrispondente all’impegno del proprio personale nel lavoro per conto terzi, cui questi ultimi devono sopperire senza che ciò comporti in sé incrementi retributivi, se non in quanto previsti da fonti collettive, mentre, qualora l’RAGIONE_SOCIALE sia svolta in regime c.d. intramoenia, quell’aumento serve parimenti per rimborsare RAGIONE_SOCIALE remunerazione da questo punto di vista da erogare ai lavoratori per l’RAGIONE_SOCIALE extra, che non è però quanto rivendicato in causa, essendo pacifico che l’RAGIONE_SOCIALE sia stata svolta in forme ed orari c.d. istituzionali; il tentativo, di cui al motivo qui in esame,
di una rilettura RAGIONE_SOCIALE Delibera del 2001 alla luce del contenuto del D.M. non è dunque idoneo ad incidere sull’interpretazione di essa che è stata resa dalla Corte territoriale; quel D.M. non attribuisce infatti il diritto alla prestazione rivendicata, sicché esso non poteva condizionare in tal senso la successiva impostazione AVV_NOTAIO e la censura che mira ad una rilettura in questo senso è chiaramente fuori tiro; 2.3 tutto ciò rende altresì ininfluenti asseriti indirizzi provenienti da una nota dell’AVV_NOTAIO, chiaramente incapace ad introdurre o incidere sul riconoscimento di diritti retributivi che non derivino da fonti normative o contratti collettivi, dati i principi già sopra richiamati al punto 2.1; 2.4 quanto alla delibera del 2008, gli stessi ricorrenti riferiscono di un contenuto di essa analogo o identico a quella del 2001 e quindi quanto sopra detto è comunque del tutto assorbente anche rispetto ad essa; ».
2.2 Come si è analogamente detto poi anche in altro precedente (Cass. 14 dicembre 2024, n. 32525) di questa RAGIONE_SOCIALE l’analisi va in effetti condotta «sul più appropriato livello RAGIONE_SOCIALE normativa abilitata a definire il trattamento economico nel pubblico impiego, che non può che essere quella collettiva (artt. 24 e 45 d.lgs. n. 165 del 2001) o, eventualmente, primaria di legge (….) trattandosi di individuare una fonte legale o contrattuale del credito azionato» laddove i ricorrenti «non indica un contratto collettivo aziendale di lavoro stipulato (…) che prevedesse la ripartizione automatica del 20% fatturato alle aziende private tra tutti i lavoratori impegnati nell’RAGIONE_SOCIALE di trasfusione, ciò fermo restando che un contratto collettivo aziendale potrebbe disporre retribuzioni aggiuntive soltanto nei limiti in cui ciò sia previsto e consentito dalla contrattazione collettiva nazionale (Cass. 18 agosto 2023, n. 24807; Cass. 6 luglio 2022, n. 21316)» ed inoltre «le fonti legislative, ovverosia la legge n. 107 del 1990 (peraltro pressoché integralmente abrogata dalla legge n. 219 del 2005) e la legge RAGIONE_SOCIALE Regione Lazio n. 48 del 1995 contengono norme volte a disciplinare l’organizzazione del servizio RAGIONE_SOCIALE, non il
rapporto di lavoro con i dipendenti delle aziende sanitarie che svolgono quel servizio» .
Considerazioni simili sono state poi svolte, pur nelle particolarità dei casi concreti, anche tra le altre da Cass. 10 dicembre 2024, n. 31808 e Cass. 11 dicembre 2024, n. 31853 e quindi non si può che dare continuità a tale indirizzo uniforme, qui del tutto condiviso.
Dunque la normativa primaria (legge n. 107 del 1990 e, poi, legge n. 219 del 2005) non riconosce alcun diritto speciale di remunerazione ai sanitari di ogni livello e rango addetti ai servizi trasfusionali per il solo fatto in sé di svolgere le RAGIONE_SOCIALE nei corrispondenti Centri, dovendosi ribadire, in sintesi, che indennità in tal senso possono essere attribuite solo se riconosciute dalla contrattazione collettiva, salvo il pagamento secondo il regime di intramoenia, qualora il servizio sia organizzato e svolto secondo tali modalità.
2.3 Le considerazioni svolte rendono poi palese l’infondatezza anche del secondo motivo.
Atti amministrativi di rango AVV_NOTAIO non sono certamente abilitati a riconoscere emolumenti ai dipendenti pubblici delle Aziende sanitarie.
La competenza AVV_NOTAIO attiene come è noto al solo piano organizzativo (art. 117, commi 4 e 6, Cost.) degli enti sottoposti al governo RAGIONE_SOCIALE Regione o al piano RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO (art. 117, comma 3, Cost.) intesa come insieme di prestazioni destinate alla tutela RAGIONE_SOCIALE salute, mentre la disciplina dei rapporti di pubblico impiego riguarda l’ambito dell’ordinamento civile (art. 117, co mma 2 lett. l), che è rimesso, dalla legge statale (d.lgs. n. 165 del 2001) alla contrattazione collettiva, la quale come si è detto non prevede un tale emolumento, né vi è competenza in materia RAGIONE_SOCIALE normativa AVV_NOTAIO e tanto meno possono avere rilievo atti regionali di natura regolamentare o amministrativa (v. tra le molte, sul tema RAGIONE_SOCIALE competenza rispetto alla disciplina retributiva,
Corte Cost. 20 dicembre 2022, n. 253; Corte Cost. 13 novembre 2019, n. 232).
La Corte d’Appello si è pienamente attenuta a tali principi e dunque anche le specifiche questioni agitate con il secondo motivo non consentono l’accoglimento del ricorso per cassazione.
I tratti di novità RAGIONE_SOCIALE questione giuridica e la considerazione che il ricorso per cassazione è anteriore alla decisione da parte di questa SRAGIONE_SOCIALE delle analoghe cause sopra richiamate, giustificano la compensazione delle spese rispetto al giudizio di legittimità.
Va anche espresso il seguente principio: « Lo svolgimento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel servizio pubblico RAGIONE_SOCIALE non comporta in sé il riconoscimento del diritto degli addetti alla suddivisione tra loro delle maggiorazioni sul fatturato dell’RAGIONE_SOCIALE di appartenenza che enti esterni, anche privati, siano tenuto a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il funzionamento generale RAGIONE_SOCIALE struttura RAGIONE_SOCIALE e le collegate consulenze tecnico-scientifiche (art. 12 RAGIONE_SOCIALE convenzione-tipo allegata al D.M. 1.9.1995), in quanto si tratta di profili riguardanti i rapporti economici tra le entità così convenzionate. I diritti dei dipendenti restano invece regolati, in assenza di riconoscimenti in tal senso nelle leggi nazionali riguardanti il sistema RAGIONE_SOCIALE e non sussistendo in materia competenza AVV_NOTAIO, solo dalla contrattazione collettiva, per effetto del rinvio ad essa del d. lgs. n. 165 del 2001, nella misura in cui essa preveda specifici emolumenti connessi allo svolgimento di tali RAGIONE_SOCIALE o, eventualmente, quando le stesse siano organizzate e svolte in regime di c.d. intramoenia, secondo la disciplina propria di quest’ultima tipologia di prestazione »
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis , se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 6.11.2025.
La Presidente NOME COGNOME