Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28845 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28845 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 10018-2017 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ultimo difensore
-controricorrente –
R.G.N. 10018/2017
COGNOME.
Rep.
C.C. 19/09/2023
giurisdizione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e obblighi contributivi
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 883 del 2016 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata l’11 ottobre 2016 (R.G.N. 960/2013).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 883 del 2016, depositata l’11 ottobre 2016, la Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame principale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha perciò confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima città, nella parte in cui ha rigettato la pretesa contributiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE concernente i compensi corrisposti a sedici istruttori di nuoto di un’associazione RAGIONE_SOCIALE dilettantistica , per il periodo dal primo settembre 2007 al 31 agosto 2009.
In accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale ha riformato la pronuncia del Tribunale, nella parte in cui ha compensato integralmente le spese del primo grado, e ha conseguentemente condannato l’RAGIONE_SOCIALE a rifonderle alla controparte.
1.1. -A fondame nto RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte d’appello di Bologna ha argomentato che sono redditi diversi, e dunque non sono soggetti a contribuzione, i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da qualunque RAGIONE_SOCIALE che persegua finalità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sia riconosciuto dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dalle RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dagli RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (art. 67, comma 1, lettera m , del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
In base alla norma d’interpretazione autRAGIONE_SOCIALEca dettata dall’art. 35, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, l’esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE include anche la formazione, la didattica, la preparazione e l ‘assistenza all’attività RAGIONE_SOCIALE dilettantistica.
Il regime contributivo agevolato si applica ai compensi erogati nell’esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, «a prescindere dal requisito del carattere non professionale» RAGIONE_SOCIALEa prestazione e «dalla continuità e abitualità RAGIONE_SOCIALEa prestazione» (pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Ad avviso dei giudici d’appello, «Il fatto che le prestazioni in oggetto siano rese nell’ambito di un RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE come tale riconosciuto dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE o da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e siano dirette allo svolgimento di attività RAGIONE_SOCIALE dilettantistica, rende le stesse necessariamente e logicamente prive del carattere di professionalità» (pagina 5).
Ne consegue il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello principale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
1.2. -È fondato, invece, l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in ordine alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, disposta dal Tribunale RAGIONE_SOCIALE alcuna motivazione.
-L ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bologna, con ricorso notificato l’11 aprile 2017 e affidato a un unico, complesso, motivo.
–RAGIONE_RAGIONE_SOCIALERAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, notificato il 19 maggio 2017.
-La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio in base all’art. 380 -bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE non ha depositato conclusioni scritte.
-La parte controricorrente, in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio, ha depositato memoria illustrativa.
-Il Collegio, al termine RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4
del decreto legislativo del Capo provvisorio RAGIONE_SOCIALEo Stato 16 luglio 1947, n. 708, del decreto del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sociali 15 marzo 2005 (Integrazione e ridefinizione RAGIONE_SOCIALEe categorie dei soggetti assicurati al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, istituito presso l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), del decreto del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sociali 15 marzo 2005 (Adeguamento RAGIONE_SOCIALEe categorie dei RAGIONE_SOCIALE assicurati obbligatoriamente presso l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE assistenza dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE‘art. 67, comma 1, lettera m ), del d.P.R. n. 917 del 1986, RAGIONE_SOCIALE‘art. 24, comma 5, del d.l. n. 207 del 2008 ( rectius , art. 35, comma 5, del d.l. n. 207 del 2008).
Senza contestare i fatti di causa, accertati dalla Corte territoriale, il ricorrente sos tiene che l’ambito RAGIONE_SOCIALEa tutela previdenziale obbligatoria garantita dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE comprenda anche coloro che lavorano presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, «a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del RAGIONE_SOCIALE svolto e dallo svolgimento di un numero minimo di ore di RAGIONE_SOCIALE» (pagina 9 del ricorso).
L’esenzione dall’obbligo contributivo potrebbe essere sancita solo da un’espressa previsione di legge e, a tale riguardo, non sarebbe pertinente il richiamo all’art. 67, comma 1, lettera m ), del d.P.R. n. 917 del 1986, che riguarderebbe la sola «individuazione dei redditi sui quali il contribuente è tenuto a pagare l’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALEe persone fisiche» (pagina 10), RAGIONE_SOCIALE regolare il profilo previdenziale.
2. -Il ricorso non present a i profili d’inammissibilità, eccepiti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel controricorso e ribaditi nella memoria illustrativa, con riferimento alla mancata indicazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni.
Il ricorso per cassazione dev ‘ essere corredato, a pena d ‘ inammissibilità, dall ‘ indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza (art. 366, primo comma, cod. proc. civ.). L’ esplicita enunciazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni non è un requisito essenziale di forma-contenuto RAGIONE_SOCIALE ‘ atto, ove si desuma con certezza, dal
contenuto del ricorso, la volontà RAGIONE_SOCIALE ‘ impugnante di ottenere l ‘ annullamento RAGIONE_SOCIALEa decisione (Cass., sez. V, 31 gennaio 2019, n. 2912).
Nella specie, tale volontà è inequivocabile e perspicue sono le argomentazioni addotte a sostegno del ricorso. È ininfluente, pertanto, la mancata indicazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni , a fronte RAGIONE_SOCIALE‘ esposizione circostanziata dei motivi per cui si chiede la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
-Il ricorso è fondato, nei limiti di séguito precisati.
-Le censure devolvono in sede di legittimità la disamina RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa contributiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Nel suo potere di qualificazione giuridica dei fatti, a questa Corte è demandata la verifica sulla corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione che i giudici d’appello hanno applicato e che il ricorrente assume sia stata violata.
La qualificazione giuridica, anche sulla scorta di profili diversi da quelli posti in risalto dalla parte ricorrente, è pur sempre vincolata ai fatti esposti nel ricorso e nella stessa sentenza impugnata e non può alterare il tema del decidere, delineato sulla base RAGIONE_SOCIALEe domande e RAGIONE_SOCIALEe eccezioni RAGIONE_SOCIALEe parti (Cass., sez. lav., 7 febbraio 2022, n. 3759).
-Questa Corte ha chiarito che, in tema di assicurazione presso la gestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sono soggetti in via generale all ‘ obbligo assicurativo, secondo quanto precisato dal decreto ministeriale n. 17445 del 2005, emanato in esecuzione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, comma 2, del d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, gl ‘ impiegati, gli operai, gl’ istruttori e gli addetti ad impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere.
Ai sensi del l’art. 67, comma 1, lettera m ), del d.P.R. n. 917 del 1986, sono esonerati dall’obbligo assicurativo coloro che abbiano reso prestazioni, compensate nei limiti monetari di cui all ‘ art. 69 del medesimo testo unico, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione e all ‘ assistenza RAGIONE_SOCIALE ‘ attività RAGIONE_SOCIALE dilettantistica.
Chi invoca l ‘esonero deve provare che le prestazioni rese: a) non siano state compensate in relazione all ‘ attività di offerta del servizio RAGIONE_SOCIALE svolta da RAGIONE_SOCIALE autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore; b) siano state espletate in favore di associazioni o società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE fine di RAGIONE_SOCIALE; c) trovino fonte nel vincolo associativo e non in un distinto obbligo personale; d) non trovino corrispondenza nell ‘ arte o nella professione abitualmente esercitata, anche in modo non esclusivo, da colui che ha effettuato la prestazione (Cass., sez. lav., 23 dicembre 2021, n. 41397).
6. -La disposizione di cui all ‘ art. 67, comma 1, lettera m ), del d.P.R. n. 917 del 1986 viene dunque in rilievo anche in materia previdenziale, ma è necessario riscontrarne, in concreto, i presupposti applicativi.
Il tema RAGIONE_SOCIALEa professionalità riveste rilievo cruciale sul versante RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione contributiva dedotta in causa ed è stato dibattuto anche nel giudizio d’appello, come traspare da lle argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa stessa sentenza impugnata (pagina 3, punto 5, nella parte in cui ragguaglia sulle doglianze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e pagina 4, punto 7, nella parte in cui disattende i motivi d’appello articolati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a tale riguardo).
La disposizione richiamata del Testo unico sulle imposte sui redditi non annovera tra i redditi diversi le somme percepite da coloro che svolgano professionalmente le attività da cui le somme derivano.
Invero, il citato art. 67 esordisce, escludendo a priori i redditi di capitale, quelli conseguiti nell ‘ esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.
Tal e esclusione opera anche nell’ipotesi in cui il soggetto percettore intervenga nell ‘ esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La previsione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 67 non accorda, pertanto, un ‘ automatica e indiscriminata esenzione dall ‘ obbligo contributivo alle associazioni o alle società formalmente riconosciute quali RAGIONE_SOCIALE, «a prescindere cioè dalla effettiva e concreta riprova RAGIONE_SOCIALEa preRAGIONE_SOCIALE dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione, rilevando piuttosto, a monte, la verifica giudiziale RAGIONE_SOCIALEa effettiva natura ‘ dilettantistica ‘ del soggetto (associazione e/o società RAGIONE_SOCIALE) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata (così Cass. n. 2152 del 2020, Cass. n. 10393 del 2018, Cass. n. 16449 del 2016 e Cass. n. 23789 del 2016) e, a valle, il fatto che i compensi non devono essere conseguiti nell ‘ esercizio di professioni né derivare da un rapporto di RAGIONE_SOCIALE dipendente, essendosi a tal fine precisato che, per esercizio di arti e professioni, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 53 TUIR, deve intendersi ‘ l ‘ esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di RAGIONE_SOCIALE autonomo ‘ diversa dall ‘ attività di impresa (cfr. Cass. n. 11375 del 2020 cit.)» (Cass., sez. lav., 7 marzo 2022, n. 7388).
Non si possono dunque configurare come ‘ redditi diversi ‘ quelli che derivano dall ‘ esercizio abituale di un ‘ attività autonoma nel senso specificato o quelli tratti dall ‘ esercizio professionale di attività coordinate e continuative, assimilati piuttosto a quelli di RAGIONE_SOCIALE dipendente (art. 50 TUIR, lettera c ).
7. -Erra, dunque, la pronuncia d’appello (pagina 4), nel qualificare come ‘ redditi diversi ‘ i compensi percepiti dagli istruttori, sol perché sono stati percepiti nell ‘ esercizio di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e nel reputare superfluo l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura professionale o meno del rapporto nell ‘ ambito del quale i redditi sono stati percepiti (ordinanza n. 3759 del 2022, cit.).
Non si possono condividere, pertanto, i rilievi formulati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa, sul presupposto che la Corte di merito abbia comunque svolto un accertamento in concreto
RAGIONE_SOCIALEa professionalità, come tale insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
La sentenza impugnata, per contro, si è discostata dai principi di diritto enunciati da questa Corte, nell’affermare che l’esclusione del carattere professionale è in re ipsa (pagina 5) e nel considerare dirimente il fatto che le prestazioni sono rese nell ‘ ambito di un RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in un contesto qualificato dal riconoscimento di un organo pubblico che attesta i requisiti stabiliti dalla norma (in controversie analoghe, Cass., sez. lav., 28 gennaio 2022, n. 2710, punto 59 dei Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione , e 27 gennaio 2022, n. 2389).
In ultima analisi, l’errore di diritto risiede nell’affermazione RAGIONE_SOCIALE‘irrilevanza RAGIONE_SOCIALE ‘effettiva verifica del carattere di professionalità o meno RAGIONE_SOCIALE ‘ attività del soggetto che ha reso la prestazione e ha ricevuto il compenso dall ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE.
In virtù di tale fallace premessa sistematica, la Corte d’appello di Bologna «ha proceduto con metodo inesatto al giudizio di sussunzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie giuridica sottoposta al suo esame ed è, perciò, incorsa in errore di diritto» (Cass., sez. lav., 24 gennaio 2022, n. 2000, punto 59 dei Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione , che cassa con rinvio una sentenza pro nunciata dalla medesima Corte d’appello di Bologna; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 5 gennaio 2022, n. 177, punti 59 e 60 dei Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione , e Cass., sez. lav., 5 gennaio 2022, n. 175, punto 58 dei Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Entro questi limiti, le censure colgono nel segno.
8. -Per le ragioni esposte, il ricorso dev’essere accolto per quanto di ragione.
La sentenza d’appello è cassata e la causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Bologna, che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa e compirà i necessari accertamRAGIONE_SOCIALE di fatto alla luce dei principi ribaditi nella presente ordinanza.
Al giudice di rinvio è rimesso anche il compito di pronunciare sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.). P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appe llo di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione