Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17207 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 17207 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
SENTENZA
Oggetto
R.G.N. 21078/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 16/04/2025
PU
sul ricorso 21078-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 270/2022 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 14/07/2022 R.G.N. 240/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del
ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME
Fatti di causa
1. La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 270/2022, ha rigettato il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado, di annullamento per insussistenza del fatto contestato (con lettera 24.4.2020) del licenziamento per giusta causa dalla predetta intimato al dipendente NOME COGNOME (operaio inquadrato al livello 3B del CCNL di Igiene Ambientale -Aziende Private, addetto ai servizi cimiteriali presso il cimitero di Città Sant’Angelo) l’8 giugno 2020 per giusta causa, rigettata l’eccezione datoriale di nullità del rapporto di lavoro tra le parti, per essere stato assunto da RAGIONE_SOCIALE (società interamente a capitale pubblico successivamente incorporata nella reclamante) senza alcuna selezione previa.
2. La Corte territoriale ha ritenuto il fatto contestato (avere il lavoratore contattato telefonicamente il 26.3.2020 la figlia di un defunto da tumulare nel suindicato cimitero il giorno successivo, chiedendole di preparare due buste contenenti € 50 ciascuna -l’una, a titolo di offerte per il cimitero e l’altra, per il sacerdote benedicente la salma -da consegnargli tramite l’incaricato dell’agenzia di onoranze funebri, poi avvicinato il giorno successivo, in occasione della tumulazione, con la richiesta di una busta per sé) diverso da quello (di accettazione della promessa di una regalia, in occasione di lavoro, di modico valore, in quanto inferiore a € 150; sanzionato invece, qualora
di valore superiore, con il licenziamento senza preavviso, ai sensi dell’art. 10, lett. F, alinea 24 del codice disciplinare aziendale e dell’analoga previsione del CCNL di settore; così come quello contestato, ai sensi dell’art. 10, lett. F, alinea 25 del codice disciplinare aziendale e dell’analoga previsione del CCNL di settore) poi accertato; pertanto insussistente nella sua materialità, con la conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata, a norma dell’art. 18, quarto comma legge n. 300/1970; essa ha quindi escluso la nullità del rapporto di lavoro tra le parti, per violazione dell’obbligo stabilito dall’art. 18 d.l. 112/2008 in assenza di alcuna prova selettiva, siccome intercorso dal 21.4.2008 al 18.11.2011 con Linda s.p.a. in regime di somministrazione, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 276/2003, essendone stato poi assunto con contratto di lavoro subordinato il 13.6.2014, per effetto della conciliazione giudiziale della controversia instaurata dal prestatore nei confronti della società utilizzatrice per l’accertamento di detta natura del rapporto e di illegittimità del termine ad esso apposto. E ciò per tali ragioni: a) la trasformazione della società, avente ad oggetto la gestione di servizi pubblici locali ai sensi dell’art. 113 d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), in società a capitale interamente pubblico (e pertanto in house ), con assemblea straordinaria del 30.5.2016, di modificazione del proprio statuto: nell’inconfigurabilità di un tale obbligo, per l’instaurazione del rapporto lavorativ o (sotto forma tanto di somministrazione a tempo determinato, tanto di prestazione subordinata a tempo indeterminato) prima della sua insorgenza a carico della società di gestione di servizi pubblici locali in house , comportante il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l’assunzione di personale dipendente, già vigente all’epoca di inizio della prestazione lavorativa di
NOME COGNOME ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lett. f) L.R. Abruzzo n. 23/2004; b) l’inizio della sua attività lavorativa con Linda s.p.a. in regime di somministrazione il 21.4.2008, prima dell’entrata in vigore dell’art. 18, primo comma d.l. 25.6.2008, n. 112, di introduzione, per le società gestrici di servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, dell’obbligo di adozione, con propri provvedimenti, di criteri e modalità, per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi, rispettosi dei principi stabiliti dall’art. 35 d.lgs. n. 165/2001. Né potendosi ritenere nulla, siccome successiva al citato d.l. 112/2008, la conciliazione giudiziale tra le parti, comportante la riassunzione del lavoratore, sia pure ex nunc , in quanto avvenuta nell’ambito di una composizione amichevole della controversia, quale effetto delle reciproche rinunce delle parti (del lavoratore alla retrodatazione del rapporto di lavoro e alle conseguenti differenze retributive; di Linda s.p.a. a far valere la legittimità della somministrazione), con la conseguente irrilevanza dei sopravvenuti vincoli alle assunzioni, inapplicabili alla controversia così composta; c) l’incertezza, infine, in ordine alla modalità di originaria selezione del lavoratore in somministrazione, non potendo ritenersi incontestata l’assenza di sottoposizione a procedure selettive, da riferire esclusivamente, da parte del lavoratore medesimo, al contratto di lavoro del 13.6.2014, in esecuzione della conciliazione giudiziale; non anche ai precedenti periodi di lavoro, in assenza di loro documentazione, né di deduzioni istruttorie.
Con atto notificato il 12.9.2022, la società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 35126/2024, ritenuta la
rilevanza nomofilattica della questione, relativa a società, avente ad oggetto la gestione di servizi pubblici locali ai sensi dell’art. 113 d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), poi trasformatasi (con assemblea straordinaria del 30.5.2016, modificativa del proprio statuto) in società a capitale interamente pubblico ( in house ) ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la sua fissazione in pubblica udienza.
Fissata per l’odierna udienza, in vista della quale parte controricorrente ha depositato memoria, sulle conclusioni del P.G. per il rigetto del ricorso, la causa è stata discussa oralmente dai difensori delle parti e trattenuta in decisione.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente ha, in particolare, dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 18, primo comma, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 conv. con legge n. 6 agosto 2008, n. 133, in relazione all’art. 1965 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la violazione della norma imperativa denunciata per essere stato stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, senza il rispetto dei criteri e modalità di selezione da essa stabiliti, in esecuzione di una transazione, sia pure nell’ambito di una conciliazione giudiziale, priva certamente degli effetti di una sentenza emessa a definizione di quella controversia, trattandosi di un atto negoziale privato ad essa successivo.
Il motivo è fondato.
Con verbale di conciliazione 13.5.2014, RAGIONE_SOCIALE a fronte delle rinunce del lavoratore e al solo fine conciliativo, ha offerto al dipendente la riassunzione con contratto a tempo
indeterminato con inquadramento al livello 3B, CCNL Servizi Ambientali; il lavoratore ha accettato la predetta riassunzione presso la RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e, dal canto proprio, ha rinunciato, al solo ed esclusivo fine conciliativo, alle pretese economiche avanzate con il ricorso introduttivo.
4. La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c., produttiva dell’indubbio effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, in relazione agli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, che può avere anche ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore (Cass. n. 25472/2017, in motivazione), comporta, a norma dell’art. 2113 c.c., l’eventuale mera annullabilità di quelli dipendenti da norme inderogabili, ma non la nullità dell’ atto di disposizione; diversamente, la preventiva disposizione può invece comportare, in relazione a diritti non ancora sorti o maturati, la nullità dell’atto, in quanto diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo; non potendo, infatti, gli effetti attribuiti al verbale di conciliazione giudiziale equipararsi a quelli di una sentenza passata in giudicato, bensì a quelli di un titolo contrattuale esecutivo, con la conseguenza che esso resta soggetto alle ordinarie sanzioni di nullità (Cass. n. 20913/2020, in motivazione, sub p.to 7.3).
5. Tanto premesso, ritiene il Collegio di dare continuità a, e confermare, nella fattispecie concreta, i principi espressi da questa Corte con la pronuncia n. 3621/2018, secondo cui, in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis , ha
esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c.; tale nullità è ora espressamente prevista dall’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, di cui va tuttavia esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali. (conf. Cass n. 3662/2019, n. 19925/2019).
6. Infatti, una volta affermato che per le società a partecipazione pubblica il previo esperimento delle procedure concorsuali e selettive condiziona la validità del contratto di lavoro, non può che operare il principio per cui, anche per i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità. Diversamente opinando si finirebbe per eludere il divieto posto dalla norma imperativa che tiene conto della particolare natura delle società partecipate e della necessità, avvertita dalla Corte Costituzionale, di non limitare l’attuazione dei precetti dettati dall’art. 97 Cost. ai soli soggetti formalmente pubblici bensì di estenderne l’applicazione anche a quelli che, utilizzando risorse pubbliche, agiscono per il perseguimento di interessi di carattere generale. Del resto, la Corte Costituzionale, che in più pronunce ha evidenziato l’assimilabilità al lavoro pubblico dei rapporti instaurati con le società partecipate, ha escluso che una difformità di trattamento con l’impiego privato, rispetto alla sanzione generale della conversione di cui al d.lgs. n. 368/2001, possa dirsi ingiustificata ove vengano in rilievo gli interessi tutelati
dall’art. 97 Cost. ed in particolare le esigenze di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa (Corte Cost. n. 89/2003), esigenze che ad avviso della stessa Corte stanno alla base della disciplina dettata dal richiamato art. 18 del d.l. n. 112/2008 (Corte Cost. n. 68/2011).
Deve quindi ribadirsi che, in tema di società a totale partecipazione pubblica, il reclutamento del personale ex art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, come modificato dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009 – ove è previsto che le società in questione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità – deve avvenire mediante procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico.
Si rileva, nel caso in esame, che l’assunzione di cui si discute da parte di società a capitale pubblico per la gestione di servizi pubblici in violazione delle procedure concorsuali o analoghe di legge è avvenuta nella vigenza del d.l. n. 112/2008
Nel dare rilievo alla modifica statutaria intervenuta nel 2016, la Corte territoriale non ha considerato che, già al momento dell’assunzione contestata, trattandosi di società che gestiva servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, le regole di reclutamento del personale dovevano rispettare i principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ossia, in primo luogo, l’espletamento di procedure concorsuali o selettive, tra le quali non rientra la conciliazione singola (giudiziale o meno).
10. L’accoglimento del motivo in esame determina la cassazione della sentenza gravata, con assorbimento degli
ulteriori motivi, tutti logicamente e giuridicamente conseguenti (riguardanti: violazione e falsa applicazione dell’art. 7, quarto comma, lett. f) L.R. Abruzzo n. 23/2004, in relazione all’art. 7, primo comma, lett. c) L.R. cit. e dell’art. 113 d.lgs. 267/2000; nullità della sentenza per violazione dell’art. 115, primo comma c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato la mancata contestazione del lavoratore dell’affermazione della società datrice, in tutte le fasi del giudizio e nello specifico nel giudizio di opposizione, di non avere egli partecipato ad alcuna procedura selettiva, tanto per il suo impiego in somministrazione tanto per la successiva assunzione; nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 111, sesto comma Cost., per inidoneità della motivazione della sentenza in ordine al convincimento di offerta dai familiari del defunto del denaro al lavoratore, anziché di richiesta di quest’ultimo, in base a dichiarazioni dei predetti f amiliari tutt’altro che precise, concordi e univoche, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 300/1970, in relazione all’art. 2119 c.c., per la rilevanza disciplinare della richiesta del lavoratore all’incaricato dell’agenzia di onoranze funebri di una busta contenente denaro per sé, non costituendo immutazione del fatto contestato; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 c.c. in relazione all’art. 14, lett. F), ali nea 24 e 25 del Codice Disciplinare della società ricorrente, per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato le due norme; violazione e falsa applicazione dell’art. 18, quarto, quinto e sesto comma legge n. 300/1970, per applicazione della tutela reintegratoria attenuata sull’erroneo presupposto dell’insussistenza materiale del fatto contestato ).
11. Poiché, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con rigetto delle originarie domande di NOME COGNOME
12. Avendo la società ricorrente per cassazione concausato con il proprio comportamento l’irregolarità dell’assunzione del lavoratore, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese di tutti i gradi di merito e di quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta le originarie domande di NOME COGNOME
Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile