Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31341 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 31341 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 01/12/2025
Oggetto: Pubblico impiego -annullamento verbale di conciliazione risoluzione rapporto con ATO e passaggio a RAGIONE_SOCIALE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO NOME
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente –
Consigliere rel. –
Consigliere –
Consigliere –
Consigliere –
SENTENZA
sul ricorso 23635-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO N. 4 CALTANISSETTA PROVINCIA SUD, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME
COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 194/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 09/10/2023 R.G.N. 50/2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella RAGIONE_SOCIALE udienza del 23/09/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. La RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) conveniva in giudizio NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE (di seguito ATO) dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per l’annullamento del verbale di conciliazione sottoscritto il 28.5.2020 innanzi all’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE -Commissione RAGIONE_SOCIALE Vertenze Individuali di RAGIONE_SOCIALE tra le predette parti (in virtù del quale si stabiliva la risoluzione del rapporto lavorativo tra il COGNOME e la ATO in RAGIONE_SOCIALE, il passaggio del COGNOME alla subentrante RAGIONE_SOCIALE e la definizione RAGIONE_SOCIALE pretese economico-giuridiche del COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE ATO), eventualmente previa disapplicazione RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro Regione/OO.SS. del 6.8.2013.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE propria domanda, la RAGIONE_SOCIALE evidenziava che ai sensi del D.L. 112/2008, del D.L. 78/09, del D.LGS. n. 368/2001, del D.LGS. n. 276/03 e degli artt. 35 e 36 D.LGS. n. 165/2001 le assunzioni non potevano che avvenire con procedure ad evidenza RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale, nel contraddittorio con le parti convenute, respingeva il ricorso escludendo che la RAGIONE_SOCIALE potesse ritenersi mera ‘spettatrice’ RAGIONE_SOCIALE‘accordo transattivo e ritenendo inapplicabili le norme richiamate poiché entrate in vigore successivamente all’assunzione del COGNOME.
Pronunciando sulla impugnazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, riformava la decisione di prime cure solo in punto di regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, aderendo, per il resto, alla motivazione del Tribunale.
Riteneva la Corte territoriale, non diversamente dal primo giudice, di dover considerare la RAGIONE_SOCIALE parte attiva nell’intervenuta conciliazione, puntualmente sottoscritta ed irrilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALE validità di tale atto, la mancata conoscenza da parte RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE che l’assunzione del COGNOME presso la RAGIONE_SOCIALE fosse stata posta in essere in violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di assunzione del personale con procedure di evidenza RAGIONE_SOCIALE come del resto imposto dall’art. 19 L.R. n. 9/2010 sulla RAGIONE_SOCIALE integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati che subordina il transito alle RAGIONE_SOCIALE di nuova istituzione del personale già adibito presso le soppresse RAGIONE_SOCIALE alla ‘ condizione che l’originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa di riferimento, ed in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘articolo 45 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 8 febbraio 2007, n. 2 (secondo cui ‘le RAGIONE_SOCIALE e le autorità d’ambito assumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza RAGIONE_SOCIALE‘), e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 61 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009 ‘.
Riteneva che, in ogni caso, la dedotta illegittimità non poteva considerarsi sussistente, atteso che le norme a tal fine invocate erano entrate in vigore successivamente all’assunzione del COGNOME, avvenuta
nel marzo del 2004, allorché la normativa nazionale e RAGIONE_SOCIALE non prevedeva alcun vincolo di reclutamento mediante procedura concorsuale per le RAGIONE_SOCIALE, quali la RAGIONE_SOCIALE, aventi natura privatistica, essendo stato il vincolo in questione introdotto per le RAGIONE_SOCIALE a partecipazione RAGIONE_SOCIALE solo con l’art. 18, d.l. n. 112/2008 .
Per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, sia il COGNOME sia la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE ricorrente e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE hanno poi presentato memoria.
Con ordinanza interlocutoria n. 10505 del 22 aprile 2025 questa Corte, ritenuto che la prospettata questione interpretativa rivestisse rilevanza nomofilattica, non rinvenendosi precedenti nella giurisprudenza di legittimità in relazione ai quali potesse dirsi risolta l’alternativa posta ed in termini più generali superati i dubbi che solleva l’esegesi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, L.R. n. 9/2010 che, ai commi 6 e 7, regola le modalità di costituzione RAGIONE_SOCIALE dotazione organica RAGIONE_SOCIALE nuove RAGIONE_SOCIALE di regolamentazione rifiuti, ha disposto la trattazione di RAGIONE_SOCIALE udienza.
Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
La RAGIONE_SOCIALE ha depositato ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 L.R. Sicilia n. 9/2010, 45, comma 2, L.R. Sicilia n. 2/2007, nonché RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro del 6 agosto 2013, perché, a suo dire, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l’Accordo stesso consentisse la sanatoria RAGIONE_SOCIALE‘assunzione del lavoratore operata in difetto RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE norme nazionali in tema di evidenza RAGIONE_SOCIALE e di costituzione del rapporto di pubblico impiego. Ed ancora, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente sostiene che quand’anche si fosse considerata legittima
quell’assunzione, non si sarebbe giammai potuto ammettere il successivo transito del lavoratore alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE ricorrente operando anche a carico RAGIONE_SOCIALE stessa l’obbligo di assunzione sulla base di procedure di evidenza RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo la ricorrente la sentenza impugnata per aver condannato alle sese dei due gradi di giudizio là dove, diversamente, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello principale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto condannare la controparte alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese.
3. Il ricorso è infondato.
La vicenda qui all’esame va innanzitutto inquadrata nell’ambito RAGIONE_SOCIALE complessa situazione legislativa che ha interessato l’ambito territoriale ottimale (ATO) per il RAGIONE_SOCIALEo di gestione dei rifiuti e che ha già formato oggetto di esame da parte di questa Corte nella sentenza n. 22187 del 3 agosto 2021.
Tale ATO fu previsto dall’art. 23 del D.LGS. 5 febbraio 1997 n. 22 (cd. decreto Ronchi) di attuazione RAGIONE_SOCIALE direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
Successivamente, il D.LGS. aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ha abrogato (art. 264 comma 1, lett. i) il menzionato decreto Ronchi e ha riorganizzato il RAGIONE_SOCIALEo di gestione dei rifiuti, al fine di raggiungere, su base territoriale, dimensioni gestionali che travalicano i confini comunali, attribuendo alle RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE le funzioni che il decreto Ronchi aveva assegnato alle Province.
In particolare, il D.LGS. n. 152/2006, dopo avere previsto (art. 200) che: « La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali.. .», ha disposto (art. 201) che: « 1. Al fine RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione del RAGIONE_SOCIALEo di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le RAGIONE_SOCIALE, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi RAGIONE_SOCIALE cooperazione tra gli enti
locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le RAGIONE_SOCIALE d’ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze RAGIONE_SOCIALE altre amministrazioni pubbliche, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del RAGIONE_SOCIALEo di gestione integrata dei rifiuti. 2. L’RAGIONE_SOCIALE d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio RAGIONE_SOCIALE loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti … ».
Il D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42, nell’introdurre il comma 186 -bis all’art. 2 RAGIONE_SOCIALE L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha decretato la soppressione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’ambito di cui agli articoli 148 e 201 del menzionato decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni. Tanto, a partire da un anno dalla sua approvazione (cioè, entro il 27 marzo 2011), ed ha disposto che, decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle RAGIONE_SOCIALE d’ambito territoriale è da considerarsi nullo.
Inoltre, esso ha previsto che, entro un anno dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE stessa legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle RAGIONE_SOCIALE, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli artt. 148 e 201 del citato D.LGS. n. 152/2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati.
È innegabile che la disposizione innanzi menzionata non indica gli enti destinatari RAGIONE_SOCIALE funzioni dei soppressi ATO, nondimeno, deve ritenersi che questi non potranno essere costituiti da nuove forme di aggregazione territoriale, ove si consideri che l’art. 186 bis si inserisce tra le misure volte al contenimento RAGIONE_SOCIALE spese degli enti locali e alla semplificazione del sistema, eliminando gli enti intermedi.
Infine, il D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in L. 26 febbraio 2011 n. 10, ha introdotto la possibilità di prorogare ulteriormente il termine di abolizione degli ATO, che è stato fissato alla data del 31 dicembre 2011 dal DPCM 25 marzo 2011, All. n. 1 (Ulteriore proroga di termini relativa al RAGIONE_SOCIALE).
La proroga del termine di soppressione degli ATO trovava ragione nella esplicitata necessità di assicurare l’indispensabile continuità nell’erogazione dei RAGIONE_SOCIALE pubblici locali e nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE relative funzioni pubbliche, poiché l’abrogazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’ambito ad opera RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2, comma 186 -bis RAGIONE_SOCIALE legge 191/2009, coinciderebbe temporalmente con le prime applicazioni RAGIONE_SOCIALE disposizioni in tema di affidamento del RAGIONE_SOCIALEo pubblico locale recate dall’articolo 23 -bis del D.L. n. 112/2008 (…)., norma quest’ultima abrogata dal D.P.R. 18 luglio 2011 n. 133, a seguito di referendum popolare.
In questo contesto si è inserita la legislazione RAGIONE_SOCIALE Regione Sicilia.
La L.R. Sicilia 8 febbraio 2007, n. 2 all’art. 45, comma 1, ha disposto che, per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni previste dal D.LGS. n. 152 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, la gestione dei rifiuti è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO); ha prescritto agli enti locali ricadenti nel medesimo ATO di costituirsi in Consorzio, al quale devono partecipare obbligatoriamente tutti RAGIONE_SOCIALE, salvo quanto previsto dall’ art. 200, comma 6 del D.LGS. n. 152 del 2006; ha precisato che il Consorzio è dotato di personalità giuridica e costituisce, per il proprio ambito territoriale ottimale, l’RAGIONE_SOCIALE d’ambito di cui all’ art. 201, comma 2 del D.LGS. n. 152 del 2006. Successivamente la L.R. Sicilia legge 8 aprile 2010 n. 9 (RAGIONE_SOCIALE integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) ha previsto all’art. 6 che per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i RAGIONE_SOCIALE ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una RAGIONE_SOCIALE per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni affidate alla
RAGIONE_SOCIALE stessa con la presente legge. Le RAGIONE_SOCIALE sono denominate “RAGIONE_SOCIALE per la regolamentazione del RAGIONE_SOCIALEo di gestione rifiuti”, con acronimo RAGIONE_SOCIALE Alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati (comma 1); ha disposto che gli oneri per la costituzione ed il funzionamento RAGIONE_SOCIALE SRR sono posti a carico dei RAGIONE_SOCIALE consorziati (comma 2); ha individuato (comma 3) le quote di partecipazione degli enti locali a ciascuna SRR (95% ai RAGIONE_SOCIALE sulla base RAGIONE_SOCIALE popolazione residente in ciascun comune, 5% alla provincia appartenente all’ATO).
Le modalità concernenti l’avvio operativo RAGIONE_SOCIALE SRR sono indicate nell’art. 7, che, al comma 10, stabilisce le tali RAGIONE_SOCIALE provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni ricorrendo, in via prioritaria, alle procedure di mobilità interna e, successivamente, alle procedure di mobilità esterna e che, ove l’attivazione RAGIONE_SOCIALE predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all’assunzione mediante pubblico concorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 49 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 5 novembre 2004, n. 15 nonché RAGIONE_SOCIALE‘articolo 45 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 8 febbraio 2007, n. 2, e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 61 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 14 maggio 2009, n. 6.
L’art. 15, fatta salva la disciplina transitoria di cui all’art. 19, ha previsto che il RAGIONE_SOCIALEo di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle RAGIONE_SOCIALE in nome e per conto dei RAGIONE_SOCIALE consorziati, secondo le modalità previste dall’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ha disposto che le stesse RAGIONE_SOCIALE, avvalendosi RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio RAGIONE_SOCIALE per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici, possono individuare, sulla base del piano d’ambito, il soggetto incaricato di svolgere la gestione del RAGIONE_SOCIALEo per i RAGIONE_SOCIALE consorziati, stipulando e sottoscrivendo con lo stesso un contratto normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione, ad opera dei singoli RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE parte di RAGIONE_SOCIALEo relativa al RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE stessi (comma 1).
L’art. 19 contiene la disciplina transitoria e dispone (comma 1, nel testo vigente prima RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dall’articolo 1 RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 49 del 19 settembre 2012 e dall’articolo 1, commi 7, 8 e 9, RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 3 del 9 gennaio 2013), la RAGIONE_SOCIALE, alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge, dei consorzi e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’ambito costituiti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 201 del D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152.
L’analisi RAGIONE_SOCIALE disposizioni di legge statale e regionali, sopra richiamate conduce ad un primo, evidente, approdo: quello che evidenzia che in materia di RAGIONE_SOCIALEo pubblico concernente la gestione dei rifiuti, la normativa via via entrata in vigore si è caratterizzata per il superamento RAGIONE_SOCIALE gestione dei rifiuti frammentaria, per singoli ambiti comunali, e per la preferenza accordata alla previsione di forme obbligatorie di cooperazione tra gli enti locali (art. 201, comma 1, D.LGS. n. 152 del 2006, art. 186 bis RAGIONE_SOCIALE L. n. 42 del 2010; art. 45, comma 1. L.R. Sicilia n. 2 del 2017, art. 6 L.R. Sicilia n. 9 del 2010).
Nel contesto normativo innanzi descritto, caratterizzato dai mutamenti dei soggetti ai quali, nel corso del tempo, è stata affidata la gestione del RAGIONE_SOCIALEo dei rifiuti, riveste peculiare rilievo l’art. 19 RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9 del 2010, che oltre alla disciplina transitoria correlata alla cessazione degli ATO ed alla piena operatività RAGIONE_SOCIALE SRR, contiene numerose disposizioni che regolano le modalità di provvista del personale dei soggetti chiamati a gestire il RAGIONE_SOCIALEo dei rifiuti.
In particolare, l’art. 19, al fine di assicurare la continuità dei rapporti di lavoro del personale addetto al RAGIONE_SOCIALEo dei rifiuti, dispone che: nel termine di centottanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge, l’RAGIONE_SOCIALE e le organizzazioni RAGIONE_SOCIALE devono individuare il personale addetto fra quello già in RAGIONE_SOCIALEo presso le RAGIONE_SOCIALE o i consorzi d’ambito e proveniente dai RAGIONE_SOCIALE, dalle RAGIONE_SOCIALE o dalla regione (comma 6); sulla base dei criteri concertati fra l’amministrazione RAGIONE_SOCIALE, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le
organizzazioni sindacali, le SRR integrano le previsioni di cui al comma 6, individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in RAGIONE_SOCIALEo al 31 dicembre 2009 presso: a) le RAGIONE_SOCIALE d’ambito; b) i consorzi d’ambito; c) le RAGIONE_SOCIALE utilizzate per la gestione del RAGIONE_SOCIALEo ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le RAGIONE_SOCIALE o i consorzi d’ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento (comma 7); il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all’esito RAGIONE_SOCIALE procedure volte a garantire il definitivo avvio del RAGIONE_SOCIALEo di gestione, affidato con le modalità di cui all’articolo 15 e utilizzato dai soggetti affidatari RAGIONE_SOCIALE‘appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l’erogazione RAGIONE_SOCIALE retribuzioni (comma 8).
9. Nello specifico NOME COGNOME, già dipendente RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE è passato, per effetto del verbale di conciliazione sottoscritto il 28.5.2020 ed oggetto del presente giudizio, alla subentrante RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9/2010 a termini del quale « per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al RAGIONE_SOCIALEo di gestione integrata dei rifiuti, l’assunzione ha luogo, in ogni SRR, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola SRR, il rapporto fra profili operativi destinati al RAGIONE_SOCIALEo di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento » e che, come ricordato, subordina il transito alle SRR di nuova istituzione del personale già adibito presso le soppresse RAGIONE_SOCIALE alla « condizione che l’originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa di riferimento, ed in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘articolo 45 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 8 febbraio 2007, n. 2» (secondo cui « le RAGIONE_SOCIALE e le autorità
d’ambito assumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza RAGIONE_SOCIALE »).
Non vi è dubbio che, in prima battuta, la legge n. 9/2010 subordini il passaggio alla condizione che l’originario rapporto sia avvenuto nel rispetto RAGIONE_SOCIALE ‘normativa di riferimento’.
Orbene, nello specifico, il COGNOME era stato assunto dall’ATO in forza di un contratto stipulato il 31 marzo 2004 e cioè non solo prima RAGIONE_SOCIALE L.R. 5 novembre 2004, n. 15 (la quale all’art. 49, comma 1 aveva previsto che: « L’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE, le aziende ed enti dalla stessa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, RAGIONE_SOCIALE e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, le aziende sanitarie locali, nonché gli enti da essi dipendenti e comunque sottoposti a controllo, RAGIONE_SOCIALE e vigilanza, effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche, livelli o profili professionali per l’accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello RAGIONE_SOCIALE scuola RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, mediante concorso per titoli, integrato, qualora sia richiesta una specifica professionalità, da una prova d’idoneità, nel rispetto dei principi contenuti nel comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la speciale disciplina in materia di assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui al comma 2 del medesimo articolo ») ma anche prima che la L.R. n. 2/2007 disponesse, all’art. 45, comma 2, l’assunzione di nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza RAGIONE_SOCIALE.
Tale ultima disposizione estende, palesemente, anche nel settore degli ambiti territoriali per la gestione dei rifiuti la regola RAGIONE_SOCIALE‘assunzione attraverso procedura concorsuale (Cass. 20 dicembre 2016, n. 26347, p.ti 45 e ss. in motivazione) e coerentemente questa Corte, là dove la stessa veniva in rilievo, ha ritenuto il divieto di conversione di contratti a temine stipulati nella sua vigenza per la violazione RAGIONE_SOCIALE norma imperativa di accesso, tratta appunto dalla regola RAGIONE_SOCIALE concorsualità (Cass., Sez. Un., 9 marzo 2015, n. 4685, p.ti 15 – 17 in motivazione;
ripresa da Cass. 20 dicembre 2016, n. 26347, p.ti 60 -64 in motivazione).
La regola RAGIONE_SOCIALE‘assunzione di nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza RAGIONE_SOCIALE è stata riaffermata dall’art. 7, comma 10 RAGIONE_SOCIALE L.R. Sicilia n. 9/2010, il quale ha previsto che, ove il ricorso alle procedure di mobilità interna ed esterna non siano sufficienti al fabbisogno di personale, le RAGIONE_SOCIALE procedono alle assunzioni di personale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 49 RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 15 del 2004 (mansioni o di profili di contenuto professionale più modesto), ovvero ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 45 RAGIONE_SOCIALE L. R. n. 2 del 2007 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 61 RAGIONE_SOCIALE L. R. n. 6 del 2009.
In questo caso vi è stato il richiamo espresso, con riguardo alle nuove assunzioni, alle disposizioni di cui alle L.R. del 2004, 2007 e 2009.
11. La situazione legislativa RAGIONE_SOCIALE Regione Sicilia anteriore alla L.R. n. 2/2007 è stata ricostruita dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 4685 del 9 marzo 2015 in questi termini: ‘Il reclutamento del personale RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione RAGIONE_SOCIALE siciliana e di tutti gli altri enti, territoriali e non, economici e non, previsti dalla L. 30 aprile 1991, n. 12, art. 1, dall’entrata in vigore di quest’ultima, non è più subordinato all’espletamento esclusivo del pubblico concorso. Da tale momento, il personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per i quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello RAGIONE_SOCIALE scuola RAGIONE_SOCIALE‘obbligo deve essere assunto « ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16 », ovvero « sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti », con avviamento numerico alla selezione « secondo l’ordine di graduatoria risultante dalle liste RAGIONE_SOCIALE circoscrizioni territorialmente competenti ». Dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE L.R. 19 agosto 1999, n. 18, che ha aggiunto alla L. 30 aprile 1991, n. 12, art. 1, il comma 1 bis , le disposizioni del comma 1 RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo « non trovano applicazione per gli enti pubblici economici, dipendenti o sottoposti al controllo, RAGIONE_SOCIALE e vigilanza RAGIONE_SOCIALE Regione o degli enti locali
territoriali e istituzionali ». Tale disposizione fa venir meno per gli enti pubblici economici ivi indicati quel residuo velo di concorsualità previsto per tutti gli altri soggetti pubblici sopra indicati. Ne consegue che la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro di un dipendente di un ente pubblico economico RAGIONE_SOCIALE, anche se sottoposto a RAGIONE_SOCIALE o vigilanza RAGIONE_SOCIALE Regione, non è condizionata dall’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di espletamento RAGIONE_SOCIALE procedure selettive. Tale sistema è regredito con l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE L.R. 5 novembre 2004, n. 15, la quale con il sopra richiamato art. 49, ha reintrodotto lo strumento concorsuale, prevedendo l’espletamento del « concorso per titoli, integrato, qualora sia richiesta una specifica professionalità, da una prova d’idoneità, nel rispetto dei principi contenuti nel D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 3, ferma restando la speciale disciplina in materia di assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui al comma 2 del medesimo articolo (comma 1)»’.
Quindi, secondo le Sezioni Unite, solo con la legge n. 15 del 2004, già sopra richiamata, vi è stata una reintroduzione RAGIONE_SOCIALEo strumento concorsuale.
L’assunzione del COGNOME è anteriore anche alla legge del 2004.
Pacifica essendo, dunque, la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘assunzione originaria del predetto vi è da interrogarsi sulla valenza da attribuire alla previsione di cui all’art. 19 RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9/2010 secondo il quale il transito alle RAGIONE_SOCIALE di nuova istituzione del personale già adibito presso le soppresse RAGIONE_SOCIALE avviene a ‘ condizione che l’originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa di riferimento, ed in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘articolo 45 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 8 febbraio 2007, n. 2′.
Occorre chiedersi se il richiamo, da un lato, alla « normativa di riferimento » e quello « in particolare » all’art. 45 RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 2 del 2007 siano da intendersi come riferiti alle assunzioni ‘tempo per tempo
effettuate’ ed alle relative modalità legislativamente previste ovvero come l’imposizione di una condizione quale la previa assunzione tramite concorso per tutti i transiti, e cioè anche per quelli dei dipendenti assunti legittimamente senza concorso pubblico.
Propende il collegio per la prima RAGIONE_SOCIALE suddette opzioni interpretative (che rende irrilevante l’esame RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro Regione/OO.SS. del 6.8.2013 il quale, peraltro, per quanto si evince dalla sentenza impugnata va nella stessa direzione RAGIONE_SOCIALE‘esegesi RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE qui privilegiata) per una serie di considerazioni .
Ragionare nel senso di una impossibilità di transito per i dipendenti ATO assunti senza procedura concorsuale prima RAGIONE_SOCIALE leggi che tale procedura imponevano significherebbe operare una discriminazione tra personale comunque legittimamente assunto. Ciò in dispregio rispetto alla stessa ratio RAGIONE_SOCIALE legge che, nel processo di transizione dagli ATO rifiuti alle SRR, era quella di garantire prioritariamente la stabilità dei livelli occupazionali attraverso l’obbligo di assunzione in capo alla SRR.
E, d’altra parte, di transito si tratta (come evidenziato dalla sopra citata Cass. n. 22187/2021) anche se lo stesso art. 19 RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9 del 2010 fa riferimento, con riguardo al personale ex ATO, ad « assunzioni » presso le SRR che devono aver luogo « previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro ».
La complessiva logica RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9 del 2010 è quella di consentire, proprio attraverso il personale ex ATO già in RAGIONE_SOCIALEo al 31 dicembre 2009, che appunto transita presso il nuovo soggetto, di fatto, senza soluzione di continuità, una subitanea prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività prevista dagli artt. 200, 202 e 203 del D.LGS. n. 152 del 2006 (gestione integrata dei rifiuti urbani) tale da escludere interruzioni di sorta nel RAGIONE_SOCIALEo, da salvaguardare al contempo tale personale e favorire « una celere chiusura RAGIONE_SOCIALE gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia RAGIONE_SOCIALE rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti » – v. comma 2 bis del medesimo art. 19 -.
E, del resto, l’art. 7, comma 10 RAGIONE_SOCIALE medesima L.R. n. 9 del 2010 prevede espressamente che: « Con il decreto di cui al comma 9 sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le RAGIONE_SOCIALE provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l’attivazione RAGIONE_SOCIALE predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all’assunzione mediante pubblico concorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 49 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 5 novembre 2004, n. 15 nonché RAGIONE_SOCIALE‘articolo 45 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 8 febbraio 2007, n. 2, e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 61 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 14 maggio 2009, n. 6 ».
Inoltre, una interpretazione limitatrice nel senso di cui si è detto determinerebbe, di fatto, una nullità RAGIONE_SOCIALE‘assunzione ex post in contrasto con le regole RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza e RAGIONE_SOCIALE‘affidamento comportando la perdita di occupazione per un lavoratore validamente assunto secondo le regole vigenti al tempo RAGIONE_SOCIALE costituzione del rapporto, in palese spregio rispetto alle fondamentali esigenze costituzionali di solidarietà e di RAGIONE_SOCIALE del lavoro.
Né varrebbe ad escludere il suddetto effetto distorsivo la circostanza che il rapporto originario possa proseguire comunque con l’RAGIONE_SOCIALE.
Trattasi, infatti, di soggetto che, posto in RAGIONE_SOCIALE, ha innanzitutto cessato ogni operatività in materia di gestione integrata dei rifiuti limitandosi a svolgere talune limitate attività solo al fine di garantire temporaneamente la continuità del RAGIONE_SOCIALEo di conferimento, e dunque in una prospettiva di dismissione totale e completamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (che, si ricorda, a termini di legge, doveva essere « celere »), compreso il destino del personale eventualmente rimasto ancora in forza alla stessa.
Non pare, poi, al Collegio che l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 9/2010 qui privilegiata esponga la stessa a profili di incostituzionalità.
La Corte cost. ha, invero, riconosciuto che la regola del concorso pubblico non è assoluta, essendo consentite deroghe legislativamente disposte per singoli casi. Tale regola non esclude dunque forme diverse di reclutamento, purché siano funzionali esse stesse al buon andamento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, rispondano a criteri di ragionevolezza e siano comunque in armonia con le disposizioni costituzionali (sentenze n. 133 del 2023; n. 110 del 2023; n. 227 del 2021; n. 133 del 2020; n. 34 del 2004).
Lo stesso art. 97 Cost. prevede che le eccezioni al principio del pubblico concorso siano stabilite con legge e siano delimitate in modo rigoroso.
Non è, peraltro, prescritto che sia il legislatore statale a dettarle tassativamente: la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte cost. n. 156 del 2011 (punto 2 in dir.), ha rilevato come non si possa ‘ritenere che sussista una attribuzione costituzionale RAGIONE_SOCIALEo Stato a definire preventivamente le deroghe ammissibili al principio del pubblico concorso’. Tale pronunzia, affrontando in un obiter dictum il diverso problema di chi stabilisce le deroghe ammissibili al principio del concorso pubblico, ha affermato che non sussiste una attribuzione costituzionale RAGIONE_SOCIALEo Stato a definire preventivamente le deroghe ammissibili: non sussiste il potere del legislatore statale di fissare ‘il nucleo minimo garantito del principio del concorso’.
Sempre la giurisprudenza costituzionale ha messo in rilievo, al termine di una ricognizione sui propri precedenti (sent. n. 225 del 2010), quali sono gli elementi che legittimano il legislatore statale e quello RAGIONE_SOCIALE a discostarsi dalla regola del concorso pubblico, elaborando, al riguardo, un insieme di criteri elastici. Così è stato richiesto: a) che le eccezioni al principio siano, dal punto di vista numerico, rispetto alla globalità RAGIONE_SOCIALE assunzioni da effettuare, rigorosamente contenute in percentuali limitate; b) che l’assunzione deve corrispondere ‘a una specifica necessità funzionale RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione’; c) che siano previsti
adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il personale abbia la professionalità necessaria allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico’ (Corte cost. sent. n. 225 del 2010 cit. che richiama Corte cost. sent. n. 215 del 2009).
Alcune decisioni del giudice RAGIONE_SOCIALE leggi hanno esplicitato quale sia la natura RAGIONE_SOCIALE ‘peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico’: la sent. 195 del 2010 ha, in particolare evidenziato che deve trattarsi di esigenze ‘ricollegabili alle peculiarità RAGIONE_SOCIALE che il personale da reclutare è chiamato a svolgere (sentenza n. 293 del 2009)’; ‘devono riferirsi a specifiche necessità RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione (sentenze n. 215 del 2009 e n. 363 del 2006)’; ‘devono essere desumibili dalle svolte dal personale reclutato (sentenza n. 81 del 2006)’.
E non vi è dubbio che, nello specifico, al di là degli interessi individuali dei dipendenti beneficiari RAGIONE_SOCIALE deroga a non essere esposti ai rischi di una sopravvenuta RAGIONE_SOCIALE, vi fosse il prioritario interesse pubblico a rendere immediatamente operative le SRR proprio con il personale dipendente presso gli ATO, in RAGIONE_SOCIALEo al 31.12.2009 (senza distinzione alcuna in ragione RAGIONE_SOCIALE‘epoca di originaria assunzione), personale che, a motivo RAGIONE_SOCIALE propria professionalità, avrebbe nell’immediatezza del transito consentito, in modo continuo, il pieno funzionamento del nuovo soggetto giuridico, cui contestualmente era imposto, con l’attività ‘a regime’, di procedere a nuove assunzioni con il sistema del reclutamento mediante pubblico concorso.
La situazione qui in esame è, evidentemente, diversa da quella esaminata dal Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi nella sentenza n. 7 del 2015 in quanto, come detto, la peculiare e straordinaria esigenza di interesse pubblico non è ricollegabile in sé all’assunzione del personale ex ATO ma all’esigenza di una prosecuzione da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza soluzione di continuità ed a mezzo di professionalità già acquisite, RAGIONE_SOCIALE gestione integrata dei rifiuti e contestuale messa in sicurezza, bonifica, ripristino
ambientale dei siti inquinati, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE salvaguardia e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE salute RAGIONE_SOCIALE, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del D.LGS. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione RAGIONE_SOCIALE direttive RAGIONE_SOCIALEtarie in materia di rifiuti (art. 1 L.R. n. 9/2010).
Senza dire che nel presente giudizio l’originaria assunzione del COGNOME era avvenuta nel pieno rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa all’epoca applicabile, il che esclude che il transito abbia determinato un privilegio indebito per tale soggetto beneficiario.
Da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto.
La controvertibilità ed opinabilità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate consente di compensare integralmente le spese tra le parti.
Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di cassazione il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME