Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26192 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26192 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14238-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4156/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/11/2018 R.G.N. 2881/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
COSTITUZIONE
RAPPORTO PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 14238/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/09/2024
CC
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RILEVATO
che, con sentenza del 7 novembre 2018, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento del dirit to dell’istante, quale vincitrice del concorso pubblico indetto dal predetto RAGIONE_SOCIALE in data 18.10.2004 per la copertura di 90 posti nell’area B, posizione economica B2, come tecnico infermiere professionale, all’assunzione, a decorrere dal 15.9.2007, alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE medesimo con conseguente condanna di questo all’attribuzione RAGIONE_SOCIALE posizione economica e previdenziale ed al pagamento delle dovute spettanze retributive;
che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, la rilevanza nella specie del ‘factum principis’ costituito da sopravvenienze normative -per il periodo fino al 31.12.2007 il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego disposto dall’art. 1, comma 95, l. n. 311/2004 e, successivamente, il trasferimento al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria che avevano determinato il venir meno dell’interesse pubblico dell’RAGIONE_SOCIALE all’assunzione del personale già selezionato;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE;
che la ricorrente ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
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che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 95, l. n. 311/2004 in combinato disposto con gli artt. 1256 e 1218 c.c. e 63, comma 1, n. 2, d.lgs. n. 165/2001, lamenta a carico RAGIONE_SOCIALE Corte te rritoriale l’erroneità RAGIONE_SOCIALE ritenuta rilevanza del blocco delle assunzioni quale factum principis preclusivo dell’instaurazione del rapporto di lavoro con la ricorrente , in quanto venuto meno a decorrere dal 1° gennaio 2008, data a partire dalla quale era cessato il fatto impeditivo;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 283, l. n. 244/2007, del DPCM 1.4.2008, dell’art. 3, comma 10 dello stesso DPCM in combinato disposto con gli artt. 1256 e 1218 c.c. e 63, comma 1, n. 2, d.lgs. n. 165/2001, la ricorrente lamenta a carico RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale l’erroneità RAGIONE_SOCIALE ritenuta rilevanza del DPCM 1.4.2008, attuativo del trasferimento alle ASL delle funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria di cui all’ art. 2, comma 283 l. n. 244/2007, quale factum principis preclusivo dell’instaurazione del rapporto di lavoro con la ricorrente, in quanto insuscettibile di incidere sul diritto soggettivo all’assunzione del candidato vincitore del concorso, altrimenti posto nel nulla, atteso che il DPCM in questione non obblig ava le ASL a procedere all’assunzione dei soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie dei concorsi espletati dal RAGIONE_SOCIALE;
che con il terzo motivo, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione da parte RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale di precedenti decisioni assunte in senso opposto dalla Corte medesima;
che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 63, comma 2, d.lgs. n.
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165/2001, 1218 e 1223 c.c., la ricorrente lamenta a carico RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale l’omessa pronunzia di condanna al risarcimento del danno subito dalla ricorrente in conseguenza RAGIONE_SOCIALE mancata assunzione ed immissione nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE e commisurato alle retribuzioni non percepite dovute in base al ruolo spettante;
che il primo motivo è inammissibile perché, nell’insistere sul carattere temporaneo dell’impedimento all’assunzione derivante dal ‘blocco’ imposto dalla legge n. 311/2004, non si confronta con il decisum RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, che ha statuito esattamente nei termini sollecitati dalla ricorrente, ritenendo che solo sino al 31 dicembre 2007 l’instaurazione del rapporto fosse preclusa dalla norma sopra richiamata;
che il secondo motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità perché argomenta unicamente sull’interpretazione del DPCM e nulla dice sull’impossibilità dell’assunzione derivata dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 244/2007, è infondato lì dove sost iene che l’obbligo di instaurazione del rapporto poteva essere adempiuto nell’arco temporale 1° gennaio/1° aprile 2008;
che l’effetto preclusivo dell’instaurazione del rapporto di lavoro con i vincitori del concorso in questione deve farsi risalire non, come ritenuto dalla ricorrente al DPCM dell’aprile del 2008, emanato successivamente al venir meno del blocco delle assunzioni e perciò tale da consentire di dar corso a quelle nell’intertempo, bensì alla previsione legale di cui all’art. 2, comma 283, n. 244/2007, emanata in data antecedente alla cessazione del blocco, che disponeva il trasferimento di funzioni al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
che assume rilievo l’orientamento espresso da questa Corte secondo cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto
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del candidato vincitore ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dalla RAGIONE_SOCIALE per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzat ivo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso (cfr. Cass., S.U., n. 16728/2012 e Cass. n. 12679/2016) di modo che l’Amministrazione, nel caso in cui tale assetto sia mutato a causa di ius superveniens , ha il poteredovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima RAGIONE_SOCIALE modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost. (cfr. fra le tante più recenti Cass. n. 16037/2024 e Cass. n. 9840/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione);
che l’art. 2, comma 283, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. del 28 dicembre 2007, prevede con immediata efficacia il passaggio al RAGIONE_SOCIALE di tutte le funzioni svolte in materia sanitaria dal Dipartimento dell’ RAGIONE_SOCIALE penitenziaria e stabilisce, alla lett. b), il trasferimento dei soli «rapporti di lavoro in essere», «con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di ruolo trasferite al RAGIONE_SOCIALE»;
che il successivo comma 284, intitolato «normativa di transizione», pur prevedendo che nelle more del trasferimento le funzioni continuano ad essere svolte dall’RAGIONE_SOCIALE cedente, non legittima nuove assunzioni e consente solo la proroga dei rapporti di incarico e delle collaborazioni con personale non appartenente ai ruoli organici dell’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria in corso alla data del 28 settembre 2007;
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che, pertanto, il DPCM intervenuto nell’aprile 2008 ha avuto una funzione meramente attuativa di un trasferimento già definitivamente disposto dalla citata legge n. 244/2007, che modificava l’assetto organizzativo del RAGIONE_SOCIALE impedendo allo stesso di dare corso alle assunzioni, una volta venuto meno il divieto sancito dalla legge n. 311/2004; che il terzo motivo è inammissibile perché, da un lato, l’asserita motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata che quell’orientamento ha tenuto conto, menzionandolo a pag. 2; che, escluso il diritto alla assunzione, impedita considerazioni esposte nel quarto motivo sul diritto risarcimento dei danni subiti;
parti delle spese del presente giudizio di legittimità luogo a pronunzie contrastanti.
omessa valutazione di precedenti giurisprudenziali favorevoli alla ricorrente non può integrare il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., non trattandosi di fatto storico decisivo ai fini di causa, dall’altro la censura non si confronta con la di dalla sopravvenienza normativa, non è configurabile inadempimento dell’RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, restano assorbite tutte le al che il ricorso va, dunque, rigettato, con compensazione tra le in considerazione RAGIONE_SOCIALE peculiarità RAGIONE_SOCIALE fattispecie che ha dato
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 10.9.2024