Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13192 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13192 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
648/2024 r.g., proposto
da
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , elett. dom.ti in INDIRIZZO Roma, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME.
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2880/2023 pubblicata in data 21/07/2023, n.r.g. 1000/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/03/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
OGGETTO:
superminimo
–
assorbimento
–
interpretazione
della
clausola
individudale
–
criteri
–
comportamento
successivo – rilevanza
1.Gli odierni ricorrenti erano dipendenti di RAGIONE_SOCIALE. Percepivano tutti un superminimo individuale, goduto fino a gennaio 2018, quando la datrice di lavoro aveva assorbito tale emolumento in considerazione del trattamento economico introdotto dall ‘accordo sindacale del 23/11/2017. Sostenevano l’illegittimità di tale assorbimento sotto vari profili.
Quindi adìvano il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento del carattere non riassorbibile del superminimo da loro goduto negli aumenti o adeguamenti salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché la condanna della datrice di lavoro al pagamento (in restituzione) delle somme indebitamente trattenute da gennaio 2018 a febbraio 2019.
2.- Costituitosi il contraddittorio, assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale rigettava la domanda.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dai lavoratori.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
è pacifico che il riconosciuto ‘sovraminimo ad personam individuale’ sarebbe stato ‘assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello’, come espressamente indicato nelle comunicazioni individuali;
è altrettanto pacifico che i superminimi sono stati riassorbiti solo con l’accordo ponte del 2017, ma non nel 2005, né nel 2007 (come riferito dal teste COGNOME);
rimane estranea alla controversia l’esistenza di una prassi aziendale che avrebbe posto nel nulla l’originario criterio di assorbimento per sostituirlo con un trattamento di miglior favore, posto che il mancato assorbimento del superminimo in occasione dei precedenti rinnovi del CCNL è stato addotto dai lavoratori come comportamento della società significativo ai fini dell’art. 1362, co. 2, c.c., ossia per l’interpretazione delle originarie clausole di attribuzione individuale da loro prospettata, secondo c ui l’assorbimento era limitato agli aumenti retributivi introdotti dalla contrattazione aziendale (o in caso di passaggio di livello);
va richiamato il consolidato principio di diritto (Cass. n. 26017/2018), secondo cui il superminimo è normalmente soggetto ad assorbimento nei miglioramenti previsti dalla disciplina collettiva, salvo che sia da questa diversamente disposto, oppure salvo che le parti individuali vi abbiano attribuito la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti del dipendente o alla speciale qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte e quindi sia sorretto da un autonomo titolo, la cui prova grava sul lavoratore;
su quest’ultimo profilo va confermata la sentenza di primo grado, laddove il Tribunale ha ritenuto indimostrata la circostanza per cui i superminimi fossero stati attribuiti per particolari meriti e/o per un maggior orario di lavoro prestato;
infatti, le comunicazioni individuali non contengono alcun riscontro in tal senso;
le allegazioni dei lavoratori sul punto sono generiche e indeterminate, facendo riferimento per tutti ad una ‘superiore professionalità da loro acquisita, comprovata dai buoni risultati conseguiti nel lavoro e dell’impegno profuso’;
a fronte di tale evidente carenza allegatoria non vale invocare il principio di ‘non contestazione’, che può operare solo a fronte di puntuali deduzioni di circostanze fattuali;
sul punto la dichiarazione del teste COGNOME è estremamente generica e di impossibile riferimento alle posizioni dei singoli appellanti;
opera quindi il principio generale dell’assorbimento, atteso che tutte le comunicazioni individuali contengono l’identica previsione, secondo cui il superminimo individuale ‘ sarà … assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello ‘;
non vi è traccia della limitazione di tale assorbimento ai soli aumenti introdotti dalla contrattazione collettiva aziendale e non anche nazionale;
a fronte del principio generale dell’assorbimento, è necessaria una previsione espressa -collettiva o individuale -per escluderlo;
nell’accordo ‘ponte’ del 2017 le parti sociali, in attesa del rinnovo del CCNL telecomunicazioni scaduto da anni, hanno stabilito a livello
nazionale non meri ‘adeguamenti’ all’inflazione come pretendono i lavoratori appellanti -bensì veri e propri ‘aumenti retributivi’, così denominati nella tabella contenuta nell’accordo, tanto da aver introdotto da luglio 2018 una nuova e distinta voce retributiva denominata ERS, a conferma che la contrattazione collettiva nazionale non si è limitata ad adeguare i minimi retributivi all’inflazione;
il fatt o che l’ERS non sia computabile ai fini del t.f.r. (come previsto dall’accordo sindacale) non esclude che abbia comunque natura retributiva e che quindi rappresenti un ‘aumento’ della retribuzione;
nell’accordo sindacale del 2017 neppure vi è una previsione espressa di esclusione dell’assorbimento dei superminimi;
ne consegue che nessun rilievo può avere la circostanza che la società, per anni, ha omesso di applicare l’assorbimento in occasione delle modifiche retributive introdotte dalla contrattazione collettiva nazionale succedutasi nel tempo;
ai sensi dell’art. 1362, co. 2, c.c., il comportamento delle parti anche successivo concorre all’interpretazione del contratto e quindi a chiarire la volontà in esso espressa, ma di certo non può condurre a dare alla clausola un significato diverso da quello fatto palese dal tenore letterale;
peraltro, in presenza di un principio generale in termini di assorbimento, deve essere specificamente chiara ed univoca la clausola individuale che lo escluda e nella specie tale clausola manca del tutto;
d’altronde, proprio perché ‘assorbibile’, la società, in occasione dei rinnovi contrattuali, ben poteva decidere se assorbire oppure no il superminimo, senza che la scelta di non assorbirlo potesse assumere un determinato significato.
4.- Avverso tale sentenza COGNOME Roberto e altri hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
5.- Telecom Italia RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
6.- Le parti hanno depositato memoria e la controricorrente ha depositato anche istanza di trattazione in pubblica udienza.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.- COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno conciliato la controversia, come da verbali di conciliazione sindacale depositati, sicché per loro va dichiarata cessata la materia del contendere anche sulle spese.
2.- Va respinta la richiesta di trattazione in pubblica udienza, avanzata dalla controricorrente, rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in udienza pubblica ex art. 375, u.c., c.p.c., e, specificamente, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante (Cass. n. 5533 del 2017; Cass. n. 26480 del 2020). Il collegio ben può escludere, nell’esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza proprio “in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie” (cfr. Cass. SS.UU. n. 14437 del 2018), ancor più in una ipotesi in cui questa Corte già si è espressa in pubblica udienza.
3.- C on il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione degli artt. 113 e 132 c.p.c. per avere la Corte territoriale fondato la sua decisione su un asserito principio di diritto di carattere generale -la normale assorbibilità del superminimo -invece mai affermato dalla Corte di Cassazione.
Il motivo è in parte inammissibile, dal momento che quello denunciato non è un error in procedendo , bensì in iudicando .
Sul piano motivazionale, invece, il motivo è infondato, poiché risultano soddisfatti i requisiti imposti dall’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. La Corte territoriale si posto il problema di interpretare la clausola individuale e, nel procedimento ermeneutico, ha ritenuto di dare peso prevalente al significato letterale delle espressioni adoperate, negando fondamento alla tesi dei lavoratori, secondo cui il previsto assorbimento sarebbe limitato al caso degli aumenti retributivi introdotti dalla contrattazione collettiva aziendale.
Dunque risulta ampiamente soddisfatto il dov ere del ‘minimo costituzionale’ di motivazione (su cui v. Cass. sez. un. n. 8053/2014)
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamenta no ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c. per avere la Corte territoriale addossato ai lavoratori l’onere di provare l’esistenza della pretesa deroga all’asserito ma inesistente –
principio generale dell’assorbimento del superminimo ovvero alla presunzione di assorbimento.
Il motivo è infondato.
Come già evidenziato nell’esame del primo motivo, la Corte territoriale ha interpretato la clausola individuale attributiva del superminimo e ha dato peso prevalente al significato letterale delle espressioni adoperate. Quindi ha negato fondamento alla tesi dei lavoratori, secondo cui il previsto assorbimento sarebbe limitato al caso degli aumenti retributivi introdotti dalla contrattazione collettiva aziendale. Ha poi sottolineato che l’accordo sindacale del 2017 aveva introdotto una nuova voce retributiva (l’ERS), sia pure non computabile ai fini del t.f.r., ma in ogni caso idonea ad integrare quell’aumento retributivo previsto dalla clausola individuale come produttivo dell’effetto dell’assorbimento del superminimo. Quindi la censura dei ricorrenti -secondo cui la Corte territoriale avrebbe fatto applicazione di un principio generale di assorbimento e non avrebbe ricercato la ‘regola contrattuale’ da applicare nel caso concreto, secondo le regole di diritto comune (v. ricorso per cassazione, pp. 10-11) -è infondata.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamenta no ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 12 L. n. 153/1969, 2094 c.c. e 36 Cost. per avere la Corte territoriale qualificato il superminimo come ‘liberalità’.
Il motivo è inammissibile, perché frutto di un travisamento della sentenza impugnata. Al par. 7.4., infatti, la Corte territoriale, lungi dal dichiarare la natura liberale del superminimo oggetto di controversia, ha esaminato il principio di non contestazione, ritenuto applicabile solo in presenza di specifiche e precise allegazioni, e poi si è limitata a riportare il tenore delle difese della società: ‘ … controparte che comunque non ha mai riconosciuto la natura meritocratica dei superminimi in questione, ribadendone sempre la natura di liberalità affatto parametrata alla qualità della prestazione resa … ‘. Tale richiamo è servito ai giudici d’appello per negare che comunque si fosse al cospetto di una ‘non contestazione’ a fronte della generica allegazione -comune a tutti i lavoratori -che il superminimo in questione fosse stato accordato per particolari meriti professionali dei dipendenti o per una particolare onerosità della loro prestazione lavorativa.
4.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamentano ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 1362 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante la condotta complessiva delle parti ed in part icolare della società, che non aveva proceduto all’assorbimento del superminimo in occasione dei precedenti rinnovi del CCNL.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha più volte affermato che a norma dell’art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un’espressione prima facie chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo (anche successivo) delle parti. Ne consegue che l’interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione delle parti e quindi di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime ( ex pluribus Cass. ord. n. 32786/2022; Cass. n. 9380/2016; Cass. n. 25840/2014).
Dunque nell’interpretazione del contratto il carattere prioritario dell’elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto: il richiamo nell’art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine agli altri criteri, logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell’accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti, fra i quali deve tenersi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass. ord. n. 13595/2020; Cass. n. 16181/2017).
Ne consegue che, contrariamente al metodo adoperato dalla Corte territoriale (esplicitato al par. 8.15. della motivazione nella sentenza impugnata, p. 10), non è possibile negare a priori qualunque valenza del comportamento anche successivo delle parti del contratto da interpretare solo
perché condurrebbe ad un risultato difforme rispetto al significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti.
Nel caso in esame va considerato che la lettera della clausola di assorbimento -come riportata dalle parti e nella sentenza impugnata -si limita a fare riferimento ai futuri ed eventuali aumenti retributivi introdotti dal contratto collettivo senza specificarne il livello, sicché resta dubbia la portata della clausola, se cioè sia riferibile a qualunque livello di contrattazione oppure -come pretendono i lavoratori -soltanto a quello aziendale.
La Corte territoriale ha ritenuto omnicomprensiva la clausola individuale e per tale ragione ha escluso qualunque rilievo al comportamento successivo della società datrice di lavoro. L’errore commesso è quello di aver invertito i termini del ragionamento ermeneutico: per individuare la portata della clausola individuale -se omnicomprensiva oppure se limitata alla contrattazione collettiva aziendale -i Giudici d’appello non potevano non tenere conto proprio del comportamento successivo della datrice di lavoro, significativo in considerazione sia del tempo durante il quale si è protratto e reiterato (oltre un decennio), sia del numero di occasioni (due o tre rinnovi della contrattazione collettiva nazionale) in cui si era manifestato sempre in modo univoco, nel senso di escludere l’assorbimento del superminimo nei nuovi aumenti retributivi.
D’altronde, come questa Corte ha già ritenuto nelle pronunzie sopra ricordate , l’art. 1362 c.c. assegna all’interprete di ricercare la ‘comune intenzione delle parti’ e non la lettera della clausola, che costituisce solo uno degli elementi che, unitamente ad altri -e segnatamente al comportamento anche successivo dei contraenti -permette di accertare e ricostruire la ‘comune intenzione delle parti’, ossia l’ in idem placitum consensus .
Peraltro, va considerato che alla medesima adunanza camerale sono stati chiamati e decisi altri ricorsi per cassazione relativi a giudizi, nei quali i giudici di merito avevano ravvisato in quel comportamento datoriale addirittura un uso aziendale, ossia avevano conferito a quel comportamento un significato talmente pregnante da assurgere a ‘fonte sociale’.
5.- La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per la nuova interpretazione della clausola relativa al superminimo anche e doverosamente alla luce del comportamento successivo dei contraenti, segnatamente di
quello tenuto dalla società datrice di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali successivi rispetto alla stipula della clausola del superminimo e alla sua attribuzione ai lavoratori.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche sulle spese, fra COGNOME NOME e COGNOME Mauro, da un lato, e Telecom RAGIONE_SOCIALE, dall’altro; rigetta i primi tre motivi di ricorso; accoglie il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cor te d’Appello di Roma, in diversa composizione, in