Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4000 Anno 2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4000 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 24368 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2022, proposto da
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOMENOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l’ Amministratore Delegato, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Ministro pro tempore -intimato-
Oggetto:
ASSICURAZIONE RAGIONE_SOCIALE COMUNICAZIONE SCADENZA POLIZZA PRESCRIZIONE – DANNI
Ad. 15/01/2026 C.C.
R.G. n. 24368/2022
Rep.
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’a ppello di Milano n. 1368/2022, pubblicata in data 28 aprile 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento del danno che assume di avere subito per avere la società assicuratrice convenuta trasferito al fondo ministeriale istituito presso la RAGIONE_SOCIALE, di cui all’art. 1, comma 343, RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 266 del 2005, gli importi che le erano dovuti sulla base di due polizze di assicurazione sulla vita (polizze denominate ‘ Unitvita Dynamic Guaranteed 4 ‘ ), dopo il decorso del termine di prescrizione, senza averle effettuato alcuna comunicazione, né in merito al preteso avvenuto trasferimento RAGIONE_SOCIALEe polizze, né in merito alla loro scadenza, né in merito a ll’avvenuta modifica legislativa del termine di prescrizione biennale, né in merito a ll’avvenuto trasferimento dei suoi risparmi al fondo ministeriale. La società convenuta ha chiamato in causa il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per essere eventualmente manlevata dai medesimi in caso di soccombenza.
La domanda RAGIONE_SOCIALE‘attrice è stata accolta dal Tribunale di Milano, che ha condannato la società convenuta a pagarle l’importo di € 61.404,00, oltre accessori. Non sono state accolte le domande di manleva.
La Corte d’a ppello di Milano, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, ha, invece, rigettato la domanda principale.
Ricorre NOME COGNOME, sulla base di tre motivi.
Resistono con distinti controricorsi: 1) RAGIONE_SOCIALE; 2) RAGIONE_SOCIALE.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede il ministero intimato.
È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis , comma 1, c.p.c., essendo stata ravvisata una ipotesi di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEo stesso.
A seguito del deposito di istanza di decisione RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis .1 c.p.c..
La controricorrente RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Va, in primo luogo, dato atto che, con la proposta di definizione accelerata del ricorso , si era prospettata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEo stesso per la sua tardiva proposizione, rispetto alla data RAGIONE_SOCIALEa notificazione del provvedimento impugnato dichiarata nel ricorso.
Tuttavia:
è incontestato che la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ha avuto effettivamente luogo, in realtà, in data 17 luglio 2022 e che la diversa data indicata nel ricorso (che contiene l’indicazione erronea del solo riferimento numerico al mese di detta data) è il frutto di un semplice errore materiale;
il ricorso è stato notificato in data 10 ottobre 2022 e, cioè, prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del termine di sessanta giorni dalla data RAGIONE_SOCIALEa effettiva notificazione (tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa sospensione feriale dei termini processuali, pacificamente operante in consid erazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia);
la copia RAGIONE_SOCIALEa relazione di notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del 17 luglio 2022 era stata regolarmente e tempestivamente proAVV_NOTAIOa dalla parte ricorrente, già nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., unitamente alla copia del ricorso, in modalità analogica (con il deposito di copie cartacee RAGIONE_SOCIALEa sentenza, RAGIONE_SOCIALEa relazione di notificazione RAGIONE_SOCIALEa stessa e dei messaggi di posta elettronica
Ric. n. 24368/2022 – Sez. 3 – Ad. 15 gennaio 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 15
certificata con cui era avvenuta la predetta notificazione, munite di idonea attestazione di conformità agli originali digitali), come era all’epoca consentito, prima che la produzione fosse rinnovata successivamente, anche in modalità telematica.
Da una parte, quindi, va certamente esclusa l’inammissibilità per tardività del ricorso, in relazione alla data documentata RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata; dall’altra parte, non potrebbe negarsi neanche la sua stessa procedibilità, con riguardo alla effettiva notificazione RAGIONE_SOCIALEa predetta sentenza del 17 luglio 2022, in quanto la corrispondente relazione di notificazione è stata proAVV_NOTAIOa dalla ricorrente sin dal momento RAGIONE_SOCIALEa sua tempestiva costituzione nella presente fase del giudizio.
Può, allora, prescindersi da ogni ulteriore valutazione sul punto, anche per la decisiva considerazione che il ricorso stesso non può trovare accoglimento nel merito, per le ragioni che saranno di seguito esposte, comunque diverse da quelle di cui alla proposta di definizione accelerata, che in nessun caso, pertanto, potrebbe essere confermata.
La domanda proposta nel presente giudizio ha ad oggetto il risarcimento del danno che l’attrice assume esserle derivato dall’avvenuta prescrizione dei suoi crediti, nascenti da due polizze di assicurazione sulla vita emesse dalla società convenuta, per non averla quest’ultima adeguatamente informata in merito alla scadenza RAGIONE_SOCIALEe polizze stesse.
Tale domanda è stata avanzata sul presupposto che la prescrizione fosse biennale, secondo quanto previsto dall’art. 2952 c.c., nella formulazione all’epoca vigente.
2.1. Prima di esaminare il merito RAGIONE_SOCIALEa censura è doveroso ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza 7 – 9 febbraio 2024 n. 32 (in G.U. 1ª s.s. 06/03/2024 n. 10), ha dichiarato « l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2952, comma 2, c.c., nel testo introAVV_NOTAIOo dall’art. 3, comma 2 -ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di
ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l’art. 22, comma 14, del decreto -legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale ».
Secondo quanto precisato da questa stessa Corte, « in tema di assicurazione sulla vita, la declaratoria di incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2952, comma 2, c.c., nel testo introAVV_NOTAIOo dall ‘ art. 3, comma 2-ter, del d.l. n. 134 del 2008, conv. con modif. in l. n. 166 del 2008, di cui alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte cost. n. 32 del 2024, si estende anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa decisione nella G.U. (6 marzo 2024) purché ancora pendenti e, cioè, non esauriti in forza di giudicato, cosicché questi ultimi sono assoggettati, ex art. 2946 c.c., al termine ordinario di prescrizione, di durata decennale » (Cass., Sez. 3, n. 19148 del 11/07/2024).
Tuttavia nel presente giudizio non è stato richiesto alla compagnia assicuratrice il pagamento degli importi dovuti in base alle polizze.
Non è stato, cioè, fatto valere il credito direttamente derivante dal contratto di assicurazione, in relazione al quale opera il termine di prescrizione oggetto RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di illegittimità costituzionale.
È stata, invece, avanzata esclusivamente un’azione risarcitoria, sull’assunto RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta estinzione per prescrizione di quel credito.
Di conseguenza, in questo processo non può essersi formato alcun giudicato sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto il
credito di cui alle polizze, non trattandosi del rapporto obbligatorio deAVV_NOTAIOo in giudizio.
D’altra parte, non può ritenersi formato un definitivo giudicato neanche sull’azione risarcitoria effettivamente avanzata, né, quindi, sui presupposti di fatto e di diritto alla base di essa, in quanto la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa stessa domanda risarcitoria risulta ancora in discussione nella presente sede ed il relativo rapporto giuridico è, quindi, tuttora pendente e non può dirsi ‘quesito’. Ciò -a giudizio del Collegio -imporrebbe di riconoscere rilievo, nell’ambito di tale ultimo rapporto, al disposto normativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 2952 c.c. in tema di durata RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, come risultante a seguito dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Come chiarito nella decisione di questa Corte più sopra richiamata, infatti, « l’art. 30, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 87 del 11/03/1953 prevede che ‘Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa decisione’ ».
Di conseguenza, anche nel caso di specie « RAGIONE_SOCIALEa disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, nella specie RAGIONE_SOCIALE‘art. 2952 comma 2, c.c. nel testo di cui all’art. 3, comma 2 -ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, non potrà farsi applicazione alla controversia in esame ».
Tanto premesso, poiché, come già chiarito, nel presente giudizio non è stato fatto direttamente valere il diritto al pagamento degli importi dovuti in base alle polizze assicurative stipulate dall’attrice, e benché la avvenuta prescrizione di tale diritto nel termine biennale di cui alla disposizione dichiarata illegittima debba escludersi, dovendo ritenersi invece operante il termine decennale, non è, in realtà, richiesta, in questa sede,
una pronuncia che abbia direttamente ad oggetto l’accertamento di tale diritto.
Né, tanto meno, potrebbe ipotizzarsi l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria effettivamente proposta in questa sede (e rigettata all’esito dei due gradi di merito), in virtù RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2952 c.c. e RAGIONE_SOCIALEa necessità di considerare, anche nel presente giudizio, come decennale il termine di prescrizione per i crediti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita.
L’eventuale esclusione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta prescrizione dei crediti derivanti dalle polizze vita stipulate dall’attrice, al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa sua domanda risarcitoria, infatti, lungi dal comportare la fondatezza di tale ultima domanda, ne determin erebbe, al contrario, e a maggior ragione, l’infondatezza, per difetto di uno dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e, in particolare, per l’insussistenza del danno deAVV_NOTAIOo.
D’altra parte, proprio i limiti RAGIONE_SOCIALE‘oggetto del presente giudizio, la cui causa petendi non è costituita dal diritto al pagamento degli importi dovuti in base alle polizze vita di titolarità RAGIONE_SOCIALE‘attrice, escludono la necessità di una pronuncia con effetti di giudicato in ordine alla eventuale avvenuta estinzione per prescrizione di tale diritto, non azionato in questa sede, dovendosi esclusivamente pronunciare in ordine all’azione risarcitoria proposta.
Va, in proposito, considerato che la domanda risarcitoria RAGIONE_SOCIALEa ricorrente è stata rigettata, con la sentenza impugnata, per essere stata esclusa la sussistenza di una conAVV_NOTAIOa di inadempimento contrattuale e, comunque, illecita, RAGIONE_SOCIALEa compagnia assicuratrice, in ordine agli obblighi informativi e di comunicazione sulla stessa gravanti e che potrebbero avere (e, anzi, nella prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘attrice, avrebbero) determinato il danno allegato, rappresentato proprio dalla prescrizione dei suoi crediti contrattuali.
Nella presente sede, pertanto, conserva rilievo decisivo ed assorbente la valutazione dei motivi posti a base del ricorso, aventi ad oggetto la contestata decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘azione risarcitoria in virtù RAGIONE_SOCIALEe suddette ragioni.
Alla eventuale infondatezza del ricorso, infatti, conseguirebbe l’indifferenza, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALEa presente controversia, sia RAGIONE_SOCIALEa questione relativa alla avvenuta prescrizione, o meno, dei diritti nascenti dalle polizze, sia di quella del preciso momento RAGIONE_SOCIALEa sua eventuale maturazione e, quindi, RAGIONE_SOCIALEa sua durata.
Ciò in quanto l ‘insussistenza RAGIONE_SOCIALEa deAVV_NOTAIOa responsabilità RAGIONE_SOCIALEa società assicuratrice costituisce una ragione di per sé sufficiente a giustificare il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda in esame nel presente giudizio, a prescindere dalla effettiva maturazione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dei diritti nascenti dalle polizze: questione che resterebbe, dunque, in tal caso, impregiudicata.
In altri termini, l’infondatezza del presente ricorso determinerebbe la conferma RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, rendendosi semplicemente necessaria una correzione RAGIONE_SOCIALEa sua motivazione, con la precisazione RAGIONE_SOCIALEa sua esatta portata.
Più, precisamente, poiché il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria proposta potrebbe ben giustificarsi esclusivamente come conseguenza de ll’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa deAVV_NOTAIOa responsabilità contrattuale (o di altra natura) RAGIONE_SOCIALEa compagnia convenuta, ne resterebbe escluso qualunque accertamento, con effetti di giudicato, in ordine all’effettiva maturazione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del diritto al pagamento dei crediti derivanti dalle polizze e, in particolare, ogni accertamento in ordine alla prescrizione di tale diritto nel termine biennale già previsto dalla disposizione di cui all’art. 2952 c.c., oggetto RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di illegittimità costituzionale.
L’attrice, d’altra parte, ben potrebbe far valere i crediti derivanti dalle sue polizze assicurative sulla vita in un separato giudizio, non avendolo fatto nel presente processo.
In tale diverso giudizio, la questione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione di quei crediti potrebbe e dovrebbe eventualmente essere valutata, senza vincoli derivanti dall’esito RAGIONE_SOCIALEa presente controversia, ma tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2952 c.c., nonché RAGIONE_SOCIALEe difese concretamente spiegate dalle parti in tale diverso processo, dovendosi anche considerare l’ operatività RAGIONE_SOCIALEa prescrizione solo a seguito di una specifica eccezione regolarmente avanzata in giudizio dalla parte debitrice (eccezione evidentemente non proposta, né proponibile, in questo giudizio, per la sua natura ed il suo oggetto) e RAGIONE_SOCIALE‘eventuale interruzione del relativo decorso : tutte questioni inevitabilmente estranee all’oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente causa e che richiederebbero accertamenti di fatto non compatibili con la fase in cui essa ormai si trova.
Il ricorso risulta, effettivamente, infondato, per le ragioni che saranno di seguito illustrate e, di conseguenza, la decisione impugnata può e deve essere confermata, con la correzione RAGIONE_SOCIALEa sua motivazione e la precisazione RAGIONE_SOCIALEa sua esatta portata, nei sensi appena esposti.
6.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. C.16 RAGIONE_SOCIALEa nota informativa RAGIONE_SOCIALEe condizioni generali di polizza ».
Secondo la ricorrente , la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la compagnia assicuratrice non fosse tenuta, in base al contratto stipulato, ad effettuare alcuna comunicazione in ordine alla scadenza RAGIONE_SOCIALEa polizza. Sostiene che, al contrario, tale obbligo sarebbe stato previsto nell’articolo C.16 RAGIONE_SOCIALEa polizza stessa.
Afferma, in particolare, che « alla signora NOME non veniva, infatti, mai inviata alcuna comunicazione, nemmeno in merito all’avvenuta cessione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe polizze stipulate con la Banca di Roma, rimanendo quindi all ‘ oscuro addirittura di chi detenesse e stesse gestendo i suoi
soldi » e che « RAGIONE_SOCIALE ometteva, inoltre, di comunicare all ‘ odierna appellata nel corso RAGIONE_SOCIALE ‘ anno 2008 l ‘ intervenuta modifica legislativa RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 2952, secondo comma, c.c., attraverso la quale è stato modificato il termine prescrizionale dei diritti derivanti dai contratti di assicurazione ».
Con specifico riguardo alla modifica del termine di prescrizione, aggiunge che « errata appare poi l’interpretazione data dalla Corte d’Appello, stando alla quale non vi sarebbe stata necessità di comunicazione, in quanto la modifica legislativa avrebbe avuto un effetto positivo per la signora un NOME ». Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato.
6.1.1 La Corte d’appello ha affermato, nella sentenza impugnata, che non era contrattualmente previsto alcun obbligo, per l’assicuratrice, di comunicare all’assicurata la scadenza RAGIONE_SOCIALEa polizza: e in effetti, nello stesso motivo di ricorso, neanche si assume chiaramente e specificamente il contrario, quanto meno non in modo adeguatamente argomentato.
La ricorrente si limita a riportare il testo RAGIONE_SOCIALE‘articolo C.16 RAGIONE_SOCIALEa polizza -che prevede esclusivamente l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘assicuratrice di comunicare le « … variazioni che dovessero intervenire in corso di contratto a seguito di modifica RAGIONE_SOCIALEa legislazione applicabile ivi compreso l ‘ eventuale variazione RAGIONE_SOCIALEa denominazione sociale, RAGIONE_SOCIALEa forma giuridica e RAGIONE_SOCIALE ‘ indirizzo di RAGIONE_SOCIALE » -e lamenta l’omessa comunicazione RAGIONE_SOCIALEa « avvenuta cessione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe polizze stipulate con la Banca di Roma » e RAGIONE_SOCIALEa « intervenuta modifica legislativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 2952, secondo comma, c.c., attraverso la quale è stato modificato il termine prescrizionale dei diritti derivanti dai contratti di assicurazione »; neanche lamenta, più specificamente, l’omessa comunicazione RAGIONE_SOCIALEa scadenza RAGIONE_SOCIALEa polizza , effettivamente non prevista dal contratto.
6.1.2 Sostiene, inoltre, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente affermato che non avrebbe dovuto esserle comunicata
la modifica legislativa del termine di prescrizione. Ma, in realtà, come emerge chiaramente dal complesso RAGIONE_SOCIALEa motivazione del provvedimento impugnato, la Corte d’appello si è limitata, del tutto correttamente , a ritenere che l’omessa comunicazione di tale modificazione legislativa era ‘ inconferente ‘ e, cioè, non poteva avere causato all’attrice il danno da lei lamentato (vale a dire la perdita per prescrizione del diritto ad incassare l’importo dovuto alla scadenza RAGIONE_SOCIALEe polizze), in quanto il termine di prescrizione era stato per legge portato da uno a due anni.
È, del resto, evidente che, se pure la ricorrente avesse ignorato la modifica legislativa ed avesse, quindi, considerato ancora vigente il precedente termine di prescrizione annuale, i suoi diritti si sarebbero prescritti ugualmente se non esercitati nel (pur più lungo) termine di prescrizione introAVV_NOTAIOo dalla legge (fermo restando che il termine in questione deve ormai ritenersi decennale, in forza RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 952 c.c.).
Né vi è, nel motivo di ricorso in esame, una specifica, comprensibile e ragionevole argomentazione che possa indurre ad opinare diversamente.
6.1.3 Le censure di cui al motivo di ricorso in esame risultano, pertanto, complessivamente generiche; esse, inoltre, non colgono e/o, comunque, non contestano adeguatamente l’effettiva ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, in relazione alle questioni sollevate.
6.2 Con il secondo motivo si denunzia « Violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e ss. del Codice Civile e RAGIONE_SOCIALE‘ art. 115 del Codice di Procedura Civile ».
Secondo la ricorrente , la corte d’appello le avrebbe erroneamente imputato di non avere tempestivamente e specificamente contestato di aver ricevuto le comunicazioni contrattualmente dovute dall’assicuratrice e l’avrebbe, addirittura, erroneamente gravata RAGIONE_SOCIALEa prova negativa in proposito.
Il motivo è inammissibile, per difetto di interesse.
La corte d’appello ha insindacabilmente accertato, in fatto : che non era dovuta alcuna comunicazione né in merito al preteso, ma in realtà mai avvenuto, trasferimento RAGIONE_SOCIALEe polizze (sin dall’origine emesse dalla società controricorrente: con riguardo a tale accertamento non sono formulate in effetti, nel ricorso, specifiche censure o almeno censure sostenute da una reale e compiuta argomentazione), né in ordine alla scadenza RAGIONE_SOCIALEe stesse polizze; che l’omissione RAGIONE_SOCIALEa comunicazione RAGIONE_SOCIALEa modifica legislativa del termine di prescrizione era inconferente rispetto ai danni deAVV_NOTAIOi.
Ne consegue che la questione relativa alla regolare effettuazione RAGIONE_SOCIALEe comunicazioni cui la società assicuratrice era effettivamente tenuta (e che sostiene di avere effettuato) ed alla prova RAGIONE_SOCIALEa loro ricezione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘assicurata , non può assumere alcun concreto rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALEa controversia . Si tratta di una questione che deve ritenersi affrontata dalla corte d’appello esclusivamente ad abundantiam , perché la decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di parte attrice risulta già adeguatamente sostenuta dalle altre argomentazioni, non oggetto di specifiche censure ovvero oggetto di censure inammissibili e/o infondate.
6.3 Con il terzo motivo si denunzia « Violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 del Codice Civile ».
La ricorrente contesta l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa corte d’appello secondo cui non sarebbe stato configurabile un obbligo di comunicazione RAGIONE_SOCIALEa scadenza RAGIONE_SOCIALEe polizze, neanche in applicazione del principio di buona fede contrattuale.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.
6.3.1 In primo luogo, la ricorrente deduce, in concreto, ancora una volta, come nel primo motivo, la mancata comunicazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa cessione RAGIONE_SOCIALEe polizze per cui è causa alla società
convenuta e RAGIONE_SOCIALEa modifica legislativa del termine di prescrizione: ma si sono già ampiamente esposte le ragioni per cui la prima comunicazione non era dovuta -essendo oggetto di un insindacabile (e non specificamente censurato) accertamento di fatto che non vi era stata alcuna cessione RAGIONE_SOCIALEe polizze -mentre all’omissione RAGIONE_SOCIALEa seconda comunicazione non potrebbero attribuirsi effettive conseguenze pregiudizievoli, in relazione ai danni deAVV_NOTAIOi.
6.3.2 Sostiene, altresì, che « se tale comunicazione fosse stata effettuata, la stessa avrebbe certamente inAVV_NOTAIOo l’odierna appellata a recarsi presso il nuovo istituto di credito, al fine di richiedere precise informazioni in merito alla gestione dei propri risparmi ».
L’affermazione risulta del tutto generica, in quanto non è chiarito a quale precisa comunicazione omessa la ricorrente faccia riferimento, né sono indicate le ragioni per cui, eventualmente, la ricezione di una comunicazione sulla modifica del termine di p rescrizione da uno a due anni (l’unica di cui si possa effettivamente postulare una indebita omissione) avrebbe dovuto indurla a richiedere più tempestivamente il pagamento degli importi dovuti; né, tanto meno, viene chiarito se la questione era stata già posta, in quali atti difensivi ed in quali esatti termini, nel corso del giudizio di merito, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..
6.3.3 Infine, per quanto riguarda la violazione di pretesi obblighi di buona fede derivanti dal contratto assicurativo, a causa RAGIONE_SOCIALE‘omessa comunicazione all’assicurata RAGIONE_SOCIALEa scadenza RAGIONE_SOCIALEa polizza, è sufficiente osservare che la decisione impugnata risulta conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte, che il ricorso non offre motivi idonei ad indurre a rimeditare, ed ai quali va data continuità, secondo i quali « i doveri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. -essendo diretti a salvaguardare l ‘ utilità RAGIONE_SOCIALEa controparte nei limiti
RAGIONE_SOCIALE ‘ interesse proprio, RAGIONE_SOCIALE ‘ accessorietà all ‘ obbligazione pattuita e RAGIONE_SOCIALEa necessità di non snaturare la causa contrattuale -non impongono al debitore di avvertire il creditore RAGIONE_SOCIALE ‘ imminente scadenza del termine di prescrizione del suo credito (in applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la violazione dei predetti doveri nel comportamento RAGIONE_SOCIALE ‘ assicuratore il quale aveva omesso di avvisare il contraente RAGIONE_SOCIALEa prossima scadenza del termine di prescrizione biennale del diritto ad incassare l ‘ indennizzo spettante in base ad una polizza assicurativa sulla vita, che era stato conseguentemente devoluto al fondo per le vittime RAGIONE_SOCIALEe frodi finanziarie, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1, comma 345 quater, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005) » (Cass., n. 23069 del 26 settembre 2018).
Il ricorso è rigettato, con le precisazioni e correzioni RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata indicate nella parte motiva.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo eccezionali ragioni che giustificano tale compensazione, sia in ragione RAGIONE_SOCIALE‘alterno andamento del giudizio nelle fasi di merito, sia in considerazione RAGIONE_SOCIALEe incertezze interpretative in ordine alle questioni di diritto poste dallo stesso, sia, infine, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui all’art. 2952 c.c., in ordine alla durata del termine di prescrizione dei diritti per cui era stato chiesto il risarcimento, prescrizione che costituisce il presupposto di fatto RAGIONE_SOCIALEa presente controversia.
Deve darsi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile, in data 15 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME