Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36076 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36076 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 16228 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Roma n. 2117/2021, pubblicata/depositata in data 22 marzo 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 16 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per il pagamento dell’indennizzo da quest’ultima dovuto in base ad un contratto di
Oggetto:
ASSICURAZIONE DANNI
Ad. 16/11/2023 C.C.
R.G. n. 16228/2021
Rep.
assicurazione di un credito derivante da una fornitura internazionale.
L’opposizione della società ingiunta è stata accolta dal Tribunale di Roma.
La Corte d’a ppello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata .
Ricorre la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « nullità della sentenza per omesso esame di uno dei motivi di opposizione riproposti nella comparsa di risposta tn appello dell’odierna ricorrente; violazione dell’ art. 112 c.p.c. in relazione all’ art. 360 c.p.c. n. 4) ».
La società ricorrente sostiene che la corte d’appello non si sia pronunciata sul motivo della sua opposizione al decreto ingiuntivo, rimasto assorbito in primo grado ma riproposto ai sensi dell’art. 346 c.p.c. nel giudizio di secondo grado, avente ad oggetto l’importo effettivo della garanz ia prestata, motivo avanzato in via subordinata rispetto a quelli principali, volti a negare in radice l’esistenza della propria obbligazione indennitaria .
Il motivo è manifestamente fondato.
La corte d’appello si è limitata a statuire sulle eccezioni della società assicuratrice aventi ad oggetto la radicale contestazione della sussistenza della sua obbligazione indennitaria.
Ha, invece, del tutto omesso la decisione in ordine all’eccezione subordinata relativa all’importo effettivo di tale obbligazione,
sebbene la medesima società avesse contestato detto importo (sia pure in via subordinata) con l’opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che la polizza copriva esclusivamente il 70% del credito assicurato ed avesse, poi, riproposto la contestazione in secondo grado, dopo che la questione era rimasta assorbita in primo grado a causa dell’accoglimento delle eccezioni da essa avanzate in via principale.
Nel ricorso vi è un adeguato richiamo, mediante integrale trascrizione, del contenuto dell’atto difensivo del giudizio di secondo grado in cui era avvenuta la riproposizione della questione rimasta assorbita in primo grado (la comparsa di costituzione della parte appellata).
La società controricorrente sostiene che la riproposizione dell’eccezione in questione, benché effettivamente formulata nella comparsa di risposta in secondo grado dell’appellata, non era però stata richiamata nelle conclusioni di tale atto difensivo. È, peraltro, in proposito sufficiente osservare che la riproposizione delle questioni rimaste assorbite in primo grado non richiede formule sacramentali, purché sia chiara la richiesta della parte che siano eventualmente nuovamente prese in considerazione e decise, essendo quindi sufficiente « qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse », il che certamente è da ritenersi avvenuto nella specie, in base al tenore delle difese formulate dall’ appellata assicuratrice nella sua comparsa di costituzione nel giudizio di secondo grado, anche al di là del contenuto letterale delle conclusioni di tale comparsa di costituzione.
In sede di rinvio -ovviamente nel solo caso in cui dovesse essere confermata la statuizione sull’infondatezza delle eccezioni relative alla sussistenza della stessa obbligazione indennitaria -tale questione dovrà, quindi, certamente essere presa in esame e decisa.
Con il secondo motivo si denunzia « violazione ed errata applicazione di norme di diritto , e segnatamente dell’ art. 8, primo comma, lettera b) del dpr 633/72 , in relazione all’ art. 360 c.p.c. n. 3) ».
L a società ricorrente contesta l’affermazione della corte territoriale in ordine alla regolarità formale delle fatture accompagnatorie proAVV_NOTAIOe dalla società opposta, considerata dalla corte stessa sufficiente prova della avvenuta consegna della merce alla cliente estera , sostenendo che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972, in caso di cessioni al l’esportazione non imponibili (come avvenuto nella specie), l’esportazione deve in realtà risultare da vidimazione apposta dall’Ufficio doganale o dall’Ufficio postale su un esemplare della fattura, vidimazione nella specie del tutto mancante nei documenti proAVV_NOTAIOi dalla controparte.
Il motivo è fondato.
2.1 Va premesso che l’opposizione al decreto ingiuntivo avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE è stata accolta in primo grado, in quanto il tribunale ha ritenuto non sufficientemente provata la spedizione della merce all’impresa estera destinataria della fornitura assicurata, spedizione che era necessario documentare, per contratto, perché venisse ad esistenza l’obbligazione indennitaria della compagnia assicuratrice.
In particolare, il tribunale ha ritenuto non provata l’autenticità e la data della documentazione proAVV_NOTAIOa a sostegno dell’assunto della società assicurata, secondo la quale la merce non era stata in realtà spedita, ma direttamente ritirata presso la sua sede di Napoli da un incaricato della cliente nigeriana, che aveva personalmente provveduto al suo trasporto in Nigeria. Il giudice di primo grado ha, in effetti, addirittura escluso che fosse stata sufficientemente dimostrata la stessa provenienza da un soggetto effettivamente incaricato dalla predetta società
acquirente estera della dichiarazione sottoscritta in calce alle fatture, in merito all’avvenuto ritiro diretto della merce.
La corte d’appello ha, invece, ritenuto, raggiunta tale prova in virtù della mera regolarità formale delle fatture accompagnatorie « emesse e sottoscritte dalla medesima cliente » e proAVV_NOTAIOe (a suo dire già in sede monitoria, diversamente da quanto affermato dal tribunale) dalla società assicurata, in quanto contenenti « gli elementi relativi al trasporto della merce: numero progressivo del documento, data di consegna o spedizione, indicazione delle generalità dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione, indicazione delle generalità del soggetto incaricato al trasporto, descrizione della natura, qualità e quantità dei beni »; e ciò anche in considerazione del fatto che la società assicuratrice, dopo la richiesta di pagamento dell’indennizzo, non aveva chiesto all’assicurata alcuna integrazione della documentazione, rimanendo del tutto ‘ silente ‘.
2.2 Non vi è dubbio che vi fosse tra le parti contestazione, in fatto, in merito alla effettiva sussistenza della prova della consegna all’acquirente della merce di cui alla fornitura assicurata e che la corte d’appello, nella decisione impugnata, ha espressamente affermato che la ‘ regolarità formale ‘ delle fatture accompagnatorie costituisse prova da sola sufficiente a dimostrare l’avvenuta consegna della merce.
Deve, quindi, ritenersi certamente ammissibile la censura della suddetta affermazione, avanzata nella presente sede, censura, del resto, limitata al profilo di puro diritto della corretta applicazione delle norme che stabiliscono i requisiti formali delle fatture per le cessioni all’esportazione, ai fini della loro regolarità. 2.3 In ordine ai suddetti requisiti di regolarità formale delle fatture, si rileva che l ‘art. 8 , comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 (nella formulazione vigente nel 2013 e comunque applicabile ai fatti di causa) dispone quanto segue: « Costituiscono cessioni all ‘ esportazione non imponibili: a) Le cessioni,
anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L’esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall ‘ ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell ‘ art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all ‘ articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a); b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea; l’esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall’ufficio doganale o dall ‘ ufficio postale su un esemplare della fattura ».
Deve, quindi, ritenersi effettivamente erronea, in diritto, l’affermazione della corte d’appello relativa alla regolarità formale delle fatture accompagnatorie proAVV_NOTAIOe nel presente giudizio, per essere stata riscontrata la presenza dell’indicazione, in esse, dei soli « elementi relativi al trasporto della merce: numero progressivo del documento, data di consegna o spedizione, indicazione delle generalità dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione, indicazione delle generalità del soggetto incaricato al trasporto, descrizione della natura, qualità e quantità dei beni »: sarebbe stata, infatti, altresì necessaria, per le
cessioni all’esportazione al di fuori della Comunità Economica Europea la vidimazione apposta dall’ufficio doganale o dall’ufficio postale su un esemplare della fattura, nella specie pacificamente mancante.
2.4 La decisione della corte d’appello in ordine alla sufficien za della prova della consegna della merce, fondata esclusivamente sul riscontro della mera regolarità formale delle fatture proAVV_NOTAIOe, deve ritenersi viziata, una volta esclusa, in diritto, tale regolarità formale.
Ciò sarebbe di per sé sufficiente per la cassazione della decisione impugnata.
In ogni caso, la non conformità a diritto di quest’ultima deriva altresì dalle considerazioni che seguono, relative agli ulteriori motivi del ricorso.
Con il terzo motivo si denunzia « violazione ed errata applicazione di norme di diritto, e segnatamente degli articoli 115 e 116 c.p.c. e 2704 c.c. , in relazione all’ art. 360 c.p.c. n. 3) ».
Secondo la società ricorrente, la corte d’appello avrebbe attribuito alle fatture accompagnatorie proAVV_NOTAIOe dalla società assicurata il valore di piena prova del suo credito per la relativa fornitura nei confronti della società estera cliente (estranea al giudizio), senza neanche valutare la certezza della loro data, nonché la provenienza da un soggetto effettivamente legittimato (quale effettivo incaricato della suddetta cliente) della sottoscrizione presente sulle stesse (certezza, in verità, già espressamente esclusa dal tribunale, che aveva, di conseguenza, ritenuto non valutabili tali fatture come prova della avvenuta consegna della merce), senza neanche un estratto autentico delle scritture contabili. Siffatta decisione si porrebbe,
dunque, a suo dire, in contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale gli artt. 115 e 116 c.p.c. sono violati qualora il giudice di merito consideri come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
Pure tale motivo è fondato.
La questione della prova della consegna della merce, sulla base delle fatture accompagnatorie proAVV_NOTAIOe in giudizio, come già chiarito, era certamente controversa nel giudizio di appello; anzi, la sufficienza della prova della consegna sulla base delle fatture proAVV_NOTAIOe, espressamente esclusa nella sentenza del tribunale, era diretto oggetto del gravame proposto dalla società assicurata.
Le richiamate fatture accompagnatorie sono state ritenute dalla corte territoriale costituire, di per sé, piena prova dell’avvenuta consegna della merce (e del relativo credito), senza alcuna valutazione in ordine alla loro effettiva efficacia probatoria, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado.
Una siffatta valutazione sarebbe stata, invece, certamente necessaria, nella specie, per una pluralità di ragioni:
a) in primo luogo, perché, in generale, secondo il costante indirizzo di questa Corte, le fatture commerciali non costituiscono di per sé sole prova del credito, ma meri documenti contabili che possono, ai sensi dell ‘ art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori (oltre a consentire la mera emissione di un decreto ingiuntivo, ferma restando la necessità della prova effettiva del credito, in caso di opposizione), ma che in nessun caso assumono la veste di atto scritto avente natura contrattuale, e come tali sono inidonee a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito (tra molte, cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023, Rv. 668145 -01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022,
Rv. 665971 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011, Rv. 617411 – 01);
b) inoltre, perché, nel caso di specie, tale valutazione era ancor più necessaria, dal momento che la società destinataria della fornitura e che, secondo l’allegazione dell’assicurata, aveva sottoscritto le fatture proAVV_NOTAIOe mediante un proprio incaricato, in realtà non era parte del giudizio e, quindi, non avrebbe potuto muovere contestazioni in merito alle stesse ed alla efficacia della sottoscrizione per consegna del preteso suo incaricato; c) infine, perché tali contestazioni erano state espressamente avanzate dalla società assicuratrice, tanto che il tribunale, in primo grado, proprio in virtù di tali contestazioni, aveva espressamente ritenuto che a quelle fatture non potesse essere riconosciuta alcuna efficacia come prova della avvenuta consegna della merce, per la mancanza di certezza in ordine alla loro data ed alla provenienza della relativa sottoscrizione.
La corte d’appello, invece, senza alcuna valutazione dell’ effettiva efficacia probatoria dei documenti in questione, né con riguardo alla loro data, né con riguardo alla effettiva provenienza della relativa sottoscrizione, si è limitata a rilevare la loro mera apparente regolarità formale (tra l’altro anche in modo erroneo in diritto, come già chiarito in relazione al secondo motivo del ricorso), facendone discendere in via automatica la loro idoneità a costituire piena prova della consegna della merce e del relativo credito, sebbene certamente non si tratti di documenti ai quali possa riconoscersi di per sé tale efficacia probatoria, potendola acquistare solo se effettivamente sottoscritti dalla cliente (e, nella specie, anche in data coerente con l’efficacia temporale della polizza assicurativa).
La decisione impugnata, pertanto, anche sotto tale aspetto non può ritenersi conforme ai principi di diritto costantemente enunciati da questa Corte, secondo i quali sussiste violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. quando il giudice
di merito abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. in tal senso: Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27000 del 27/12/2016, Rv. 642299 -01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019, Rv. 652671 -01; Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022, Rv. 664106 -02) : l’efficacia probatoria dei documenti in contestazione andrà, dunque, effettivamente valutata in sede di rinvio.
Con il quarto motivo si denunzia « nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , in relazione all’ art. 360 c.p.c. n. 5) ».
Secondo la società ricorrente, la corte territoriale avrebbe del tutto omesso di considerare, nella sua decisione, che la polizza assicurativa stipulata prevedeva la copertura esclusivamente se l’evento generativo di sinistro, vale a dire l’inadempimento della cliente al pagamento del credito assicurato, si fosse verificato entro il termine di efficacia della stessa, termine a sua volta indicato nel contratto con riferimento alla data di consegna prevista della merce (che doveva avvenire entro il 28 febbraio 2013) ed alla data ultima prevista per il relativo pagamento, di sei mesi dalla consegna stessa (quindi, in data 28 agosto 2013). Poiché la stessa assicurata aveva deAVV_NOTAIOo che la consegna era in realtà avvenuta il 3 giugno 2013, dunque il termine di pagamento di sei mesi era scaduto solo in data 12 dicembre 2013, l’evento generativo d el sinistro si era verificato oltre il termine di efficacia della polizza del 28 agosto 2013.
La questione era stata espressamente posta nel corso del giudizio di merito, ma la corte territoriale, nel ritenere sufficiente prova della consegna della merce le fatture accompagnatorie proAVV_NOTAIOe, non avrebbe in alcun modo considerato la data di consegna emergente da dette fatture e, quindi, l’eventuale avvenuta scadenza della polizza al momento dell’inadempimento.
Anche questo motivo è fondato.
Il richiamo, nella rubrica del motivo di ricorso in esame, all’art. 360 n. 5 c.p.c. non ne impedisce la riqualificazione in termini di denuncia di omissione di pronuncia su una eccezione: è infatti desumibile in modo chiaro ed evidente, dall’articolazione delle censure, la questione posta dalla ricorrente, la quale lamenta che la corte d’appello abbia ritenuto operante la garanzia assicurativa sebbene il sinistro si fosse verificato in data successiva alla scadenza della polizza e, dunque, in base alle stesse condizioni contrattuali, detta garanzia dovesse essere esclusa, senza alcun esame della eccezione (in senso lato, trattandosi di fatto costitutivo del diritto all’indennizzo) da lei specificamente avanzata in proposito.
È, del resto, puntualmente trascritto nel ricorso il contenuto della comparsa conclusionale del giudizio di appello, da cui risulta, per il richiamo anche agli atti precedenti di quel grado, che certamente l’indicata questione era stata posta.
Ed in effetti, la corte d’appello, nella decisione impugnata, non ha in alcun modo preso in considerazione tale eccezione, mentre avrebbe certamente dovuto farlo: essa ha finito così per riconoscere sussistente il diritto all’indennizzo senza riscontrare se ne ricorressero i presupposti, in base al contratto o, comunque, senza verificare che il sinistro si fosse verificato in costanza di efficacia della garanzia assicurativa.
Anche tale questione dovrà essere valutata e decisa, di conseguenza, in sede di rinvio.
Per la fondatezza di tutte le censure, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’a ppello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione,