Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16733 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 16733 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
SENTENZA
sul ricorso 4729-2019 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’AVV_NOTAIO NOME, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 350 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI ANCONA, depositata il 19 ottobre 2018 (R.G.N. 60/2018).
R.G.N. 4729/2019
COGNOME.
Rep.
P.U. 17/01/2024
7/07/2022 giurisdizione Assegno vitalizio mensile non reversibile per le vittime del dovere.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta in udienza dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha c oncluso per l’accoglimento del ricorso.
Udit o, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO COGNOME, in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME , che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Udito, per il controricorrente, l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe conclusioni rassegnate nel controricorso.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso notificato il primo febbraio 2019, il signor NOME COGNOME impugna per cassazione, con un unico motivo, la sentenza n. 350 del 2018, pronunciata dalla Corte d’appello di Ancona e depositata il 19 ottobre 2018.
1.1. -La Corte territoriale ha respinto il gravame del signor COGNOME e ha confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, che aveva riconosciuto soltanto l’importo di Euro 258,23 a titolo di assegno vitalizio mensile non reversibile (art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 novembre 1998, n. 407), negando l’erogazione del più elevato importo di Euro 500,00, incrementato in virtù de ll’art. 4, comma 238, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2003, n. 350.
1.2. -A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, i giudici d’appello hanno argomentato che il legislatore ha progressivamente esteso le provvidenze, inizialmente destinate alle solo vittime del terrorismo e RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata, a tutte le vittime del dovere, individuate alla stregua dei commi 563 e 564 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Nel demandare a un regolamento la disciplina dei termini e RAGIONE_SOCIALEe modalità RAGIONE_SOCIALEa corresponsione dei benefici, la menzionata legge n. 266
del 2005 ha inteso affidare alla fonte secondaria anche la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘importo, che l’art. 4, comma 1, lettera b ), del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, fissa nella misura di Euro 258,23.
Il diverso, più favorevole, trattamento riservato alle vittime del terrorismo e RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata non lede i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, in considerazione del più grave impatto sulla società civile «RAGIONE_SOCIALEe manifestazioni delittuose riconducibili ai gruppi terroristici ed alla criminalità organizzata» (pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Non sussistono, pertanto, le condizioni per disapplicare la fonte secondaria per contrasto con le disposizioni legislative.
-Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, notificato il 14 marzo 2019.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024.
-All’udienza, il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha esposto oralmente le sue conclusioni motivate e i difensori RAGIONE_SOCIALEe parti hanno svolto le loro difese.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
-Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 562 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 266 del 2005, RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 407 del 1998, c ome modificato dall’art. 4, comma 238, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 350 del 2003.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel riconoscere l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 407 del 1998 nell’importo di Euro 258,23, e non in quello , successivamente adeguato, di Euro 500,00.
Allorché la legge n. 266 del 2005 ha esteso alle vittime del dovere i benefici accordati alle vittime del terrorismo e RAGIONE_SOCIALEa criminalità
organizzata, l’importo RAGIONE_SOCIALE‘assegno vitalizio non reversibile era stato già innalzato ad Euro 500,00 per effetto RAGIONE_SOCIALEa legge n. 350 del 2003.
Pertanto, l’estensione non avrebbe potuto che riguardare il beneficio già rideterminato e il regolamento, chiamato soltanto a «individuare e disciplinare i termini per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe domande e le procedure di erogazione» (pagina 9 del ricorso per cassazione), non avrebbe potuto differenziare gl’importi da erogare.
2. -Il ricorso è fondato.
3. -La legge n. 266 del 2005, all’art. 1, comma 562, ha disposto la «progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore RAGIONE_SOCIALEe vittime RAGIONE_SOCIALEa criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564» e ha stanziato, a tale scopo, le risorse necessarie.
L’art. 1, comma 565, RAGIONE_SOCIALEa legge menzionata ha affidato la disciplina dei «termini» e RAGIONE_SOCIALEe «modalità per la corresponsione RAGIONE_SOCIALEe provvidenze» a un «regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» RAGIONE_SOCIALEa normativa, adottato «ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 17, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro RAGIONE_SOCIALE ‘ interno, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALEa difesa e con il Ministro RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE».
Tra tali provvidenze, si annovera anche l’assegno vitalizio mensile non reversibile di cui all’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 407 del 1998, originariamente determinato nell’importo di cinquecentomila lire mensili. Importo che l’art. 4, comma 238, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 350 del 2003 ha elevato a cinquecento euro mensili, a decorrere dal primo gennaio 2004.
L’art. 4, comma 1, lettera b ), numero 1), del d.P.R. n. 243 del 2006, nell’attuare le previsioni RAGIONE_SOCIALEa fonte primaria, riconosce alle vittime del dovere e alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, a decorrere dal 2006, l’« assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro,
soggetta a perequazione annua, di cui all ‘ articolo 2, commi 1, 1bis , 2 e 4».
4. -Questa Corte, a sezioni unite, ha così interpretato la disciplina che si è appena ripercorsa nei suoi tratti salienti: «l’ ammontare RAGIONE_SOCIALE ‘ assegno vitalizio mensile previsto in favore RAGIONE_SOCIALEe vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello RAGIONE_SOCIALE ‘ analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l ‘ unica conforme al principio di razionalità-equità di cui all ‘ art. 3 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, come risulta dal ‘ diritto vivente ‘ rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria» (Cass., S.U., 27 marzo 2017, n. 7761, punto 8 dei Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
A sostegno di tali enunciazioni di principio, questa Corte ha rilevato che, all’indicazione RAGIONE_SOCIALE‘ammontare di Euro 258,23, « non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dal disposto raddoppio RAGIONE_SOCIALE ‘ ammontare RAGIONE_SOCIALE ‘ assegno equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l ‘ evoluzione RAGIONE_SOCIALEa legislazione in materia, permeata da un intento perequativo» (sentenza n. 7761 del 2017, cit., punto 5, lettera d , dei Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
L’art. 2, comma 105, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2007, n. 244, «ha previsto l ‘ attribuzione ai figli maggiorenni RAGIONE_SOCIALEe vittime del dovere di un assegno vitalizio mensile di ammontare pari ad Euro 500,00, sicché, a questo punto, può dirsi implicitamente confermata anche da parte del legislatore la suddetta equiparazione, altrimenti producendosi una ulteriore irragionevole disparità di trattamento tra figli maggiorenni RAGIONE_SOCIALEe vittime del dovere e vittime del dovere stesse» (sentenza n. 7761 del 2017, cit., punto 5, lettera e , dei Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
5. -A tali principi questa Corte ha dato continuità anche nelle successive pronunce (Cass., sez. lav., 30 maggio 2022, n. 17438), puntualizzando che «La disciplina regolamentare di attuazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1, comma 565, non aveva il potere di modificare quantitativamente l ‘ emolumento previsto dalla legge n. 350 del 2003, occorrendo per tale potere di modifica un ‘ espressa previsione, tanto più in presenza di esigenza di parità di trattamento tra i diversi soggetti tutelati già valutata dal legislatore, che ha previsto l ‘ estensione RAGIONE_SOCIALEa tutela alle vittime del dovere (senza nulla dire in ordine al carattere limitato, nel tempo o nel contenuto, RAGIONE_SOCIALEa detta estensione). Per altro verso, deve rilevarsi che il limite di spesa operante per l ‘ estensione RAGIONE_SOCIALE ‘ emolumento assume rilievo solo su un piano c.d. autocompensativo, nel senso che, una volta raggiunto il limite annuale, l ‘ emolumento viene a far carico alla graduatoria RAGIONE_SOCIALE ‘ anno successivo, restando escluso che l ‘ assistenza venga del tutto meno» (Cass., sez. lav., 21 aprile 2022, n. 12749).
6. -Le argomentazioni esposte nel controricorso, e ribadite nella discussione, non valgono a scalfire gli argomenti testuali e sistematici che le pronunce richiamate hanno posto in risalto.
Non si ravvisano, dunque, ragioni di sorta per interpellare nuovamente le sezioni unite di questa Corte, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 374, terzo comma, cod. proc. civ., sulla questione interpretativa oggi dibattuta.
7. -Dai principi oramai consolidati , che l’odierno ricorso e la stessa requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE hanno evocato, si è discostata la sentenza d’appello, nel conferire rilievo dirimente all’importo di Euro 258,23, indicato nella fonte regolamentare.
-Ne discende che il ricorso dev’essere accolto.
-La sentenza impugnata, pertanto, è cassata.
La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Ancona che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame RAGIONE_SOCIALEa fattispecie controversa alla stregua dei principi qui confermati.
Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione