Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14447 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6167-2019 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1679/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/09/2018 R.G.N. 3497/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
Oggetto
Indebito previdenziale,
assegno straordinario
ex d.m. 158/2000
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/03/2024
CC
che, con sentenza depositata il 26.9.2018, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di NOME COGNOME volta a sentir dichiarare l’irripetibilità dell’indebito contestatole dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla pensione di riversibilità negli anni 2010-2012 e riveniente dalla contemporanea percezione dell’assegno straordinario di RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma 26, l. n. 662/1996, e 59, comma 3, l. n. 449/1997, nonché del d.m. n. 158/2000;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 26.3.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 41, l. n. 335/1995, e dell’art. 17, comma 1, lett. a) , T.U. n. 917/1986, per avere la Corte di merito ritenuto che le somme percepite a titolo di assegno straordinario di RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE di cui al d.m. n. 158/2000 andassero computate tra i redditi la cui contemporanea percezione alla pensione comporta una riduzione pro tanto di quest’ultima, ancorché si tratti di somme fiscalmente equiparate al TFR e alle altre forme di indennità la cui corresponsione è prevista in occasione della cessazione del rapporto di lavoro;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione del principio costituzionale di affidamento per non avere la Corte territoriale valorizzato, ai fini dell’irripetibilità delle somme de quibus , la circostanza che perfino l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, da ult. con circolare n. 185 del 2015, ha sostenuto che, ai fini del
cumulo delle prestazioni pensionistiche con altri redditi, rilevano soltanto quelli assoggettati ad IRPEF;
che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 13, l. n. 412/1991, per avere la Corte di merito ritenuto che ella avesse omesso di segnalare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE circostanze rilevanti ai fini del cumulo dei redditi e della successiva ripetibilità delle prestazioni percepite in eccesso;
che i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure;
che, al riguardo, va premesso che questa Corte, interpretando le disposizioni di cui al d.m. n. 158/2000, ha da tempo evidenziato la sussistenza di ‘indici inequivocabili dell’intendimento di correlare alla cessazione del rapporto l’accesso alle specifiche prestazioni ora in esame’ (così specialmente Cass. n. 20358 del 2010, in motivazione), reputando per conseguenza l’assegno straordinario erogato dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del personale dipendente dalle imprese di credito alla stregua di una misura che non solo presuppone la cessazione del rapporto di lavoro, ma che viene corrisposta previa rinuncia al preavviso e all’eventuale impugnazione del recesso datoriale, dunque quale incentivo all’esodo (così, tra le numerose, Cass. nn. 4425 del 2012, 26926 del 2016 e, da ult., 9899 del 2020);
che, a conferma dell’anzidetta ricostruzione, si può in questa sede aggiungere che l’art. 5, d.m. n. 158/2000, nel prevedere che l’erogazione dell’assegno possa avvenire in forma rateale o in unica soluzione, evidenzia che ci si trova in presenza di una prestazione unica, ancorché diversamente modulabile quanto alla sua corresponsione;
che non rileva in contrario che l’importo dell’assegno sia assoggettato a contribuzione (c.d. correlata), restando nella
disponibilità della discrezionalità legislativa la possibilità di determinare modi e forme di assoggettamento a contribuzione di eventuali somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, in funzione delle effettive disponibilità finanziarie delle diverse gestioni e delle esigenze di un graduale sviluppo del sistema previdenziale; che, per contro, la circostanza che l’importo dell’assegno sia pacificamente assoggettato alla medesima tassazione prevista per le indennità di fine rapporto, ai sensi dell’art. 17, T.U. n. 917/1986, lungi dal concretare una (eccezionale) misura agevolativa a favore dei datori di lavoro, come sostenuto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, corrobora ulteriormente l’anzidetta conclusione, concorrendo a delineare anche per parte sua un quadro normativo uniformemente orientato a riconoscere all’assegno de quo la natura di incentivo all’ esodo;
che, avendo conseguentemente errato la Corte territoriale nel ritenere che le somme percepite a tale titolo andassero esposte tra i redditi assoggettati a IRPEF e rientrassero tra quelle computabili ai sensi dell’art. 1, comma 41, l. n. 335/1995, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: ‘Le somme corrisposte in forma rateale o in unica soluzione a titolo di assegno straordinario dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE del personale dipendente dalle imprese di credito, di cui al d.m. n. 158/2000, hanno natura di incentivo all’esodo e non costituiscono RAGIONE_SOCIALE rilevante ai fini del divieto di cumulo di cui all’art. 1, comma 41, l. n. 335/1995′;
che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa