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Assegno straordinario: non è reddito cumulabile

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14447/2024, ha stabilito che l’assegno straordinario di sostegno al reddito, erogato dai fondi di solidarietà, ha natura di incentivo all’esodo e non costituisce reddito rilevante ai fini del cumulo con le prestazioni pensionistiche. Di conseguenza, l’INPS non può richiederne la restituzione (indebito previdenziale) qualora percepito insieme alla pensione. La Corte ha cassato la sentenza d’appello che aveva erroneamente qualificato tale assegno come reddito imponibile IRPEF, affermando che la sua tassazione separata, simile a quella del TFR, ne conferma la natura non reddituale ai fini del divieto di cumulo.

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Pubblicato il 17 novembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Assegno Straordinario: La Cassazione ne Esclude il Cumulo con la Pensione

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha portato chiarezza su una questione di grande importanza per molti lavoratori prossimi alla pensione: la natura dell’assegno straordinario erogato dai fondi di solidarietà e la sua cumulabilità con le prestazioni pensionistiche. Con la decisione n. 14447 del 23 maggio 2024, la Suprema Corte ha stabilito che tale assegno non va considerato reddito, ma un incentivo all’esodo, con importanti conseguenze sulla non ripetibilità delle somme percepite.

I Fatti del Caso

La vicenda riguarda una pensionata che, tra il 2010 e il 2012, aveva percepito una pensione di reversibilità insieme a un assegno straordinario di sostegno al reddito, previsto dal d.m. n. 158/2000 per i dipendenti del settore del credito. L’INPS, ritenendo che l’assegno costituisse reddito cumulabile, aveva contestato alla pensionata un indebito, chiedendo la restituzione delle somme ritenute percepite in eccesso.

La Corte d’Appello di Roma aveva dato ragione all’ente previdenziale, rigettando la domanda della pensionata volta a far dichiarare l’irripetibilità dell’indebito. Contro questa decisione, la pensionata ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un’errata interpretazione delle norme fiscali e previdenziali.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della pensionata, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’Appello di Roma per un nuovo esame. I giudici hanno chiarito in modo definitivo la natura giuridica dell’assegno straordinario, discostandosi dalla valutazione dei giudici di merito.

Il punto centrale della decisione è il principio di diritto enunciato: “Le somme corrisposte in forma rateale o in unica soluzione a titolo di assegno straordinario dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente dalle imprese di credito, di cui al d.m. n. 158/2000, hanno natura di incentivo all’esodo e non costituiscono reddito rilevante ai fini del divieto di cumulo di cui all’art. 1, comma 41, l. n. 335/1995”.

Le Motivazioni: la natura dell’assegno straordinario

La Corte ha basato la sua decisione su un’analisi approfondita della normativa che disciplina l’assegno straordinario. Le motivazioni principali possono essere così sintetizzate:

1. Natura di Incentivo all’Esodo: L’assegno non è una prestazione periodica di reddito, ma una misura che presuppone la cessazione definitiva del rapporto di lavoro. Viene corrisposto previa rinuncia del lavoratore al preavviso e a eventuali impugnazioni del recesso, configurandosi quindi come un vero e proprio incentivo all’esodo.

2. Prestazione Unica: Anche se erogato in forma rateale, l’assegno è concettualmente una prestazione unica, diversamente modulabile nella sua corresponsione, ma sempre legata all’evento unico della cessazione del rapporto.

3. Trattamento Fiscale: Un elemento decisivo è stata la considerazione del trattamento fiscale. L’assegno è soggetto alla stessa tassazione separata prevista per le indennità di fine rapporto (TFR), ai sensi dell’art. 17 del T.U. n. 917/1986. Questo, secondo la Corte, non è una misura agevolativa eccezionale, ma un’indicazione chiara e coerente della sua natura non reddituale ai fini del cumulo pensionistico. Se fosse stato considerato reddito ordinario, sarebbe stato assoggettato a tassazione IRPEF progressiva.

La Corte territoriale aveva quindi errato nel ritenere che queste somme dovessero essere computate tra i redditi soggetti a IRPEF rilevanti per la riduzione della pensione.

Conclusioni e Implicazioni Pratiche

Questa ordinanza ha importanti implicazioni pratiche per tutti i lavoratori che beneficiano di prestazioni simili erogate da fondi di solidarietà settoriali. La qualificazione dell’assegno straordinario come incentivo all’esodo lo esclude dal novero dei redditi che, se percepiti contemporaneamente alla pensione, possono comportarne una riduzione.

Di conseguenza, gli enti previdenziali non possono considerare tali somme nel calcolo dei limiti di cumulo e, pertanto, non possono richiedere la restituzione di importi a titolo di indebito previdenziale per questo motivo. La decisione rafforza la tutela del legittimo affidamento del cittadino, che percepisce tali somme in base a una normativa specifica la cui natura viene ora chiarita in modo inequivocabile dalla giurisprudenza di legittimità.

L’assegno straordinario di sostegno al reddito va considerato come reddito ai fini del cumulo con la pensione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’assegno straordinario ha natura di incentivo all’esodo e non costituisce reddito rilevante ai fini del divieto di cumulo con le prestazioni pensionistiche, come previsto dall’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995.

Perché l’assegno straordinario è qualificato come incentivo all’esodo?
Perché la sua erogazione è strettamente collegata alla cessazione del rapporto di lavoro e presuppone la rinuncia del lavoratore al preavviso e all’impugnazione del recesso. Inoltre, il suo trattamento fiscale, equiparato a quello del TFR (tassazione separata), ne conferma la natura di prestazione una tantum legata alla fine della carriera lavorativa, e non di reddito periodico.

Le somme percepite indebitamente a titolo di pensione, a causa della contemporanea ricezione dell’assegno straordinario, devono essere restituite?
No. Poiché l’assegno straordinario non è considerato reddito cumulabile, non si verifica alcuna percezione indebita della pensione. La Corte ha cassato la sentenza che imponeva la restituzione, stabilendo di fatto l’irripetibilità di tali somme in quanto legittimamente percepite.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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