SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 1202 2024 – N. R.G. 00001391 2022 DEL 08 11 2024 PUBBLICATA IL 08 11 2024
N. 1391 /2022 R.G.
Parte_1
con l’AVV_NOTAIO NOME
contro con l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME e con l’AVV_NOTAIO CP_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art.127 ter c.p.c. con motivazione contestuale
nella controversia di primo grado promossa da
– RICORRENTE
– RESISTENTE
Oggetto: Assegno sociale
All’udienza ex art.127 ter, i procuratori RAGIONE_SOCIALEe parti concludevano come da rispettive note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. del 27.07.2022, chiedeva accertarsi il suo diritto a vedersi riconosciuto l’assegno sociale ex l. n.335/95 e art. 20 comma 10 l.133/2008 e, per l’effetto, Parte_1
condannarsi l’ a corrispondere i ratei RAGIONE_SOCIALEa prestazione richiesta oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda amministrativa. CP_1
A sostegno esponeva: a) di aver soggiornato legalmente e in via continuativa in Italia per 10 anni; b) di essere titolare di carta di soggiorno di familiare di un cittadino RAGIONE_SOCIALE‘Unione, come risultante dalla certificazione rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE Immigrazione RAGIONE_SOCIALEa Questura di Brescia in data 16 ottobre 2016 (doc.5); c) di risiedere in Italia nel Comune di Roccafranca dal 21 maggio 2009 per immigrazione dal Marocco (doc. 7); d) di essere stato in precedenza titolare di permesso di soggiorno rilasciato in data 24.10.2014 con scadenza al 2017 e permessi relativi ai periodi dal 2012 al 2014 e dal 2008 al 2010, poi rinnovato (doc.6); e) di essere presente sul territorio italiano in via continuativa dal maggio 2009, senza che i periodi di assenza di breve durata per raggiungere il paese d’origine (una o massimo 2 volte all’anno) per come documentati dai due passaporti prodotti (doc.8) potessero far venir meno tale requisito; f) di avere un reddito imponibile relativo all’anno 2018 (anno precedente alla domanda amministrativa) pari a 13.885,08 , pari ad 1.307,62 euro (doc.9 certificazione del RAGIONE_SOCIALE) mentre la moglie non aveva redditi (doc.10); Pt_2
di aver presentato domanda di assegno sociale in data 27.11.2019;
che l’ emetteva provvedimento di diniego in data 10.01.2020, per omessa presentazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione richiesta; NUMERO_DOCUMENTO
che il RAGIONE_SOCIALE provinciale rigettava il ricorso amministrativo in quanto riteneva che ‘ nella fattispecie non è stato accertato il requisito RAGIONE_SOCIALEa permanenza in via continuativa, in Italia per almeno 10 anni e il requisito RAGIONE_SOCIALEa titolarità del permesso di soggiorno, idonea per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione (circolare 105/2008) ‘.
, tempestivamente costituitosi in giudizio, contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. L’ente deduceva che: a) che la domanda iniziale non era stata accolta in quanto il ricorrente non aveva presentato nei termini la documentazione richiesta (copia dei permessi di soggiorno dal 2017 in avanti; copia dei passaporti in vigore dal 2009 al 2019), sicché non era stato possibile verificarne la permanenza continuativa e stabile nel territorio nazionale per dieci anni; b) che tale documentazione non era stata prodotta, né al momento del riesame, né a seguito di presentazione del ricorso amministrativo; c) che secondo le indicazioni contenute nella Circolare n.105/2008 (doc.1), la continuità RAGIONE_SOCIALEa permanenza sul territorio doveva ritenersi interrotta a seguito di soggiorni all’estero del ricorrente per più di 90 giorni; d) che, comunque, in mancanza del CPNUMERO_DOCUMENTO
passaporto non era stato possibile accertare la sussistenza di tale requisito prescritto dall’art. 20 RAGIONE_SOCIALEa legge n.133/2008;
che infine neppure era stata dimostrata la sussistenza del necessario requisito reddituale.
La causa veniva istruita con l’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta dalle parti.
3.1. L’assegno sociale è stato introdotto dall’art. 3, comma 6, L. n. 335/1995. Tale norma stabilisce:
‘ Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo RAGIONE_SOCIALEa pensione sociale e RAGIONE_SOCIALEe relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato ‘assegno sociale ‘. Se il soggetto possiede redditi propri l’assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo RAGIONE_SOCIALE‘eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione RAGIONE_SOCIALE‘assegno sociale. Il reddito è costituito dall’ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell’anno solare di riferimento ‘.
L’art. 39 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 40/1998 prevede che ‘ Gli stranieri titolari RAGIONE_SOCIALEa carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini RAGIONE_SOCIALEa fruizione RAGIONE_SOCIALEe provvidenze e RAGIONE_SOCIALEe prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti ‘.
Infine, il D.L. n. 112/2008, all’art. 20, comma 10, dispone che ‘ A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale ‘.
La condizione del lungo soggiorno è stata regolata dal D.Lgs. n. 30/2007 di recepimento RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2003/109 relativa al diritto dei cittadini RAGIONE_SOCIALE‘Unione e dei loro familiari di circolare.
In particolare, l’art. 10, comma 1, del D.Lgs. cit. prevede che ‘ i familiari del cittadino RAGIONE_SOCIALE‘Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro…trascorsi tre mesi dall’ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino RAGIONE_SOCIALE‘Unione ‘.
Il comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 cit. prevede che tale carta ha una validità di 5 anni dalla data del rilascio.
Il successivo art. 14 stabilisce che il familiare acquisisce ‘ il diritto di soggiorno permanente ‘ se soggiorna legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino RAGIONE_SOCIALE‘Unione, mentre il successivo art. 19 sancisce la parità di trattamento fra i cittadini italiani e quelli RAGIONE_SOCIALE‘Unione e la estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano legalmente soggiornanti: ‘ 2…ogni cittadino RAGIONE_SOCIALE‘Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtù RAGIONE_SOCIALE‘attività esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino RAGIONE_SOCIALE‘Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d’assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall’articolo 13 comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza RAGIONE_SOCIALE‘attività esercitata o da altre disposizioni di legge ‘. In ultimo l’art. 23 estende le disposizioni del decreto legislativo, ove più favorevoli, ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.
3.2 Così riassunto il quadro normativo di riferimento, non è in discussione in questa sede che il ricorrente, in quanto titolare di carta di soggiorno di familiare di un cittadino RAGIONE_SOCIALE‘Unione legalmente soggiornante, emessa ai sensi del citato art. 10 D.Lgs. nr. 30 del 2007 dalla Questura di Brescia in data 16.10.2016 con scadenza al 22.05.2021 (doc. 5 ricorso), possa avere accesso all’assegno sociale. 1 Ciò di cui si discute è infatti la sussistenza in capo al ricorrente degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Nello specifico, il requisito del soggiorno legale in via continuativa nel territorio nazionale nei 10 anni precedenti alla domanda (presentata a novembre 2019), requisito previsto dall’art. 20 cit.
Ricordato che il richiedente l’assegno sociale è onerato RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei requisiti di legge, secondo il generale criterio di riparto degli oneri probatori ex art. 2697 cod. civ. (cfr. Cass. n. 23477/2010) e ritenuta l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEe doglianze di parte convenuta con riferimento alla mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione richiesta, posto che il ricorrente con il ricorso del 3 marzo 2020 avverso il diniego espresso RAGIONE_SOCIALE‘Ente in data 10 gennaio 2020 (doc.2 ricorso) ha chiesto
1 Cfr. Cass. sentenza n.9131/23 (Rv. 667148 – 01): .
di rivalutare la domanda inviando in allegato copia del passaporto, atto notorio e certificato storico di residenza (doc.3 ricorso), resta da verificare se, con riferimento al requisito del soggiorno continuativo, i viaggi che il ricorrente ha fatto dal 2010 al 2019 nel paese d’origine ostino o meno al riconoscimento di siffatto requisito.
Nello specifico, il ricorrente risulta residente nel territorio italiano da maggio 2009 nel Comune di Roccafranca per immigrazione dal Marocco (doc. 7 ricorso, certificato storico di residenza) ed è rientrato nel paese d’origine, secondo quanto allegato in ricorso e risultante in via documentale dalla fotocopia dei passaporti (doc.8), ogni anno, a suo dire, per far ‘ visita alla propria famiglia d’origine’ e con ciò escludendo che si sia trattato di allontanamento per lunghi periodi tale da far presumere uno spostamento degli interessi di vita e di lavoro.
Stima il Tribunale che tale assunto non possa essere condiviso.
È vero infatti che, quanto al contenuto del requisito previsto dall’art. 20 cit., la giurisprudenza ha statuito che la nozione di soggiorno continuativo almeno decennale in Italia (valido per tutti i soggetti indipendentemente dalla loro cittadinanza: cfr. Corte Cost. 197/2013) ha natura fattuale, distinto dalla mera residenza legale, e che, in relazione all’ampiezza RAGIONE_SOCIALE‘arco temporale di riferimento, la continuità va intesa non quale assoluta, costante e ininterrotta permanenza in Italia, bensì come espressione di un radicamento sul territorio nazionale, come tale compatibile anche con allontanamenti temporanei o di breve durata (cfr. Cass. n. 16865/2020, Cass. n. 16989/2019, Cass. n. 16867/2019) 2 , tuttavia, la frequenza, la durata e sistematicità dei viaggi del ricorrente in Marocco, esclude che gli stessi possano essere considerati quali episodici casi di meri allontanamenti temporanei.
Infatti, il ricorrente ha fatto ritorno in Marocco tutti gli anni per alcuni mesi, in alcuni anni anche per due volte nell’arco RAGIONE_SOCIALEo stesso anno e quindi per periodi complessivamente molto lunghi e ripetuti come si evince dai timbri leggibili apposti sui passaporti prodotti (doc.8 ricorso): così nel 2010 si è recato in Marocco dal 17 maggio 2010 al 9 luglio 2010, facendovi di nuovo ingresso il 14 settembre 2010 (pag.10); nel 2011 dal 29 ottobre 2011 al 7 dicembre 2011; nel 2012 dal 13 maggio 2012 al 27 giugno 2012; nel 2013 dal 6 febbraio 2013 al 18 giugno 2013; nell’anno 2015 dal 16 dicembre 2015 al 19 aprile 2016; nell’anno 2016 dal 29 marzo 2016 al 19 aprile 2016 e poi ancora
2 Cfr. anche Cass. n. 17397/2016: .
dal 4 luglio 2016 al 17 ottobre 2016; nell’anno 2017 dal 21 febbraio 2017 al 17 maggio 2017 e dal 20 luglio 2017 al 11 ottobre 2017; nel 2018 dal 28 febbraio 2018 al 14 maggio 2018 e dal 11 novembre 2018 al 6 febbraio 2019 e infine nel 2019 dal 3 marzo 2019 al 21 luglio 2019.
Trattasi di permanenze molto lunghe pari per alcuni anni a quasi la metà RAGIONE_SOCIALE‘anno e a cui sommano altre assenza di più breve durata che, tuttavia, si ripetono quasi ogni anno e per effetto RAGIONE_SOCIALEe quali va quindi escluso che si sia trattato di allontanamenti temporanei di carattere episodico, risolvendosi di fatto in lunghe assenze che non possono essere configurate come mere ‘visite’ a familiari e che inducono quindi a ritenere come il ricorrente avesse mantenuto un radicamento d’interessi nel paese d’origine, tale da far venir meno la sussistenza del requisito in esame.
3.3. La ritenuta insussistenza del requisito del soggiorno legale rende superfluo l’esame del requisito reddituale.
La complessità RAGIONE_SOCIALEa materia trattata giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa,
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia il 8 novembre 2024.
Il Giudice del Lavoro NOME COGNOME