SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 2440 2025 – N. R.G. 00004273 2025 DEPOSITO MINUTA 27 11 2025 PUBBLICAZIONE 27 11 2025
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 4273/2025 promossa da:
c.f. , (così corretto il nome di battesimo erroneamente indicato in ricorso), AVV_NOTAIO, domiciliato come da ricorso introduttivo; C.F.
– PARTE RICORRENTE –
C O N T R O
p. iva , in persona del Presidente pro tempore, AVV_NOTAIO, domiciliato come da memoria costitutiva; P.
– PARTE CONVENUTA –
All’esito della camera di consiglio , non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l’esposizione delle ragioni di fat to e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso:
con ricorso depositato in data 14.5.2025, ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio l’ , chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto all’assegno sociale , ai sensi dell’art. 3, comma 6, l. n. 335/1995 e la condanna dell’ al pagamento della prestazione a decorrere dal 01.02.2023 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa), oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda il ricorrente ha esposto:
di essere residente in Italia da decenni e di essere titolare, a decorrere dal 18.02.2016, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rinnovato in data 26.4.2024;
di essere persona invalida al 67 %, privo di redditi e proprietà immobiliari e di aver divorziato in data 3.8.2015;
-di aver presentato all’ , in data 19.1.2023, domanda di assegno sociale; domanda che è stata respinta, con conferma del provvedimento di diniego a seguito di ricorso amministrativo;
L’ si è tempestivamente costituito chiedendo la reiezione della domanda.
All’udienza del 9.10.2025, il ricorrente liberamente interrogato ha dichiarato: « sono giunto in Italia nel mese di maggio del 2005; sono arrivato a Torino in pullman dopo essere passato dalla Spagna e dalla Francia; avevo un visto turistico valido tre mesi, alla scadenza ho chiesto un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare; la mia ex moglie viveva a Torino ed aveva un permesso di soggiorno.
Ho ottenuto questo permesso di soggiorno per ricongiungimento; in seguito ho ottenuto il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Non ricordo fino a quando ho convissuto con la mia ex moglie; posso dire che quando nel 2012 ho ottenuto il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, già non vivevo più con lei; in tutti questi anni ho lavorato ma senza regolarizzazione ».
La difesa di parte ricorrente ha prodotto in giudizio, con nota autorizzata depositata in data 7.10.2025, l ‘ ultimo passaporto del ricorrente rilasciatogli dall ‘ Autorità marocchina in data 18.1.2024; con nota autorizzata, depositata il successivo 14.10.2025, ha prodotto in giudizio il permesso per soggiornante di lungo periodo -CE rilasciato al ricorrente dalla Questura di Torino in data 12 gennaio 2012 ed il permesso per soggiornante di lungo periodo -UE rilasciato al ricorrente in data 26.4.2024.
E’ stata acquisita dalla Questura di Torino ufficio immigrazione, l’attestazione riguardante i diversi titolo di soggiorno in Italia rilasciati al ricorrente.
con comunicazione datata 30.3.2023, l’ ha respinto la domanda amministrativa per l’impossibilità di valutare la sussistenza dei requisiti, avendo il ricorrente omesso di trasmettere la documentazione a lui precedentemente richiesta in data 24.1.2023: copia della sentenza di divorzio (originale e copia apostillata), copia del passaporto precedente a quello inviato, dichiarazione rilasciata dagli Enti del paese d’origine con redditi da lavoro, pensioni, case e terreni (originali e copie apostillate), autocertificazione riguardante i periodi di assenza dall’Italia dal 2008 a oggi, informazioni sulla casa di abitazione (precisare l’importo delle spese sostenute annualmente per affitto/mutuo, condominio, riscaldamento, utenze e tasse).
Con il ricorso amministrativo presentato in data 15.6.2023, il ricorrente ha affermato di non avere la disponibilità del passaporto precedente e di aver già trasmesso, con la domanda amministrativa, la documentazione richiesta che, comunque, ha nuovamente allegato al ricorso.
Il Comitato provinciale ha respinto il ricorso amministrativo per le seguenti ragioni: « la documentazione richiesta in data 24 gennaio 2023 è stata trasmessa con il presente ricorso, oltre i termini procedimentali e di integrazione documentale » (cfr. doc. 4 f.r.)
Rilevato:
Le disposizioni normative che disciplinano la prestazione assistenziale oggetto della presente controversia sono contenute:
-nell’art. 3, comma 6, primo periodo, l. n. 335/1995, secondo cui: ‘ con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato “assegno sociale “‘;
-nell’art. 80, comma 19, l. n. 388/2000, secondo cui: ‘ ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni
previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno ‘;
-nell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 1, d.lgs. n. 3/2007, il quale ha introdotto, in sostituzione della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo: ‘ lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-RAGIONE_SOCIALE accertati dall’RAGIONE_SOCIALE, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all’articolo 29, comma 1 ‘;
-nell’art. 20, comma 10, d.l. n. 112/2008 convertito con modifiche dalla l. n. 133/2008, ai sensi del quale: ‘ a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel RAGIONE_SOCIALE nazionale ‘.
La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, l. n. 388/2000, nella sentenza n. 50/2019, oltre a precisare che il requisito del possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo previsto da tale disposizione sia da considerarsi cumulativo e non sostitutivo rispetto a quello introdotto con l’art. 20, comma 10, sopra citato, ha altresì ritenuto che non sia discriminatorio, né manifestamente irragionevole, il fatto che « il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia il presupposto per godere di una provvidenza economica, quale l’assegno sociale, che si rivolge a chi abbia compiuto 65 anni di età. Tali persone ottengono infatti, alle soglie dell’uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo
solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost.) ».
12. Alla luce di ciò, si tratta di verificare innanzitutto se, nel caso concreto, il legame tra il soggetto richiedente e lo Stato italiano sia effettivo e continuativo; occorre accertare se, nell’arco dei dieci anni, il richiedente abbia mantenuto un radicamento in Italia;
La S.C. nella sentenza CAVV_NOTAIO 16989/2019 ha precisato come il requisito dei dieci anni continuativi di soggiorno legale in Italia, una volta conseguito, si consolida definitivamente in capo alla persona, come confermato sia nella circolare dell’ n. 105 del 2.12.2008, sia nel messaggio 4.8.2017 n. 3239; (conf. C. App. Torino, Sez. Lav., sentenze nn. 270/2019, 707/2019 e 538/2022, 92/2023).
Nel caso di specie, alla luce dell’attestazione resa dalla RAGIONE_SOCIALE Questura ufficio immigrazione, risulta che il ricorrente ‘ ha richiesto ed ottenuto il primo permesso nel 2005 per motivi famigliari con scadenza il 25.05.2006. il 2005 è anche da considerarsi come primo ingresso sul RAGIONE_SOCIALE nazionale.
il 22.06.2006 ha rinnovato il permesso sempre per motivi famigliari con scadenza 23.07.2007
il 22.07.2007 ha fatto richiesta di rinnovo sempre per motivi famigliari con scadenza 26.03.2009
il 11.01.2010 chiede il rinnovo per lavoro subordinato -attesa occupazione ed ottiene il permesso con scadenza il 17.03.2011
il 16.05.2011 chiede il rinnovo per motivi famigliari ed ottiene il permesso con scadenza il 15.07.2012
il 12.01.2012 chiede il rinnovo per motivi famigliari ed ottiene un permesso di soggiorno lungo periodo.
il 26.04.2024 chiede l’ aggiornamento del permesso lungo periodo ed ottiene un permesso lungo periodo con scadenza il 26.04.2034 . ‘ (cfr. dep. 28.10.2025).
Atteso che l’ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presuppone che il richiedente sia stato regolarmente soggiornante sul RAGIONE_SOCIALE nazionale, in via continuativa, durante i 5 anni precedenti la richiesta e che nel caso di specie il ricorrente ha ottenuto tale
titolo di soggiorno prima il 12.1.2012 e poi il 26.4.2024, come anche precisato dall’ nella circolare 131/2022 ‘ il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una volta conseguito, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. Pertanto, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni deve ritenersi soddisfatto, così come previsto anche dalla circolare n. 105 del 2 dicembre 2008 ‘ .
In conclusione, deve ritenersi soddisfatto il requisito del soggiorno stabile e continuativo per almeno dieci anni alla data della presentazione della domanda amministrativa.
Per il resto, non risulta contestato che il ricorrente, alla data del 31.01.2023, avesse compiuto i 65 anni di età e fosse in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo ex artt. 3, comma 6, l. n. 335/1995 e 80, comma 19, l. n. 338/2000 e ss.mm.
Con riguardo, invece, ai requisiti economico-reddituali, risulta che in occasione del ricorso amministrativo tutta la documentazione integrativa è stata inoltrata e l’ , costituendosi in giudizio, nulla ha rilevato al riguardo.
Pertanto, vi è prova della ricorrenza degli ulteriori requisiti a cui la legge subordina il diritto alla prestazione.
Alla luce di quanto sopra argomentato, deve accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire l’assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995 con decorrenza dal 01.02.2023 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa), con conseguente condanna dell’ al relativo pagamento in favore del ricorrente. Vertendosi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, gli interessi legali sono dovuti a partire dal 120° giorno successivo alla data di insorgenza del diritto, ai sensi dell’art. 7, l. n. 533/1973.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., seguono la soccombenza, con la richiesta distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratasi antistataria. La circostanza che l’ anche in occasione del ricorso amministrativo abbia respinto la
domanda quando il suo esame, in via di autotutela, avrebbe consentito di accoglierla ed evitare il presente giudizio, non consentono di valorizzare il dedotto ritardo del ricorrente nella trasmissione della documentazione integrativa richiesta.
P.Q.M.
Visto l’art. 429 c.p.c.
disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
-dichiara il diritto del ricorrente all’assegno sociale con decorrenza dal 1° febbraio 2023 e condanna l’ al pagamento di detta prestazione nella misura di legge, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo all’insorgenza del diritto;
-condanna l’ alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 3.200,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO.
Torino, 26.11.2025
la Giudice NOME COGNOME
considerato
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO
Visto l’art. 429 / 442 c.p.c.:
La Giudice NOME COGNOME