SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 1930 2026 – N. R.G. 00038490 2025 DEPOSITO MINUTA 17 02 2026 PUBBLICAZIONE 17 02 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione RAGIONE_SOCIALE ❖➢
in persona del giudice, AVV_NOTAIO COGNOME
all’udienza del 17 febbraio 2026, all ‘esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio (ore 18,30), assenti i procuratori RAGIONE_SOCIALEe parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del Ruolo Generale Affari Contenziosi RAGIONE_SOCIALE‘anno 2025 , vertente
T R A
n. ad Arcevia (AN) il DATA_NASCITA, elettivamente domici- liata in Roma, al INDIRIZZO , presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di mandato generale alle liti per notar del 22.03.2024, n. 37875 di rep.
CONVENUTO
OGGETTO: ripetizione di indebito -assegno sociale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
AVV_NOTAIO , per la ricorrente: ‘ … -dichiarare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa di ripetizione comunicata con lettera del 28 maggio 2024, in
quanto generica, tardiva e infondata, per tutti i motivi esposti in narrativa, con condanna alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme eventualmente trattenute e trattenende; – in via subordinata, pur non riconoscendo la legittimit à del provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘ si chiede l’applicazione al caso in esame dei benefici sanatoriali in materia di indebiti previdenziali succedutisi nel tempo (art. 52 comma 2 legge n. 88/89 e art.13 legge 421/91); Condannarsi l al pagamento dei compensi spettanti ai sottoscritti procuratori per l’attività prestata nella presente fase del giudizio, oltre a spese oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (DM n. 155/14) il tutto oltre IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari. Il ricorrente dichiara di essere stato compiutamente informato del preventivo di massima concernente gli oneri del giudizio eventualmente a suo carico ai sensi del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.9 comma 4 L.27/12 e dei parametri indicati dal RAGIONE_SOCIALE nella nota del 29.5.08 in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.9 L.152/01 ‘.
AVV_NOTAIO, per il convenuto: ‘ … Rigettare la domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria RAGIONE_SOCIALEe spese e competenze del giudizio ‘.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 4 novembre 2025, titolare di assegno sociale, ha esposto che l’ , con lettera del 28 maggio 2024, le ha reso nota la rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione nel periodo dal 01.05.2018 al 28.02.2022, da cui è risultato un indebito di complessiv i € 32.283,21, essendo ella divenuta titolare, dal mese di febbraio 2018, di pensione di reversibilità ed avendo quindi percepito redditi superiori ai limiti di legge, per cui è divenuta indebita l’erogazione RAGIONE_SOCIALEa maggiorazione sociale; e che il ricorso amministrativo presentato il 1° luglio 2025, è stato respinto il 24 settembre 2025.
Tanto premesso, la ricorrente ha eccepito l’irripetibilità RAGIONE_SOCIALEe somme invocando l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui all’art. 52 L. n. 88/1989 il quale indica espressamente la pensione sociale, prestazione sostituita
dall’assegno sociale ; che, pertanto, in difetto di dolo, le somme versate erroneamente dall’ non sono ripetibili; che, inoltre, la richiesta di restituzione, avanzata soltanto a maggio 2024, è tardiva, applicandosi anche l’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 412/1991, secondo cui l’ procede annualmente alla verifica RAGIONE_SOCIALEe situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e deve provvedere, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza; e che, comunque, in base a consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di prestazioni assistenziali indebite, sono irripetibili le somme versate prima RAGIONE_SOCIALEa comunicazione di ricalcolo e deve tenersi conto del principio di affidamento.
La ricorrente ha quindi formulato le conclusioni sopra trascritte.
Si è costituito l’ il 4 febbraio 2026 spiegando che la ricorrente, titolare di assegno sociale dal mese di maggio 2018, ha ottenuto, con atto del 14 gennaio 2022, anche una pensione di reversibilità, con decorrenza dal mese di febbraio 2018; che, pertanto, è stata operata il 7 febbraio 2022 una ricostituzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione assistenziale da cui è emerso l’indebito di €32.283,21 per revoca RAGIONE_SOCIALEe rate di assegno sociale da maggio 2018 a febbraio 2022, per superamento dei limite reddituale; che il provvedimento di riliquidazione è stato inviato alla pensionata con posta ordinaria; che, con raccomandata ricevuta il 21 giugno 2024 (prodotta dalla ricorrente), è stato portato a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa l’indebito ed il 30 gennaio 2026 ne è stato sollecitato il pagamento; e che l’importo di €26.644.28 quali ratei arretrati RAGIONE_SOCIALEa pensione di reversibilità, verrà compensato con quanto indebitamente riscosso a titolo di assegno sociale.
Richiamata la disciplina di legge in materia di indebiti previdenziali, ha affermato che, nella specie, l’indebito è interamente ripetibile poiché esso ha origine da un errore imputabile alla omessa comunicazione dei redditi da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, ovvero, in particolare RAGIONE_SOCIALEa pensione di reversibilità liquidata il 14 gennaio 2022; che l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘indebito
grava sul pensionato; e che, nella fattispecie, è inapplicabile il principio giurisprudenziale in virtù del quale, salvo il dolo, il percettore non è tenuto a restituire le somme ricevute prima RAGIONE_SOCIALEa comunicazione del provvedimento di revoca poiché nel caso di specie non è intervenuto un provvedimento di revoca giacché la prestazione è sempre stata corrisposta sin dalla sua decorrenza e, sulla base dei redditi percepiti, non poteva essere pagata nella misura disposta dall’ .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la ricorrente non contesta quanto dedotto dall ‘ nella nota del 28 maggio 2024 ov vero la circostanza di aver percepito nel periodo maggio 2018 -febbraio 2022 somme a titolo di assegno sociale e relativa maggiorazione sociale superiori a quanto spettante a causa RAGIONE_SOCIALEa titolarità di pensione di reversibilità con decorrenza dal mese di febbraio 2018.
Ella, invece, invoca la irripetibilità RAGIONE_SOCIALE‘indebito sia in base alle disposizioni di cui agli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991 sia in virtù di ormai consolidati principi giurisprudenziali relativi ai limiti all ‘applicabilità RAGIONE_SOCIALEa disposizione generale codicistica in materia di indebito oggettivo laddove si tratti di prestazioni assistenziali, come appunto l’assegno sociale con la relativa, eventuale, maggiorazione.
Richiamato il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c., si riporta di seguito, per la parte pertinente, la compiuta ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa disciplina degli indebiti aventi specificamente ad oggetto ratei di assegno sociale (applicabile anche alla maggiorazione sociale la cui natura si adegua a quella RAGIONE_SOCIALEa prestazione cui si aggiunge: v. Cass. civ., 09/01/2024, n. 847) che si legge nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ Appello Genova, Sez. lavoro, 04/11/2025, n. 267 (conforme al proprio precedente n. 266/2025), con cui è stato affrontato un caso analogo al presente, ovvero relativo a persona titolare di assegno sociale, divenuta titolare di pensione di reversibilità, in cui il giudice di primo grado
aveva ritenuto, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 412/1991, che l avesse tempestivamente accertato l’indebito, avendo avanzato richiesta entro l’anno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione fiscale:
« ‘ Occorre anzitutto premettere che la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione è ormai consolidata nel ritenere che, sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria RAGIONE_SOCIALE ‘ indebito previdenziale anche ‘ la pensione sociale di cui RAGIONE_SOCIALEa L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26 ‘ , altrettanto non può dirsi RAGIONE_SOCIALE ‘ assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: trattasi infatti, seppur destinata alla medesima platea di soggetti (cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto 65 anni e si trovino in stato di indigenza), di una prestazione assistenziale del tutto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016).
Conseguentemente non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale RAGIONE_SOCIALEa L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l ‘ assimilazione RAGIONE_SOCIALEa pensione sociale alle pensioni a carico RAGIONE_SOCIALE ‘ assicurazione generale obbligatoria e RAGIONE_SOCIALEe altre gestioni obbligatorie. Ha, in particolare, sostenuto la Suprema Corte che ‘ una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale prevista dall ‘ art. 26 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 153 del 1969, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non è suscettibile di applicazione analogica ex art. art. 14 RAGIONE_SOCIALEe preleggi ‘ , aggiungendo che ‘ mentre la ratio RAGIONE_SOCIALE ‘ assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo RAGIONE_SOCIALE ‘ emanazione RAGIONE_SOCIALEa L. n. 88 del 1989, stante che la pensione sociale costituiva l ‘ unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull ‘ restando le altre a carico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affatto differente è la situazione normativa odierna, che vede l ‘ soggetto obbligato non soltanto RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle
assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina RAGIONE_SOCIALE ‘ indebita corresponsione RAGIONE_SOCIALE ‘ assegno sociale alla L. n. 88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un ‘ ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute ‘ .
In ogni caso, l ‘ inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 52 L. n. 88 del 1989 cit. non determina l ‘ assoggettamento RAGIONE_SOCIALE ‘ indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina civilistica di cui all ‘ art. 2033 c.c.. Ciò in quanto ‘ per gli indebiti assistenziali vige un principio di settore eccentrico rispetto alla regola generale di cui all ‘ art. 2033 c.c. in forza del quale -alla luce RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 38 Cost. -la ripetizione è ammessa solo dal momento RAGIONE_SOCIALE ‘ accertamento da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ ente RAGIONE_SOCIALE ‘ indebito, salvo che risulti che l ‘ accipiens si trovasse, al momento RAGIONE_SOCIALEa percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l ‘ affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative RAGIONE_SOCIALEa ripetibilità RAGIONE_SOCIALE ‘ indebito.
Il principio pare, in via generale, senz ‘ altro applicabile all ‘ assegno sociale, in quanto destinato al soddisfacimento di bisogni alimentari RAGIONE_SOCIALEa persona indigente.
Tuttavia, con ordinanza n. 3522/2024, la Suprema Corte ha ritenuto che -essendo l ‘ assegno sociale erogato con carattere di provvisorietà sulla base RAGIONE_SOCIALEa sola dichiarazione resa dal richiedente e conguagliato annualmente (l ‘ anno successivo) sulla base dei redditi dichiarati come effettivamente percepiti, come stabilito dall ‘ articolo 3, comma 6 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 335 del 1995 -non è possibile per l ‘ accipiens invocare la tutela del proprio affidamento circa l ‘ effettiva debenza RAGIONE_SOCIALEa prestazione, in quanto per legge concessa in via provvisoria e condizionata alla successiva verifica del diritto da parte
RAGIONE_SOCIALE ‘ ente erogatore in base alle risultanze RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi presentata dal beneficiario per l ‘ anno di riferimento ‘ .
In adesione a questo orientamento, il Tribunale ha ritenuto la legittimità del provvedimento di recupero RAGIONE_SOCIALE ‘ in quanto avvenuto nei termini di legge. Come già ritenuto nel menzionato precedente, ‘ il fatto che il giudice abbia ritenuto applicabile la disciplina di cui all ‘ art. 13 comma 2 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 412 del 1991, che si riferisce all ‘ indebito previdenziale non applicabile all ‘ assegno sociale per i motivi sopra esposti, non porta ad una differente conclusione, in quanto il medesimo meccanismo di verifica è previsto dall ‘ art. 3, comma 6 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 335 del 1995 ‘ ».
Non appare inutile riportare anche la parte RAGIONE_SOCIALEa sopra citata sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘appello di Genova del 04/11/2025 che applica, in concreto, i principi enucleati dalla Corte di legittimità:
« Tanto chiarito, nella nota per trattazione scritta parte appellante ha rilevato che, facendo applicazione al principio di ‘ provvisorietà ‘ nell ‘ erogazione RAGIONE_SOCIALE ‘ assegno sociale ‘ deve comunque prendersi atto che, per quanto attiene all ‘ annualità 2022, la conferma o meno, RAGIONE_SOCIALE ‘ importo erogato, doveva avvenire entro il mese di luglio 2023 in quanto, a mente del comma VI art. 3 L. n. 335 del 1995 ‘ l ‘ assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo, sulla base RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti ‘ .
Poiché per l ‘ annualità 2022, la conferma o meno, RAGIONE_SOCIALE ‘ importo erogato, doveva avvenire entro il mese di luglio 2023, la domanda subordinata merita accoglimento, in quanto effettivamente per tale annualità l ‘ erogazione era divenuta definitiva, sicché viene in evidenza l ‘ elemento soggettivo, ossia la buona fede del percipiente.
Per quanto sopra esposto l ‘ appello va accolto nei termini di cui al dispositivo, tenuto conto che l ‘ importo non ripetibile riferito all ‘ anno 2022
emerge dal provvedimento RAGIONE_SOCIALE ‘ 8.2.2024 (cfr. doc. n. 1 di parte appellante da cui emerge, per il suddetto anno, un indebito per Euro 6.644,71) »
Inoltre, per una più compiuta comprensione RAGIONE_SOCIALEa questione, si reputa opportuno riportare anche parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione del precedente RAGIONE_SOCIALEa S.C. n. 3522/2024, sulla cui scorta la Corte genovese ha assunto la propria decisione:
« 11.2.- La ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata s ‘ incardina sul peculiare meccanismo di liquidazione RAGIONE_SOCIALE ‘ assegno sociale, scandito in una fase di erogazione provvisoria e in una successiva fase di conguaglio, che s ‘ inquadra nel momento successivo alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi (pagina 3 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d ‘ appello).
E ‘ immanente al sistema normativo una scissione tra la liquidazione provvisoria, che muove dalle attestazioni rese dall ‘ interessato, e le verifiche successive, che non possono prescindere dalla dichiarazione dei redditi, proprio alla luce RAGIONE_SOCIALEa concatenazione RAGIONE_SOCIALEe fasi del procedimento, prefigurata dalla legge.
L ‘ art. 3, comma 6, quarto periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995 dispone, infatti, che l ‘ assegno sia erogato con carattere di provvisorietà sulla base RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione rilasciata dal richiedente e sia conguagliato, entro il mese di luglio RAGIONE_SOCIALE ‘ anno successivo, sulla base RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Nell ‘ assetto vigente, pertanto, a differenza di quanto era previsto per la pensione sociale dall ‘ art. 26 RAGIONE_SOCIALEa legge 30 aprile 1969, n. 153, la domanda amministrativa non dev ‘ essere più corredata dalla certificazione degli uffici finanziari che attesta le condizioni d ‘ indigenza RAGIONE_SOCIALE ‘ assistito (Cass., sez. lav., 18 novembre 2016, n. 23529).
È l ‘ interessato, con la propria dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti di legge per accedere alla provvidenza, a dare impulso al procedimento amministrativo, formulando un giudizio prognostico sulle
proprie condizioni di bisogno. La presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti si colloca in un momento successivo e si procederà allora a un eventuale conguaglio, nell ‘ ipotesi di scostamento tra la situazione reddituale dichiarata in anticipo e i redditi concretamente conseguiti.
Secondo l ‘ accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito, l ‘ azione di recupero s ‘ innesta nella fase successiva alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi, allorché devono essere espletate le necessarie verifiche sulla congruenza tra i dati racchiusi nella domanda RAGIONE_SOCIALE ‘ interessato e i redditi effettivamente percepiti, così come comprovati dalla dichiarazione presentata.
In un procedimento che si esplica in due fasi, indefettibili e distinte, la mera erogazione provvisoria RAGIONE_SOCIALE ‘ assegno sociale, disposta in virtù RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE ‘ assistito che ha avvalorato la sussistenza dei presupposti di legge, non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell ‘ irripetibilità RAGIONE_SOCIALEa prestazione concessa, finché il procedimento non si completi con la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi. Nel disegno del legislatore, tale dichiarazione costituisce adempimento imprescindibile, deputato in via esclusiva a documentare le condizioni di bisogno RAGIONE_SOCIALE ‘ assistito e ad attivare le indispensabili verifiche RAGIONE_SOCIALE ‘ Istituto.
Correttamente, pertanto, la Corte d ‘ appello ha valorizzato la scansione cronologica RAGIONE_SOCIALE ‘ azione di recupero intrapresa, che non si risolve in un mero conguaglio ed è comunque inidonea, per i tempi in cui è stata attuata, a ledere un affidamento legittimo nell ‘ intangibilità di un ‘ erogazione che la legge stessa qualifica come provvisoria e perciò per sua natura passibile di successive verifiche ».
Alla luce dei principi sopra riportati, deve quindi considerarsi che, nella specie, poiché il reddito ‘nuovo’ ostativo alla erogazione RAGIONE_SOCIALE‘assegno sociale è costituito esclusivamente da prestazione previdenziale a carico del medesimo , non vengono in considerazione redditi ulteriori. Deve altre-
sì osservarsi che, essendo stata liquidata detta prestazione soltanto a gennaio 2022 sebbene con decorrenza da febbraio 2018 (l’ , infatti, afferma di essere debitore di ratei arretrati ammontanti ad € 26.644,28), fino ad allora quanto versato deve reputarsi a buon diritto incassato non essendo stato percepito fino a tutto il 2021 alcun altro reddito.
Nell’anno 2022, appurata la spettanza RAGIONE_SOCIALEa pensione di reversibilità, l’ avrebbe potuto anche immediatamente attivarsi per recuperare almeno parte dei ratei di assegno versati.
Poiché, come detto, non vengono in questione altri redditi, può farsi riferimento più che al termine per la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione fiscale relativa ai redditi 2022 (ultimo anno cui si riferisce l’indebito), cioè al più tardi il 30 novembre 2023, alla data del 31 luglio 2023, cioè la scadenza ordinaria indicata dalla legge n. 335/1995.
In epoca immediatamente a ridosso di tale data l’ avrebbe dovuto attivarsi al fine di recuperare l’indebito maturatosi nell’anno 2022 (i primi due mesi), per evitare il ‘consolidamento’ RAGIONE_SOCIALEa erogazione dei ratei di assegno effettuata in via provvisoria.
Invece, la richiesta -che l’ stesso indica come ricevuta dall’interessata di restituzione ha avuto luogo soltanto il 28 maggio 2024, con la conseguenza che è irripetibile anche l’indebito maturatosi nell’anno 2022.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate in ragione RAGIONE_SOCIALEa metà, stante la novità RAGIONE_SOCIALE ‘orientamento giur isprudenziale sopra indicato, ponendosi la restante parte a carico del convenuto.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche, RAGIONE_SOCIALE‘urgenza e del pregio RAGIONE_SOCIALE‘attività prestata, 2) RAGIONE_SOCIALE‘importanza, RAGIONE_SOCIALEa natura, RAGIONE_SOCIALEe difficoltà e del valore RAGIONE_SOCIALE‘affare, 3) RAGIONE_SOCIALEe condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALEe tabelle al-
legate al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEa Giustizia n. 55 del 10.3.2014, come modificate dal D.M. n. 147/2022.
Può farsi riferimento alle dette tabelle nel loro valore minimo, aumentato del 10% ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1 -bis , stesso D.M. n. 55/2014, per controversie di valore compreso tra € 26.0 00,00 ed €52 .000,00. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 4 novembre 2025, così provvede:
dichiara irripetibile la somma di € 32. 283,21 di cui alla nota RAGIONE_SOCIALE‘ del 28 maggio 2024;
–
condanna l’ al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, procuratore antistatario, RAGIONE_SOCIALEa metà RAGIONE_SOCIALEe spese di lite che liquida per l ‘intero in complessivi € 4.162 ,00#, di cui € 543,00# per spese generali ed € 3.619,00# per compensi, oltre IVA e CPA, dichiarando compensata la restante parte sull ‘intero sopra determinato .
Roma, 17 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO