Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23407 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23407 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20812-2020 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE; – intimato – avverso la sentenza n. 837/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/12/2019 R.G.N. 163/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado che aveva negato a NOME COGNOME il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale.
Oggetto
Assegno sociale
R.G.N. 20812/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 10/06/2025
CC
Riteneva la Corte che non fosse dimostrato lo stato di bisogno, poiché, a dispetto della dichiarazione dei redditi negativa, l’appellante non aveva chiesto alcuna prestazione di mantenimento in sede di separazione consensuale, nonostante il coniuge avesse redditi tali da renderlo obbligato al versamento d ell’ assegno di mantenimento.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME ricorre per due motivi.
L’Inps è rimasto intimato.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione dell’art.3, co.6 l. n.335/95 e dell’art.38 Cost., per non avere la corte territoriale considerato i redditi effettivamente percepiti e quindi il proprio stato di incapienza come derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Con il secondo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione dell’art.13, co.1 -quater d.P.R. n.115/02, per avere la Corte condannato al pagamento del doppio del contributo unificato nonostante non fosse dovuto il contributo stante la natura della causa.
Il primo motivo è fondato.
Questa Corte (Cass.24954/21; in seguito v. Cass.24774/22, Cass.26315/23, Cass.21699/23) ha affermato che ai fini dell’assegno sociale rileva lo stato di bisogno oggettivamente considerato, mentre nessuna
norma richiede che esso debba altresì essere incolpevole.
In particolare, lo stato di bisogno va desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, mentre la mancata richiesta di mantenimento avanzata in sede di separazione non è in sé sola valevole come assenza di stato di bisogno.
In particolare, questa Corte (Cass.26315/23, cit.) ha cassato la pronuncia di merito che aveva negato l’assegno sociale basandosi solo sulla mancata richies ta di mantenimento in sede di separazione.
Ciò è avvenuto nel caso di specie, poiché la Corte, nonostante una dichiarazione di redditi negativa, ha appuntato il proprio convincimento su un solo elemento, ovvero la mancata richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione.
Ne consegue la cassazione della sentenza, con conseguente rinvio alla Corte d’appello di Firenze per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
Il secondo motivo resta assorbito.
P.Q.M.
Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.