SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 1280 2025 – N. R.G. 00002873 2024 DEPOSITO MINUTA 07 11 2025 PUBBLICAZIONE 07 11 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO -in applicazione presso il Tribunale ordinario di Brescia ex art 3, comma 9 D.L. 117/25 convertito con legge n. 148/25, previo decreto presidenziale n. 87/25 -all’esito del deposito e scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell’udienza del 6 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 2873/2024 vertente
tra
NOME COGNOME
rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e
Ricorrente in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
CONVENUTO
Oggetto: assegno sociale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.12.24 parte ricorrente, di nazionalità albanese, esponeva di risiedere in Italia dal 2009; di essere titolare dal 21.4.21 di carta di soggiorno di Familiare dell’Unione in quanto madre di cittadino italiano ed avendo raggiunto il 67sesimo anno ed in possesso del requisito reddituale e di tutti gli ulteriori requisiti di
legge, di aver presentato domanda di assegno sociale rif.n. 2026971600127.
La domanda veniva respinta in data 9.8.2023 per carenza del requisito di permanenza decennale continuativa e ininterrotta in Italia.
Avverso il diniego, la ricorrente presentava ricorso amministrativo in data 16.10.2023, ribadendo che il certificato storico di residenza e il passaporto allegato alla domanda dimostravano il soggiorno legale e continuativo sul territorio, tuttavia, il Comitato Provinciale rigettava il ricorso amministrativo, con la seguente motivazione: ‘ dai tabulati prodotti delle partenze e degli arrivi nel periodo 2017, 2018, 2019, si rilevano assenze tali da interrompere il perfezionamento della permanenza stabile e continuativa su territorio italiano nel quinquennio considerato ai sensi della Circ. 131/2022 ‘
Allegava di essere in possesso dei requisiti legali ed in particolare il requisito della residenza continuativa dal 2009 in Italia e che all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno ed al momento del rilascio della Carta di Soggiorno tale requisito di continuità era già stato valutato dalle autorità preposte al rilascio dei permessi.
Inoltre, dall’esame dei passaporti della ricorrente e dell’attestazione rilasciata dalla polizia di Stato dell’Albania risulta vano assenze, descritte analiticamente in ricorso, del tutto compatibili con le indicazioni fissate dal legislatore e recepite nella circolare 131/2022.
Parte ricorrente allegava che d all’esame dei passaporti emerge va che si è assentata dal 2011 al 2023 per circa 430 giorni complessivamente e nel decennio immediatamente precedente alla domanda (2013/2022) si è assentata per circa 330 giorni; dal suo ingresso in Italia e comunque dal 2011, non si è assentata mai per oltre 10 mesi in un quinquennio e mai oltre 70 giorni al massimo in un anno.
Parte ricorrente allegava che le assenze risultavano compatibili con il criterio che ha indicato nella circolare 131/2022.
Tanto premesso chiedeva l’accertamento giudiziale del diritto alle prestazioni richieste e il pagamento dei ratei dal 1.9.23 al 31.12.24, quantificati in euro6.043,09, oltre
accessori.
L’ si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto la domanda amministrativa era da considerarsi non validamente promossa in quanto era stata presentata senza produrre la documentazione attestante il soggiorno legale e continuativo, depositata solo in allegato al ricorso.
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso difettando il requisito della continuità del soggiorno, continuità interrotta dal 07/09/2015 per assenza superiore ai 6 mesi continuativi e dal 15/07/2017 per assenze complessivamente superiori ai 10 mesi nell’arco di 5 anni .
La domanda è fondata.
Va rigettata in quanto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, nella domanda amministrativa parte ricorrente ha dichiarato di possedere i requisiti per accedere al beneficio richiesto dichiarando di essere residente in Italia dal 2009, di risiedere continuativamente in Italia così consentendo all’ di effettuare le verifiche del caso. Tra l’altro l nel procedere al rigetto non ha richiesto alla ricorrente in via interlocutoria di integrare la propria domanda, ne ha rigettato la medesima per carenza documentale. In ogni caso l’onere della verifica è in capo all’istituto previdenziale.
La ricorrente ha correttamente allegato e provato i requisiti per il godimento dell’emolumento per il riconoscimento del quale ha azionato la pretesa giudiziale.
Ed invero le allegazioni di parte ricorrente analiticamente ricostruiscono sulla base delle timbrature dei passaporti in uso alla ricorrente e sulla base delle risultanze provenienti dalla Polizia di RAGIONE_SOCIALE i movimenti in entrata ed in uscita dall’Italia.
Tali movimenti vengono ricostruiti in ricorso con la seguente esposizione:
2011 ha lasciato l’Italia per recarsi in Albania dal 6.6.2011 al 12.6.2011 (pp.7/3 e 50/16 doc.6) e dal 9.8.2011 al 27.8.2011 (pp.26/11 e 50/16 doc. 6) per un totale circa di 24 gg.
· 2012 ha lasciato l’Italia per recarsi in Albania il 29 giugno per fare ritorno in
Italia il 30 agosto (rispettivamente pp.7/3 e 50/16 doc.6) per un totale circa di 60 gg.
· Nel 2013 ha lasciato l’Italia per andare in Albania dal 21.4.2013 al 27.4.2013 (pp.3/1 e 11/5 doc.6) e di nuovo dal 5.7.2013 all’11.9.2013 (pp.8/4 e 50/16, doc.6) per un totale di circa 72 gg.
· Nel 2014 ha lasciato l’Italia per andare in Albania dal 2.8.2014 al 17.8.2014 (pp.10/5 e 48/15 doc.6) per un totale di 15 giorni.
· Nel 2015 ha lasciato l’Italia dal 18.2.2015 al 22.2 2015 (pp.10/5 e 11/5 del doc.6) e di nuovo dal 13.7.2015 all’11.9.2015 (pp.27/11 e 5/2 doc.6) per un totale di circa 62 gg.
Nel 2016 ha lasciato l’Italia dal 21.7.2016 al 23.8.2016 (pp.9/4 e 46/14 del doc.6) e di nuovo dal 14.12.2016 al 17.12.2016 (pp.11/5 e 7/3 del doc.6) per un totale di circa 35 gg.
Nel 2017 ha lasciato l’Italia dal 16.2.2017 al 19.2.2017 (pp. 27/11 e 9/4 del doc.6) e dal 5.8.2017 al 15.8.2017 (pp.9/4 e 13/6 del doc.6) per un toale di 14 gg.
· Nel 2018 ha lasciato l’Italia dal 5.8.2018 all’11.9.2018 (pp.49/15 e 13/6 del doc.6) e di nuovo dal 18.10.2018 al 27.10.2018 per la sepoltura della salma del marito, deceduto in data 13.10.2018 (pp. 20/9 e 16/8) per un totale di circa 45 giorni. 2 Di seguito sono indicate le pagine (pp.) del passaporto e la corrispondente pagina della scansione dei docc. 6 e 7 in cui sono riportati i timbri di ingresso e uscita.
· Nel 2019 ha lasciato l’Italia dal 15.4.2019 al 20.4.2019 (entrambe le date a p.9/4 del doc.6) e poi dal 10.7.2019 al 29.8.2019 (pp.3/1 e 13/6 del doc.6) e ancora dal 16.10.2019 al 21.10.2019 (p.4/10 e 22/10, doc.6) per circa 60 giorni.
· Nel 2020 non ha lasciato l’Italia ed è stata operata a settembre al ginocchio sinistro (doc.8, documentazione sanitaria)
· Nel 2021 ha lasciato l’Italia per circa 21 giorni ad agosto (v. passaporto
rilasciato nel 2020 dal Consolato dell’Albania a Milano doc.7)
· Nel 2022 non ha lasciato l’Italia ed è stata operata a maggio al ginocchio destro (doc.8).
· Nel 2023 ha lasciato l’Italia per circa 22 giorni dal 20.7.2023 all’11.8.2023 (sempre doc.7)
Il totale dei giorni di assenza dall’Italia dal 2011 al 2023 risulta essere pari a 430 giorni dal 2011 al 2023 e circa 325 giorni nel decennio 2013-2022.
(CFR pagg 4-5- del ricorso introduttivo).
A fronte delle precise allegazioni di parte ricorrente circa il rispetto delle disposizioni della circolare 131/22 dell’ , l’Istituto previdenziale si è limitato a concludere che la continuità era stata interrotta dal 07/09/2015 per assenza superiore ai 6 mesi continuativi e dal 15/07/2017 per assenze complessivamente superiori ai 10 mesi nell’arco di 5 anni , depositando, tuttavia in allegato al ricorso a riprova di quanto affermato solo un brogliaccio intitolato ‘ timbri e situazione sanitaria sintesi ‘ privo dell’indicazione di provenienza e riportante date ed eventi del tutto privi di documentazione di supporto.
La circolare n. 131/22 d ell’ ha stabilito che ‘ le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessit à di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi ‘.
Dall’esame dei passaporti della sig .ra emerge che ella non si sia mai assentata dal suolo italiano per sei mesi consecutivi o che si sia assentata per dieci mesi in un quinquennio essendovi per quanto riguarda l’anno 2015 un timbro del 11.9.2015 di ingresso a Malpensa interruttivo del periodo di sei mesi continuativi indicati dall’ e contrariamente a quanto dedotto dall’Istituto le assenze della
ricorrente dal suolo italiano dal 2017 risultano essere 162.
Accertata la sussistenza di tutti i requisiti per la prestazione in esame, va riconosciuto il diritto della ricorrente alla fruizione dell’assegno sociale a partire dalla data della domanda presentata (e quindi dall’1.9.2023) con conseguente condanna dell’ al pagamento di quanto dovuto a titolo di assegno sociale, dedotto quanto percepito a titolo di pensione dall’Albania .
In particolare, il totale dovuto a dicembre 2024 può essere così calcolato:
2023 503,27 x 4 + 4/12 = 2.013,08 + 167,75 – 759,23 = 1.421,60 euro
2024 534,41x 13= 6.947,33 2.325,84 = 4.621,49 euro
Per un totale complessivo a dicembre 2024 di euro 6.043,09.
Spettano gli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all’insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
accerta il diritto della parte ricorrente all’assegno sociale dal 1. 9.23 al 31.12.24 e condanna l’ al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei maturati e non corrisposti dell’assegno sociale, a decorrere dal 1. 9.2023 al 31.12.24, pari ad euro 6.043,09 oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all’insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo;
condanna inoltre l’ al pagamento delle spese processuali , che liquida in complessivi €.1. 889,00 oltre spese generali, I.V.A. e cpa, con distrazione ai procuratori anticipatari.
IL GIUDICE DEL LAVORO NOME COGNOME