Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10450 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 10450 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso 28449-2021 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/12/2023
PU
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 940/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2021 R.G.N. 1422/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
R.G. 28449/21
Svolgimento del processo
Con sentenza del giorno 7.5.2021 n. 940, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame proposto da NOME avverso la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva rigettato la domanda volta ad accertare il suo diritto alla corresponsione dell ‘assegno sociale e la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione dei relativi ratei.
Il tribunale ha respinto la domanda perché la richiedente non aveva assolto l’onere probatorio volto a documentare il soggiorno continuativo in Italia per almeno 10 anni, previsto dall’art. 20 comma 10 del DL n. 112/08, conv. in l. n. 113/08.
La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha accertato che pur tenendo conto della certificazione rilasciata dalla Questura di Roma, restava il fatto che in data 12.1.2007, l’appellante era stata iscritta all’anagrafe del comune di Rom a, proveniente dall’URSS ( sic ), come verificato dal tribunale e non specificamente contestato dalla NOME: quindi, la Corte del merito ne ha desunto che prima di quella data, essa era tornata in URSS e solo a gennaio 2007 era tornata a Roma, sicché alla data della presentazione della domanda amministrativa (12.9.2016), la richiedente non
possedeva il requisito del soggiorno continuativo in Italia, per almeno dieci anni.
Avverso tale sentenza, NOME ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. Il PG ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il Collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Motivi della decisione
Con il motivo di ricorso, la ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’appello non aveva ritenuto che la stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento, sempre che la persona vi ritorni quando è possibile, e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali: lamenta la ricorrente come un allontanamento di meno di tre mesi non possa far ritenere che non si era mantenuta la residenza sul territorio della Repubblica, atteso che ivi era rimasto il centro delle proprie relazioni sociali e familiari, in particolare quelle con la figlia.
La ricorrente solleva, inoltre, la questione pregiudiziale comunitaria, ex art. 267 TFUE, sia perché il requisito dei dieci anni continuativi di residenza in Italia si prospetta come discriminatorio perché più facilmente soddisfatto dai cittadini italiani, rispetto agli stranieri e sia perché la normativa nazionale in materia di prestazioni di sicurezza sociale (i.e. assegno sociale) avrebbe dovuto interpretarsi, alla luce della direttiva 2011/98/UE, che osta ad una normativa nazionale in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengano presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico, in relazione alla citata direttiva (nello specifico la figlia radicata in Italia), ovvero, alla luce della citata normativa europea, la ricorrente si chiede se sussistano i requisiti per il godimento della prestazione in caso di allontanamento dal territorio nazionale per un periodo inferiore a tre mesi.
Il motivo è inammissibile, in primo luogo, perché vi è commistione delle censure in fatto e diritto che non sono in alcun modo enucleate, così che viene demandato a questa Corte il compito d’individuare quali siano le effettive doglianze, rispetto a una vicenda di cui la ricorrente non condivide la decisione.
In secondo luogo, della questione dell’allontanamento della ricorrente per un periodo inferiore a tre mesi dal territorio nazionale, non vi è traccia nei gradi di merito, né la ricorrente ha riportato dove e quando la stessa abbia sollevato, in precedenza, analoga questione. Inoltre, la ricorrente non si confronta con la ratio decidendi espressa dalla Corte del merito della mancanza di continuità del soggiorno in Italia per il prescritto periodo di dieci anni, infatti, vi è un difetto di prova che tale continuità vi sia effettivamente stata. Infine, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è inammissibile, in quanto nella sua argomentazione, la ricorrente richiama questioni che si sono poste in tema di assegno del nucleo familiare (ben differenti rispetto alle questioni dell’assegno sociale, oggetto di controversia), infatti, nella presente fattispecie non rilevano i familiari, ma rileva la posizione della ricorrente che non ha dimostrato la continuità dei dieci anni di soggiorno. Ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., non si fa luogo alla liquidazione delle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art.
ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del