Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31229 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31229 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23605/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura a margine del ricorso,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso,
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MESSINA n.371/2019 depositata il 14.5.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.11.2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel corso dei lavori di ristrutturazione della sua farmacia e del suo appartamento da parte di COGNOME NOME, COGNOME NOME manifestava interesse ad acquistare parte delle quote di una società dello RAGIONE_SOCIALE con sede in Romania, e poiché lo COGNOME era all’epoca impegnato all’estero, versava l’importo complessivo di € 110.000,00 con assegni di conto corrente intestati a COGNOME NOME, moglie dello COGNOME, affinché lo riversasse al marito.
Successivamente la RAGIONE_SOCIALE decideva di recedere dalle sue intenzioni di acquisto della società, chiedendo quindi alla COGNOME la restituzione della somma versatale, e poiché quest’ultima non disponeva della somma nell’immediato, le parti avevano raggiunto l’intesa verbale che, a fronte dell’immediato rimborso alla RAGIONE_SOCIALE di €10.000,00 con assegno bancario tratto sul conto corrente della COGNOME n. 57640866 presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, la restituzione del residuo importo di € 100.000,00 sarebbe stata postergata nel tempo e garantita da quattro assegni bancari di €25.000,00 ciascuno tratti sul medesimo conto, recanti la scadenza del 31.12.2006.
Malgrado la postergazione di tali assegni, il 29.6.2005 il legale della RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto alla RAGIONE_SOCIALE di pagare entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata l’importo di €135.231,78 (erroneamente comprensivo anche dei 10.000,00 euro già pagati
dalla COGNOME, oltre che degli interessi maturati), con avvertimento che in difetto avrebbe azionato gli assegni ricevuti in garanzia.
Dal momento che la COGNOME, che aveva visto traditi i cordiali rapporti fino a quel momento intrattenuti con la COGNOME e che aveva fatto affidamento sui termini di scadenza degli assegni post -datati, non aveva la possibilità di pagare l’importo di € 135.231,78, di gran lunga superiore all’importo ancora da restituire di € 100.000,00, la RAGIONE_SOCIALE aveva presentato all’incasso i quattro assegni post -datati a suo tempo ricevuti, e la Banca Agricola Popolare di Ragusa in data 11.8.2005 aveva inviato alla COGNOME il preavviso di revoca per mancanza di provvista in relazione a tali assegni.
Per evitare il protesto di tali assegni previo richiamo dei titoli da parte della RAGIONE_SOCIALE e per evitare l’inserzione del suo nominativo nel registro informatico dei protesti, la COGNOME, che era anche amministratrice di una società, i cui conti sarebbero stati chiusi in caso di suo protesto, era stata costretta a firmare la scrittura privata del 10.8.2005, con la quale aveva riconosciuto un proprio debito verso la RAGIONE_SOCIALE per € 125.231,78, con interessi al tasso convenzionale dell’8%, ed a rilasciare alla COGNOME a garanzia un ulteriore assegno bancario post -datato n.60685764 -09 per l’importo di € 125.231,78 con scadenza 30.10.2005.
Nell’imminenza di tale scadenza la COGNOME il 3.10.2005 chiedeva al Tribunale di Patti un provvedimento d’urgenza per inibire alla RAGIONE_SOCIALE, o a chiunque lo detenesse, la negoziazione dell’assegno bancario di € 125.231,78 ed ottenerne il deposito, o la consegna ad un custode, ma la richiesta, contrastata dalla RAGIONE_SOCIALE, veniva rigettata con ordinanza del 23.11.2005.
Nelle more la RAGIONE_SOCIALE presentava all’incasso l’assegno post -datato di €125.231,78 con scadenza 30.10.2005, ed avvedutasi dell’errore commesso in sede di stipulazione della scrittura privata del 10.8.2005 e di emissione dell’assegno post -datato con scadenza 30.10.2005 e comunicatolo alla COGNOME, in data 1.12.2005
notificava precetto alla COGNOME per la somma ancora dovutale per sorte ed interessi, detratto l’acconto ricevuto.
A seguito di protesto dell’assegno bancario post -datato n.60685764 -09, la COGNOME pagava la somma precettata facendo ricorso a prestiti di terzi ed otteneva la riconsegna del suddetto assegno, per cui in sede di reclamo cautelare avverso il rigetto del provvedimento d’urgenza inibitorio, il Tribunale di Patti con ordinanza del 10/17.7.2006 dichiarava cessata la materia del contendere, compensava per metà le spese processuali e condannava la COGNOME al pagamento della residua metà.
Con atto di citazione COGNOME NOME introduceva quindi davanti al Tribunale di Patti il giudizio di merito nei confronti di COGNOME NOME, chiedendo l’annullamento per violenza morale della scrittura privata del 10.8.2005, oltre che dell’assegno bancario post -datato da lei rilasciato in garanzia in favore della RAGIONE_SOCIALE n.60685764 -09 per l’importo di € 125.231,78, assumendo che era stata costretta a sottoscriverli ed a riconoscere un ulteriore suo debito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per € 25.231,78 a titolo di interessi al tasso dell’8%, prima non dovuti, sotto la minaccia della COGNOME di azionare, prima della loro scadenza, i quattro assegni post -datati, di € 25.000,00 ciascuno, che in precedenza le erano stati dati dalla COGNOME in garanzia, per evitare il protesto e la segnalazione del suo nominativo alla centrale rischi. Con l’atto introduttivo la COGNOME chiedeva altresì la condanna della RAGIONE_SOCIALE alla restituzione dell’importo di € 25.231,78 oltre accessori ed al risarcimento dei danni da lei subiti.
La RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio di merito chiedendo il rigetto delle domande avversarie, sostenendo che aveva solo preteso il pagamento di quanto dovutole in restituzione dalla COGNOME per sorte capitale e per interessi convenzionali, portando all’incasso gli assegni post -datati che aveva ricevuto in garanzia in quanto il patto di post datazione di titoli di credito, per natura destinati alla libera
circolazione, era nullo ed improduttivo di effetti giuridici, per cui gli assegni stessi ben potevano essere bancati prima della loro scadenza.
Il Tribunale di Patti con la sentenza n. 250/2011 rigettava le domande di annullamento, restituzione e risarcimento danni avanzate dalla COGNOME, ritenendo che la consegna dei quattro assegni post datati per complessivi €100.000,00 e la scrittura privata del 10.8.2005 di dilazione dei pagamenti non erano significativi di una rinuncia agli interessi da parte della RAGIONE_SOCIALE, e che non essendo peraltro contestata la misura degli interessi pattuiti (8%), l’immediata presentazione all’incasso degli assegni post datati doveva considerarsi attività pienamente legittima.
Avverso tale sentenza proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE, sostenendo che l’ammissione della difesa della COGNOME circa la natura novativa della scrittura privata del 10.8.2005, valevole come confessione giudiziale, era la prova che in precedenza le parti non avessero pattuito alcun interesse, come confermato dalla mancata inclusione degli interessi nei primi quattro assegni post -datati consegnati alla COGNOME, e che la maggiorazione pretesa dalla COGNOME con la scrittura privata del 10.8.2005 di € 25.231,78 rispetto al debito restitutorio della sorte capitale di € 100.000,00, era una somma non dovuta dalla COGNOME, esorbitante e spropositata rispetto a quella che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto ottenere incassando gli assegni suddetti, determinata dall’applicazione di interessi superiori al tasso legale, ottenuti con la minaccia di fare protestare gli assegni post -datati che erano stati presentati all’incasso dalla RAGIONE_SOCIALE. Su tali basi la COGNOME aveva insistito in secondo grado per ottenere l’annullamento ex artt. 1435 e 1438 cod. civ. della scrittura privata del 10.8.2005 e dell’assegno post -datato dato in garanzia per €125.231,78.
Si costituiva in secondo grado la COGNOME, chiedendo il rigetto dell’appello e dell’avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Respinta l’istanza di sospensione ex art. 351 c.p.c., la Corte d’Appello di Messina, con la sentenza n. 371/2019 del 22.3/14.5.2019, rigettava l’appello e condannava la COGNOME al pagamento delle spese processuali di secondo grado.
Avverso tale ultima sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a COGNOME NOME il 9.9.2020, COGNOME NOME, affidandosi a due motivi, e resiste la COGNOME con controricorso notificato il 19.10.2020.
La sola COGNOME ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 7.11.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo articolato motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 della Costituzione, 1175 e 1375 cod. civ., nonché degli articoli 1435 e 1438 cod. civ., ed in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 n. 4) c.p.c..
Si duole anzitutto la ricorrente che la Corte d’Appello di Messina abbia ritenuto che l’anticipata presentazione all’incasso dei quattro assegni post -datati di € 25.000,00 ciascuno da parte della COGNOME rispetto alla loro scadenza, pur rappresentando una scorrettezza in termini di rapporto personale tra la COGNOME e la COGNOME, non abbia costituito un illecito giuridico in ragione del fatto che gli assegni bancari sono titoli di credito pagabili a vista, per cui il patto di postadatazione é nullo ed improduttivo di effetti, non avvedendosi che una condotta siffatta era comunque contraria agli obblighi di
buona fede tutelati dagli articoli 2 della Costituzione e dagli articoli 1175 e 1375 cod. civ., che pure erano stati invocati nell’atto di appello, posto che con la minaccia di fare protestare gli assegni post datati la COGNOME aveva abusato del suo diritto di presentarli all’incasso per ottenere un risultato abnorme costituito dal riconoscimento di interessi non dovuti, ed aveva leso l’affidamento riposto dalla COGNOME sul fatto che fosse rispettata la prevista scadenza degli assegni post -datati.
Aggiunge poi la COGNOME, che ricorrendo un abuso del diritto di portare all’incasso gli assegni post -datati di € 25.000,00 ciascuno da parte della COGNOME, la Corte d’Appello di Messina avrebbe dovuto elidere le conseguenze di tale abuso, rappresentate dalla maggiorazione di € 25.231,78 dell’importo della sorte capitale di € 100.000,00 da restituire.
Tale motivo é infondato, in quanto la Corte d’Appello di Messina, evidenziando che l’anticipata negoziazione di un assegno post -datato rispetto alla sua scadenza non può costituire un illecito giuridico in quanto gli assegni bancari sono titoli di credito pagabili a vista, per cui il patto di postdatazione é nullo ed improduttivo di effetti giuridici (vedi in tal senso sulla nullità per mancanza di causa del patto di post -datazione dell’assegno bancario Cass. 29.12.2020 n. 29780; Cass. 24.5.2016 n. 10710), ha implicitamente riconosciuto che nessun affidamento poteva essere riposto dalla COGNOME sul patto di postdatazione viziato da nullità e quindi sulla data di scadenza riportata sugli assegni, e nel contempo ha escluso che la minaccia di portare all’incasso gli assegni post -datati prima della loro scadenza sia servita ad ottenere un risultato abnorme ed abbia costituito un abuso del diritto, avendo le parti pacificamente pattuito ed applicato gli interessi al tasso dell’8% annuo, certamente non usurario, avendo la COGNOME ridotto la sua pretesa restitutoria con la lettera del 13.10.2005 e con l’atto di precetto da € 125.231,78 ad €115.831,23, non avendo di per sé valore di
rinuncia agli interessi sulla somma che la COGNOME doveva restituire alla RAGIONE_SOCIALE la consegna a garanzia dei quattro assegni post -datati per la sola sorte capitale di € 100.000,00, e non potendosi attribuire natura novativa alla scrittura privata del 10.8.2005 sulla base delle dichiarazioni del legale della COGNOME, non aventi valore confessorio, con conseguente permanenza dell’originaria obbligazione di restituzione della sorte capitale corrisposta dalla COGNOME alla COGNOME e degli interessi su di essa maturati.
L’insussistenza dell’abuso del diritto, fa cadere anche la doglianza conseguenziale relativa alla mancata eliminazione della maggiorazione del debito della COGNOME di € 25.231,78, asseritamente frutto di quell’abuso.
Sempre nell’ambito del primo motivo, la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello di Messina nel respingere le domande di annullamento per violenza morale della scrittura privata del 10.8.2005 e dell’assegno post -datato n.60685764 -09 per l’importo di € 125.231,78 con scadenza 30.10.2005, consegnato in garanzia alla COGNOME dalla COGNOME in base a quella scrittura privata, pur avendo correttamente ricostruito in punto di fatto la minaccia, consistente nell’avere la COGNOME portato all’incasso gli assegni post -datati per ottenere la scrittura privata del 10.8.2005 garantita da altro assegno maggiorato degli interessi, abbia utilizzato delle nozioni non corrette degli articoli 1435 e 1438 cod. civ..
In particolare in relazione all’art. 1435 cod. civ. la Corte d’Appello, anziché indagare sul male ingiusto minacciato dalla COGNOME, rappresentato dal protesto degli assegni e dalla conseguente iscrizione del nominativo della COGNOME nel registro informatico dei protesti, si sarebbe concentrata sul vantaggio conseguito dalla COGNOME (maggiorazione del debito di € 25.231,78), ritenendo che non fosse ingiusto ed eccessivo, per essere stati applicati interessi al tasso convenzionale dell’8%, benché l’art. 1435 cod. civ. indicasse il
contratto come annullabile quando chi lo sottoscriveva aveva motivo di esporre sé o i suoi beni ad un male ingiusto e notevole.
In relazione all’art. 1438 cod. civ. la Corte d’Appello, anziché considerare ingiusto il vantaggio che la minaccia di portare all’incasso gli assegni post -datati era volta ad ottenere (il pagamento di € 125.231,78 anziché di €100.000,00) perché diverso da quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto (in tal senso sono state richiamate Cass. n. 20305/2011; Cass. n.17523/2011; Cass. n. 3646/2009; Cass. n. 28260/2005; Cass. n.2325/1994 e Cass. n. 8290/1993), avrebbe ritenuto che ai fini dell’ingiustizia del vantaggio fosse necessaria una radicale sproporzione o divergenza fra l’utilità ricevuta ed il diritto esercitato, e ne avrebbe negato l’esistenza in quanto, pur essendo vero che erano stati contestati gli interessi applicati nella convenzione del 10.8.2005, erano stati pattuiti e correttamente applicati interessi al tasso annuo dell’8%.
La doglianza relativa all’errata applicazione della nozione di contratto annullabile per violenza morale ex art. 1435 cod. civ. é irrilevante, in quanto la Corte d’Appello di Messina, anche se fuorviata dal richiamo fatto dalla appellante alle due ipotesi di annullamento per violenza morale previste dagli articoli 1435 e 1438 cod. civ., ha argomentato anche in ordine all’insussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 1435 cod. civ. per difetto di un vantaggio ingiusto ed eccessivo senza soffermarsi sul profilo del male ingiusto e notevole richiesto da tale norma, in realtà, avendo ricostruito la fattispecie in punto di fatto come minaccia, consistente nell’avere la COGNOME portato all’incasso gli assegni post -datati, esercitando un suo diritto, per ottenere la scrittura privata del 10.8.2005 garantita da altro assegno maggiorato degli interessi, ha riconosciuto l’applicabilità astratta dell’art. 1438 cod. civ., e non l’applicabilità astratta dell’art. 1435 cod civ..
Quando infatti la minaccia di esercitare un diritto (nella specie il diritto di presentare immediatamente all’incasso gli assegni post -datati di € 25.000,00 ciascuno) sia diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, la norma applicabile alla domanda di annullamento é l’art. 1438 cod. civ., mentre quando la violenza morale, intesa come prospettazione di un male ingiusto volta a coartare la volontà del soggetto passivo, non consista nell’esercizio di un diritto, la norma applicabile alla domanda di annullamento é l’art. 1435 cod. civ. (vedi in tal senso Cass. n. 324/2003).
La doglianza relativa all’errata nozione utilizzata dalla Corte d’Appello di Messina nel fare applicazione alla fattispecie concreta accertata dell’art. 1438 cod. civ., é invece infondata, in quanto la stessa si é attenuta alla nozione di ‘vantaggio ingiusto ‘ dell’art. 1438 cod. civ. comunemente utilizzata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale ‘ la violenza, quando si concreta nella minaccia di far valere un diritto, può assurgere a causa invalidante del contratto, ai sensi dell’art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire vantaggi ingiusti, il che si verifica nel caso in cui il fine ultimo perseguito dal suo autore consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme o diverso da quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all’oggetto di quest’ultimo ‘ (Cass. 17.5.2018 n. 12132; Cass. n. 20305/2015; Cass. n.28260/2005; Cass. n. 6191/1984).
La Corte d’Appello di Messina, infatti, ha escluso che si sia verificata per effetto della legittima presentazione all’incasso degli assegni post -datati da parte della COGNOME una radicale sproporzione o divergenza tra la diversa utilità ricevuta ed il diritto esercitato, perché pur essendo stati contestati gli interessi applicati alla convenzione, non é stato provato che sia stato applicato un tasso usurario, essendo stato viceversa correttamente pattuito ed applicato un tasso dell’8% annuo.
Occorre poi rammentare che la valutazione, alla stregua del materiale probatorio, della sussistenza della minaccia di un male ingiusto e della sua efficacia a coartare la volontà di una persona, ossia del rapporto di causalità tra la minaccia e il compimento dell’atto impugnato, costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, come nella specie, risolvendosi il denunciato vizio motivazionale in una difforme valutazione delle risultanze processuali (Cass. 11.8.2016 n. 17012; Cass. n. 3388 del 2007; Cass. n.13035/2003; Cass. n. 999/2003; Cass. n.9946/1996; Cass. n. 368/1984).
Col secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1284 cod. civ., nonché in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 n. 4) c.p.c..
Sostiene la ricorrente che la Corte d’Appello di Messina abbia ritenuto correttamente applicato dalle parti il tasso convenzionale dell’8% indicato nella scrittura privata del 10.8.2005, senza però compiere alcuna indagine sulla natura e sulla decorrenza degli interessi richiesti dalla RAGIONE_SOCIALE, e senza spiegare l’iter logico attraverso il quale sarebbe pervenuta alla sua conclusione di considerare l’importo aggiuntivo di € 25.231,78 rispetto alla sorte capitale di €100.000,00, come non sproporzionato e divergente rispetto al diritto esercitato.
In realtà la Corte d’Appello di Messina, dovendo pronunciarsi su una domanda di annullamento ex art. 1438 cod. civ. della scrittura privata del 10.8.2005, e del conseguente assegno post -datato in garanzia di €125.231,78, con scadenza 30.10.2005, sottoscritti dalla COGNOME, ha fornito una sufficiente motivazione per escludere che la RAGIONE_SOCIALE attraverso l’esercizio del suo diritto di portare anticipatamente all’incasso i quattro assegni post -datati, di
€25.000,00 ciascuno, con scadenza 31.12.2006, ed attraverso la costrizione morale della COGNOME a firmare la scrittura privata del 10.8.2005 e l’assegno post -datato a garanzia per € 125.231,78 per evitare il protesto e l’iscrizione del suo nominativo nel registro informatico dei protesti, abbia conseguito un ingiusto vantaggio, inteso come vantaggio diverso e sproporzionato rispetto al diritto fatto valere.
La Corte, infatti, ha tenuto conto che le parti pacificamente hanno pattuito ed applicato un tasso di interesse convenzionale dell’8%, anche considerando le successive riduzioni della maggiorazione della sorte capitale da restituire per gli interessi, pretese della COGNOME, da € 25.231,78 ad € 15.831,23, e che la somma che la COGNOME doveva restituire alla COGNOME era già prima della presentazione all’incasso degli assegni post -datati produttiva di interessi, non essendo stata provata la natura novativa della scrittura privata del 10.8.2005.
La Corte d’Appello non era chiamata ad effettuare un conteggio preciso degli interessi dovuti rispetto alle date di insorgenza del credito restitutorio della COGNOME, neppure indicate dalla COGNOME, né a qualificare gli interessi come corrispettivi, compensativi, o moratori, contando solo il fatto che la loro misura fosse stata pattuita convenzionalmente dalle parti ad un tasso (8%) non usurario e non sproporzionato rispetto agli interessi legali comunque dovuti sulla sorte capitale da restituire.
In ogni caso per censurare la mancata considerazione della decorrenza degli interessi in questione e della loro natura, nonché del fatto che le pretese relative alla maggiorazione della sorte capitale erano state ridotte dalla COGNOME solo in un momento successivo a quello della sottoscrizione della scrittura privata del 10.8.2005 e del conseguente assegno post -datato in garanzia di €125.231,78, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe semmai dovuto invocare il vizio dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., e non la nullità della
sentenza ex art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 132 n. 4) c.p.c., ma non l’ha fatto perché, essendo intervenuta una doppia pronuncia conforme di rigetto della sua domanda di annullamento contrattuale in primo ed in secondo grado, sarebbe incappata nell’inammissibilità del ricorso ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c..
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso e condanna COGNOME NOME al pagamento in favore di COGNOME NOME delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese vive ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Visto l’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.11.2023