Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26913 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 26913 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1479-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, SECONDO NADIA, SPAGNOLO TIZIANA, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrenti –
nonché contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
DEL QUARTO NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME,
Oggetto
PUBBLICO
IMPIEGO DIFFERENZE RETRIBUTIVE
RICONOSCIMENTO ASSICURAZIONE SANITARIA INTEGRATIVA
R.G.N. 1479/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/06/2025
CC
COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 211/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 11/11/2022 R.G.N. 43/2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Gli odierni ricorrenti, già dipendenti RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato hanno agito per ottenere l’integrale conservazione del trattamento economico fruito al momento del trasferimento ex lege alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE, in data 30.9.2012, ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011.
La Corte di Appello di Genova, in sede di rinvio, ha ritenuto fondato l’appello accertando la natura di retribuzione ‘ fissa e continuativa ‘ di alcuni emolumenti rientranti nel trattamento economico percepito dagli appellanti nel corso del rapporto di lavoro con RAGIONE_SOCIALE ed ha dichiarato il loro diritto a vedersi computare nell’importo l’assegno personale riassorbibile (AP), loro spettante a seguito del passaggio (nel settembre 2012) alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE (MIT), ai sensi dell’art. 36 comma 5 D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011, il premio di produzione, l’indennità di zona, l’indennità di risch io, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE integrativa, con conseguente condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze dovute a tale titolo.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE con un motivo (che riguarda solo la voce ‘ RAGIONE_SOCIALE
Sanitaria integrativa’) cui resistono con tre separati controricorsi gli originari ricorrenti.
COGNOME e altri 5 dipendenti, difesi dall’AVV_NOTAIO, hanno depositato rinuncia al controricorso e chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere nei loro confronti con successivo deposito di memoria illustrativa.
L’amministrazione ha altresì depositato memoria opponendosi alla richiesta di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che il ricorso è stato notificato al Bandelloni ai soli fini di litis denuntiatio, atteso che il medesimo si era limitato a chiedere, con decorrenza dal 1.10.2012, l’assegno stipendiale comprensivo del premio di produzione, dell’indennità di funzione, dell’indennità di zona e rimborso dell’indennità di zona, dell’indennità di rischio e dell’indennità maneggio valori con condanna del RAGIONE_SOCIALE Sostenibili al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze dovute a tale titolo, oltre interessi legali decorrenti dalle singole maturazioni al saldo, senza alcuna richiesta inerente alla RAGIONE_SOCIALE integrativa.
Pertanto, il presente ricorso spiccato contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili è stato notificato al mero scopo di ” litis denuntiatio “, non essendo il Bandelloni contraddittore del ricorrente, rimanendo totalmente indifferente all’esito RAGIONE_SOCIALE lite avente ad oggetto una domanda da lui non proposta.
Tale profilo consente al Collegio di non pronunciarsi sulle spese del presente giudizio di legittimità. (Cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8491 del 24/03/2023 secondo cui ‘In tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, ove venga proposto
ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di ” litis denuntiatio “, non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all’esito RAGIONE_SOCIALE lite.’).
Con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 5. D.l. n. 98/2011 conv. In Legge 111/2011, degli artt. 48, co 7 e 77 CCNL RAGIONE_SOCIALE 2002/2005, dell’art. 3 Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Ad avviso del RAGIONE_SOCIALE la Corte distrettuale avrebbe errato nel considerare la copertura assicurativa beneficiata in RAGIONE_SOCIALE quale emolumento retributivo.
2.1 Il motivo è fondato.
Questa Corte di recente (Cass. 20955/2024) ha ritenuto che non possa essere inclusa nella base di calcolo dell’assegno personale il controvalore RAGIONE_SOCIALE polizza RAGIONE_SOCIALE. Si è affermato che «con il trasferimento dei dipendenti al RAGIONE_SOCIALE, il versamento del premio da parte di RAGIONE_SOCIALE non ha più ragion d’essere per la cessazione del rapporto assicurativo, la funzione del quale è assorbita dall’analogo beneficio di cui la lavoratrice può godere per il futuro, in quanto dipendente ministeriale, tramite la RAGIONE_SOCIALE. Non si tratta quindi di negare la funzione retributiva del pagamento del premio assicurativo (sulla quale, v. Cass. n. 16636/2012), bensì, da un lato, di dare valore al fatto che quel pagamento è logicamente condizionato alla vigenza RAGIONE_SOCIALE polizza e, dall’altro lato, di riconoscere che il mantenimento alla lavoratrice di quel valore economico mentre ella gode di altra e diversa
copertura assicurativa trascende la funzione dell’assegno ad personam, che è quella di evitare la reformatio in peius del trattamento economico in occasione e a causa del trasferimento» ( Cass. n. 22626/2023).
Tale profilo risulta pertanto dirimente di ogni questione e comporta l’accoglimento del ricorso.
E’ priva di pregio la istanza proposta nella memoria da alcuni controricorrenti che hanno rinunciato al controricorso di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, permanendo l’interesse dell’amministrazione all’accoglimento del ricorso proposto nei confronti di numerosi altri dipendenti che non hanno formalmente rinunciato al controricorso.
In conclusione, il ricorso va accolto con decisione nel merito e conseguente rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda proposta dagli originari ricorrenti intesa alla inclusione nell’assegno personale del valore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Si conferma la statuizione sulle spese del giudizio di merito e quanto al giudizio di legittimità, si dispone la compensazione quanto ai controricorrenti rinuncianti in considerazione del loro comportamento processuale, nonchè anche con riferimento ai restanti originari ricorrenti, attesa la recente pronuncia di questa Corte intervenuta solo nelle more del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. RAGIONE_SOCIALE in parte qua la sentenza impugnata limitatamente all’inclusione nell’assegno personale del valore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e decidendo nel merito rigetta la domanda degli originari ricorrenti intesa all’inclusione nell’assegno personale del valore dell’assicurazio ne RAGIONE_SOCIALE.
Conferma le statuizioni in ordine alle spese del merito e compensa integralmente quelle del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione in data 6 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME