Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26913 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 26913  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1479-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, SECONDO NADIA, SPAGNOLO TIZIANA,  COGNOME  NOME,  tutti  rappresentati  e  difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrenti –
nonché contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
DEL  QUARTO  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME,
Oggetto
PUBBLICO
IMPIEGO DIFFERENZE RETRIBUTIVE
RICONOSCIMENTO ASSICURAZIONE SANITARIA INTEGRATIVA
R.G.N. 1479/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/06/2025
CC
COGNOME  NOME,  nella qualità di eredi  di  COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 211/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 11/11/2022 R.G.N. 43/2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
 Gli  odierni  ricorrenti,  già  dipendenti  RAGIONE_SOCIALE  a  tempo indeterminato hanno agito per ottenere l’integrale conservazione del trattamento economico fruito al momento del  trasferimento ex lege alle  dipendenze  del  RAGIONE_SOCIALE,  in data 30.9.2012, ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011.
La Corte di Appello di Genova, in sede di rinvio, ha ritenuto fondato l’appello accertando la natura di retribuzione ‘ fissa e continuativa ‘ di alcuni emolumenti rientranti nel trattamento economico percepito dagli appellanti nel corso del rapporto di lavoro con RAGIONE_SOCIALE ed ha dichiarato il loro diritto a vedersi computare nell’importo l’assegno personale riassorbibile (AP), loro spettante a seguito del passaggio (nel settembre 2012) alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE (MIT), ai sensi dell’art. 36 comma 5 D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011, il premio di produzione, l’indennità di zona, l’indennità di risch io, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE integrativa, con conseguente condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze dovute a tale titolo.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE con  un  motivo  (che  riguarda  solo  la  voce  ‘ RAGIONE_SOCIALE
Sanitaria integrativa’) cui resistono con tre separati controricorsi gli originari ricorrenti.
COGNOME  e  altri  5  dipendenti,  difesi  dall’AVV_NOTAIO, hanno depositato rinuncia al controricorso e chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere nei loro confronti con successivo deposito di memoria illustrativa.
L’amministrazione ha altresì depositato memoria opponendosi  alla  richiesta  di  cessazione  RAGIONE_SOCIALE  materia  del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che il ricorso è stato notificato al Bandelloni ai soli fini di litis denuntiatio, atteso che il medesimo si era limitato a chiedere, con decorrenza dal 1.10.2012, l’assegno stipendiale comprensivo del premio di produzione, dell’indennità di funzione, dell’indennità di zona e rimborso dell’indennità di zona, dell’indennità di rischio e dell’indennità maneggio valori con condanna del RAGIONE_SOCIALE Sostenibili al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze dovute a tale titolo, oltre interessi legali decorrenti dalle singole maturazioni al saldo, senza alcuna richiesta inerente alla RAGIONE_SOCIALE integrativa.
Pertanto,  il  presente  ricorso  spiccato  contro  una  sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili è stato notificato al mero scopo di ” litis denuntiatio “, non essendo il Bandelloni contraddittore del ricorrente, rimanendo totalmente indifferente all’esito RAGIONE_SOCIALE lite avente ad oggetto una domanda da lui non proposta.
Tale  profilo  consente  al  Collegio  di  non  pronunciarsi  sulle spese del presente giudizio di legittimità. (Cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8491 del 24/03/2023 secondo cui ‘In tema di liquidazione  RAGIONE_SOCIALE  spese  processuali,  ove  venga  proposto
ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le  spese  sostenute  dal  controricorrente  al  quale  sia  stato notificato il ricorso al mero scopo di ” litis denuntiatio “, non essendo  questi  contraddittore  del  ricorrente  e  rimanendo indifferente all’esito RAGIONE_SOCIALE lite.’).
Con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa  applicazione  dell’art.  36,  comma  5.  D.l.  n.  98/2011 conv. In Legge 111/2011, degli artt. 48, co 7 e 77 CCNL RAGIONE_SOCIALE 2002/2005, dell’art. 3 Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Ad avviso del RAGIONE_SOCIALE la Corte distrettuale avrebbe errato nel considerare la copertura assicurativa beneficiata in RAGIONE_SOCIALE quale emolumento retributivo.
2.1 Il motivo è fondato.
Questa Corte di recente (Cass. 20955/2024) ha ritenuto che non possa essere inclusa nella base di calcolo dell’assegno personale il controvalore RAGIONE_SOCIALE polizza RAGIONE_SOCIALE. Si è affermato che «con il trasferimento dei dipendenti al RAGIONE_SOCIALE, il versamento del premio da parte di RAGIONE_SOCIALE non ha più ragion d’essere per la cessazione del rapporto assicurativo, la funzione del quale è assorbita dall’analogo beneficio di cui la lavoratrice può godere per il futuro, in quanto dipendente ministeriale, tramite la RAGIONE_SOCIALE. Non si tratta quindi di negare la funzione retributiva del pagamento del premio assicurativo (sulla quale, v. Cass. n. 16636/2012), bensì, da un lato, di dare valore al fatto che quel pagamento è logicamente condizionato alla vigenza RAGIONE_SOCIALE polizza e, dall’altro lato, di riconoscere che il mantenimento alla lavoratrice di quel valore economico mentre ella gode di altra e diversa
copertura assicurativa trascende la funzione dell’assegno ad personam, che è quella di evitare la reformatio in peius del trattamento economico in occasione e a causa del trasferimento» ( Cass. n. 22626/2023).
Tale  profilo  risulta  pertanto  dirimente  di  ogni  questione  e comporta l’accoglimento del ricorso.
E’ priva di pregio la istanza proposta nella memoria da alcuni controricorrenti  che  hanno  rinunciato  al  controricorso  di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, permanendo l’interesse  dell’amministrazione  all’accoglimento  del  ricorso proposto nei confronti di numerosi altri dipendenti che non hanno formalmente rinunciato al controricorso.
In conclusione, il ricorso va accolto con decisione nel merito e conseguente rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda proposta dagli originari ricorrenti  intesa  alla  inclusione  nell’assegno  personale  del valore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Si conferma la statuizione sulle spese del giudizio di merito e quanto al giudizio di legittimità, si dispone la compensazione quanto  ai  controricorrenti  rinuncianti  in  considerazione  del loro comportamento processuale, nonchè anche con riferimento ai restanti originari ricorrenti, attesa la recente pronuncia  di  questa  Corte  intervenuta  solo  nelle  more  del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. RAGIONE_SOCIALE in parte qua la sentenza impugnata limitatamente all’inclusione nell’assegno personale del valore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e decidendo nel merito rigetta la domanda degli originari ricorrenti intesa all’inclusione nell’assegno personale del valore dell’assicurazio ne RAGIONE_SOCIALE.
Conferma  le  statuizioni  in  ordine  alle  spese  del  merito  e compensa integralmente quelle del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione in data 6 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME