Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12100 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 12100 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso 12202-2024 proposto da:
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce a l controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-controricorrente –
R.G.N. 12202/2024
COGNOME
Rep.
P.U. 14/1/2025
7/07/2022 giurisdizione Assegno per il nucleo familiare. Requisito reddituale. Prova.
per la cassazione della sentenza n. 230 del 2024 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 17 aprile 2024 (R.G.N. 377/2022).
Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udita, per il ricorrente , l’avvocat a NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Udita , per il controricorrente, l’avvocat a NOME COGNOME in sostituzione, per delega verbale, dell’avvocato NOME COGNOME che ha ribadito le conclusioni del controricorso.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 230 del 2024, depositata il 17 aprile 2024, la Corte d’appello di Firenze ha accolto il gravame del signor NOME COGNOMEsecondo la grafia desumibile dal controricorso e dalla procura) e, in riforma dell’ordinanza del Tribunale della medesima sede, ha accertato il carattere discriminatorio del mancato riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare e ha condannato l’INPS a corrispondere la prestazione, con accessori di legge.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che l’oggetto del giudizio verte sull’accertamento della discriminazione e sulla rimozione degli effetti, consistenti nel diniego de ll’ assegno per il nucleo familiare.
La prestazione in esame presuppone anche la prova dei redditi dei familiari e, su tutti gli elementi costitutivi del diritto dedotto in causa, sono stati acquisiti riscontri documentali adeguati.
-L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, articolando due motivi d’impugnazione.
-Il signor NOME COGNOME resiste con controricorso.
-I l ricorso è stato fissato all’udienza pubblica del 14 gennaio 2025.
-Il Pubblico Ministero, prima dell’udienza, ha depositato una memoria e ha chiesto di rigettare il ricorso.
-Il controricorrente, in prossimità dell’udienza pubblica, ha depositato memoria illustrativa.
-All’udienza, il Pubblico Ministero ha esposto le conclusioni motivate, già rassegnate nella memoria, e i difensori delle parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 2, 9 e 10, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ. e con l’art. 115 cod. proc. civ. , e lamenta che la Corte d’appello di Firenze abbia riconosciuto al signor NOME COGNOME il diritto all’assegno per il nucleo familiare, in difetto di prova dei requisiti reddituali, con riferimento al nucleo familiare, requisiti che integrano elemento costitutivo della prestazione richiesta.
1.1. -La censura dev’essere disattesa.
1.2. -Il fulcro della ratio decidendi della pronuncia impugnata è nell’affermazione che l’odierno controricorrente ha fornito esaustiva prova dei requisiti della prestazione, anche con riferimento al reddito del nucleo familiare, su cui si appuntano le critiche dell’Istituto.
A tale riguardo, la Corte d’appello di Firenze ha puntualizzato che il richiedente «a dunque documentato, a mezzo del libretto di famiglia tradotto e dell’attestazione consolare, la composizione della propria famiglia, la misura dei redditi dei familiari, la circostanza che egli provvedesse al loro mantenimento, così essendo essi a suo carico alla data della domanda, ha documentato l’esistenza del rapporto di lavoro
e la relativa retribuzione, ha dichiarato al momento della domanda (come allegato specificamente dalla sua difesa e non contestato) di non essere sottoposto né lui né i familiari a imposizione nel paese di origine, così di necessità affermando anche di non avere altri redditi che quelli prodotti in Italia e quindi risultanti da dichiarazioni certamente accessibili per l’istituto. Dichiarazioni rispetto alle quali nulla ha dedotto l’ente di previdenza (come per vero nulla ha specificamente contestato in rela zione all’ulteriore documentazione prodotta), così che non vi è motivo di dubitare che l’ammontare e la composizione dei redditi familiari dell’appellante consenta il riconoscimento del beneficio » (pagina 13 della pronuncia d’appello).
1.3. -Come emerge dalle analitiche osservazioni della sentenza impugnata, che anche il Pubblico Ministero richiama e pone in risalto nelle conclusioni scritte (cfr., in particolare, pagina 2), i giudici d’appello sono giunti all’accoglimento della domanda all’esito di un complesso percorso argomentativo, che s’incardina su una pluralità di elementi.
Lungi dal dispensare l’attore dall’onere della prova o dal reputare ininfluente il requisito del reddito del nucleo familiare, in contrasto con la normativa richiamata a supporto del motivo di ricorso, la Corte di merito ha compiuto un ponderato apprezzamento delle allegazioni e delle risultanze probatorie e, a tal proposito, ha evidenziato che la prova è stata offerta in modo persuasivo dal controricorrente.
In tal senso militano le circostanziate deduzioni addotte a fondamento della domanda , che non sono state scalfite dall’Istituto, e i molteplici riscontri documentali, anche con riferimento al requisito del reddito del nucleo familiare. Da tale requisito è la stessa Corte d’appello di Firenze a riconoscere che non si può in alcun modo prescindere, nel vaglio di fondatezza della pretesa azionata.
1.4. -La parte che rivendica l’assegno per il nucleo familiare ha l’onere di allegare e di provare, con ogni mezzo idoneo, gli elementi
costitutivi del diritto dedotto in causa e a tale onere l’odierno controricorrente ha ottemperato, secondo la puntuale valutazione formulata dai giudici d’appello anche alla stregua della specificità delle allegazioni e della speculare carenza di rituali contestazioni ad opera dell’Istituto .
Contro tale valutazione, che rappresenta il caposaldo della pronuncia impugnata, s’infrangono le censure articolate nel ricorso.
-Con la seconda critica, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, che avrebbe pronunciato ultra petita , decidendo anche in ordine alla spettanza d ell’ assegno, a fronte di una domanda incentrata sull’autorizzazione dell’INPS a ottenere la prestazione in esame.
2.1. -Neppure tale doglianza coglie nel segno.
2.2. -I giudici del gravame hanno identificato l’oggetto del giudizio nell’accertamento della discriminazione e nella rimozione degli effetti che essa ha prodotto.
Tali effetti, in particolare, consistono nel «diniego della prestazione rivendicata, che, in assenza della condotta illecita e quindi ove non fosse stato discriminato, l’assicurato, secondo la sua prospettazione, avrebbe avuto diritto a percepire. Si tratta del resto di una conclusione imposta dai principi, dato che il ricorrente non avrebbe avuto un interesse giuridicamente rilevante a lamentare in giudizio la discriminazione, se essa non avesse leso un suo diritto, precludendogli l’accesso a un bene o a u na prestazione che, in mancanza del fattore di discriminazione, gli sarebbe spettata» (pagina 6 della pronuncia impugnata).
2.3. -La Corte d’appello di Firenze ha rilevato che la richiesta della prestazione non solo è immanente alla domanda di accertamento della discriminazione, ma è stata specificamente formulata nel corso del processo, anche sulla scorta delle difese articolate dal l’Istituto e delle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte
costituzionale, che hanno approfondito la tematica controversa. La delimitazione del tema del decidere si riconnette, dunque, alla puntuale ricognizione del dibattito processuale.
Come rimarca anche il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte (pagina 3), la disamina dei giudici territoriali è corroborata da una motivazione coerente, che non presta il fianco alle censure di lacunosità e di contraddittorietà, formulate con il secondo mezzo.
-Le considerazioni svolte conducono, in ultima analisi, al complessivo rigetto del ricorso.
-Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare complessità delle questioni dibattute, non ancora compiutamente scandagliate con riferimento alle implicazioni sul versante probatorio. Solo di recente, la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare e del suo riconoscimento agli stranieri ha trovato un assetto definitivo, con l’intervento chiarificatore della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte costituzionale .
-L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione