Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9144 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9144 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21222/2021 R.G. proposto da:
INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende, -ricorrenteP.E. COGNOME elettiva mente domiciliato COGNOME in ROMA INDIRIZZO
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettiva mente domiciliata presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende,
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 1101/2021 depositata il 12/02/2021.
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 1533,2023
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio deVITO5r -P .1 ata u 1: t l r icazione 31,03,2023 e t g2§ rale 9144,2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1101/2021, pubblicata l’11/10/2021, ha confermato la decisione di primo grado che, dichiarata, con sentenza non definitiva del 2017, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto, nel 1989 tra P.E.
e l B.D. COGNOME [(unione dalla quale non erano nati figli), aveva, con sentenza definitiva del 2019, posto a carico dell’e marito l’obbligo di corrispondere alla I B.D.Ll’importo mensile di C 200,00, a titolo di assegno divorzile.
I giudici di appello, in particolare, richiamati i principi espressi da Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 18287/2018, hanno respinto il gravame principale del COGNOME P.E. COGNOME (in punto di spettanza dell’assegno divorzile) e quello incidentale della B.D. (i punto di quantum dell’assegno), affermando che: a) non sussisteva la pretesa parità reddituale dedotta dall’appellante, in quanto i reddito mensile (al netto dell’indennizzo per l’uso dell’auto personale) del P.E. dipendente di RAGIONE_SOCIALE Credito con mansioni di Dirigente di Filiale, proprietario di immobili (inclusa la ex casa coniugale), si aggirava, nell’ultimo triennio, intorno agli 3.000,00, mentre quello della B.D. , dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE, non proprietaria di beni immobili (con conseguente esborso di C 300,00 mensili a titolo di canone di locazione), fermava (al netto dell’assegno di mantenimento) a C 2.000,00 circa; b) rilevava, ai fini della funzione compensativo-perequativo dell’assegno divorzile la prova del contributo economico assicurato dalla moglie (non soltanto con l’ordinaria partecipazione dei redditi della stessa al ménage familiare ma anche con la corresponsione di somme, provenienti da accantonamenti personali, riconducibili, non irrazionalmente, a donazioni della famiglia d’origine, come dimostrato dal «transito» nel conto cointestato di C 70.000,00) alle
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opere di ristrutturazione dell’immobile di proprieta de mari, o ala i)ubblicaione 31,012023 adibito a casa coniugale, eseguite nel corso della convivenza matrimoniale, tra il 2000 e il 2001, il cui beneficio «a vantaggio della coppia, in relazione alla durata quasi ventennale del matrimonio» si era «consolidato in capo al marito», proprietario esclusivo dell’immobile; c) la suddivisione per la metà, a momento RAGIONE_SOCIALE separazione, RAGIONE_SOCIALE giacenze esistenti sul conto corrente cointestato, non assumeva «un ruolo compensativo de(initivo», dal momento che tali giacenze erano frutto anche del versamento da parte della moglie, al pari del marito, dello stipendio personale; d) non era dimostrato un peggioramento RAGIONE_SOCIALE condizioni personali dell’ex marito, sia per avere iniziato percepire, da gennaio 2020 sino al 2023, un assegno straordinario di C 1.938,00 mensili, erogato dall’RAGIONE_SOCIALE per il sostegno de lavoratori del credito in esubero, trattandosi di una conseguenza RAGIONE_SOCIALE dimissioni volontarie presentate dal J RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE, frutto anche di valutazione di convenienza, sia per effetto del nuovo nucleo familiare costituito con nuova compagna, il cui reddito di circa C 3.000,00 mensili risultava accreditato sul conto cointestato con i
Avverso la suddetta pronuncia, RAGIONE_SOCIALE. propone ricorso per cassazione, notificato il 29/10/2021, affidato a quattro motivi, ne confronti di NOMERAGIONE_SOCIALE. (che resiste con controricorso, notificato 1 1 11/10/2021).
Ragioni della decisione
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, e art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.5 1.898/1970, per non avere la Cor d’appello valutato correttamente, al momento della decisione, la situazione economica di esso ricorrente (in punto di peggioramento della stessa, avendo egli iniziato a percepire dall’RAGIONE_SOCIALE dall’1/1/2020 e sino alla maturazione dei requisiti per la pensione un assegno straordinario per il sostegno del lavoratori del credito in
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esubero, equiparabile ad una cassa di integrazione s raor m i a nari rem COGNOME U t pubb COGNOME 31,012023 b) con il secondo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p. dell’art.5 1.898/1970 e dell’art.2697 c.c., per avere la Cor d’appello attribuito l’assegno divorzile all’ex coniuge, pur avendo riconosciuto che la stessa disponeva di mezzi adeguati, in difetto di prova del contributo dato alla formazione del patrimonio del ; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.360 n. c.p.c., dell’art.5 1.898/1970, per avere la Corte d’appel riconosciuto la spettanza dell’assegno divorzile all’ex coniuge, sull sola base della verifica RAGIONE_SOCIALE capacità reddituali degli ex coniugi; con il quarto motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’a 1.898/1970 e degli artt. 143, 194 e 2697 c.c., per avere la Cor d’appello attribuito l’assegno divorzile all’ex coniuge, senz considerare che il denaro versato dalla B.D. nel conto cointestato tra i coniugi ed entrato a far parte del patrimonio comune, doveva ritenersi conferito per il soddisfacimento dei bisogni familiari essendo stato utilizzato per le spese di ristrutturazion dell’immobile (sia pure di proprietà esclusiva del J P.E. I), adibito per vent’anni a casa coniugale e del quale non era stato dimostrato l’incremento di valore; e senza considerare altresì che i coniugi avevano suddiviso in parti uguali le giacenze esistenti sul cont cointestato, al momento della cessazione del matrimonio, indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno di essi. P.E.
Le censure, da esaminare unitariamente in quanto connesse, sono fondate, nei sensi di cui in motivazione.
2.1. In ordine ai presupposti dell’assegno divorzile, questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) «il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della l.
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n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO de((‘ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procuramelik492-ton ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prim parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa RAGIONE_SOCIALE condizioni economicopatrimoniali RAGIONE_SOCIALE parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto»; 2) «all’assegno divo rzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto RAGIONE_SOCIALE aspettative professionali sacrificate»; 3) «la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzfie, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconfugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli e.x coniugi».
Successivamente, questa Corte ha chiarito (Cass. 21926/2019) che « L’assegno divorzife ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa. Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre
Numero registro generale ·1222f2021 Numero sezionale 1533,2023 Numero di raccolta ,generale 9144,2023 accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comunt O ilata pubblicazione 31,012023 conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all’intern della coppia e al sacrificio RAGIONE_SOCIALE aspettative di lavoro di uno dei due. Laddove, però, risulti che l’intero patrimonio dell’ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell’altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e – tenuto conto della composizione, dell’entità e dell’attitudine all’accrescimento di tale patrimonio – sia stato già compensato il sacrificio RAGIONE_SOCIALE aspettative professionali oltre che realizzata con tal attribuzioni l’esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l’assegno di divorzio» (cfr. anche Cass. 15773/2020; Cass. 4215/2021). In Cass. 24250/2021, si è affernnato che « sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull’assegno divorzile, oltre che nell’ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro coniuge, “ex post” divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l’attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l’assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativocompensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che il coniuge richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale profilo assistenziale» (cfr. anche Cass. 23583/2022). 6 di 1 2 RAGIONE_SOCIALE Ser ial#: 4e95243674bbe 68b7600da 382556fd7b Firmato Da: COGNOME NOME NOME ewp Da: RAGIONE_SOCIALE Ser i a l#: 2e7244c 92b030e 440c bdb75bc 420 5a 55 F irmato Da: COGNOME NOME NOME eo Da Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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In sostanza, occorre un rigoroso accertamento derta e ttp uata C puglica9on e 31,012023 squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale RAGIONE_SOCIALE parti è l’effetto del sacrificio parte del coniuge più debole a favore RAGIONE_SOCIALE esigenze familiari, il ch giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l’assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell’assegno unicamente se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa.
2.2. Nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto anzitutto, previ accertamento fattuale e congrua motivazione, che sussisteva lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, a prescindere dal dato dell dimissioni volontarie dell’ex marito (frutto comunque di una scelta dello stesso), il quale su sua richiesta aveva iniziato a percepire gennaio 2020 sino alla maturazione dei requisiti per la pensione, nel 2023, dall’RAGIONE_SOCIALE, un assegno straordinario, di C 1.938,00 mensili, per il sostegno del lavoratori del credito in esubero, quanto lo stesso risultava anche proprietario di beni immobili (inclusa la ex casa coniugale, rientrata nella sua disponibilità), differenza della RAGIONE_SOCIALE , che non era proprietaria di alcun immobile.
Tuttavia, quanto poi alla componente perequativo-compensativa dell’assegno (attesa la rilevata sperequazione reddituale tra gli e coniugi, pur comunque nella loro autosufficienza economica), la Corte d’appello ha rilevato che nessuna RAGIONE_SOCIALE parti risultava avere sacrificato il proprio percorso professionale onde consentire la crescita dell’altro coniuge ma la moglie aveva comunque anche contribuito alla formazione «de! patrimonio » del partner, anzitutto dando rilievo al capitale da essa investito (circa C 70.000,00) nell ristrutturazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva dell’e ma rito.
RAGIONE_SOCIALE CA 3 Ser ial#: 4e95243674bbe 68b7600da 382556fd7b Firmato Da: COGNOME NOME NOME Da: RAGIONE_SOCIALE 3 Ser i a l#: 2e7244c 92b030e 440c bdb75bc 420 5a 55 F irmato Da: COGNOME NOME NOME NOME Da Numero registro generale 21222f2021 Numero sezionale 1533,2023 n NurTi Ai ? c 5 olta gperale 9144,2023 . 3Jata p ( 513icazione 31,012023 Cass. 13259/2009), aveva affermato, in giudizio di separazione personale dei coniugi, nel quale il marito rivendicava di aver diritt all’attribuzione di una somma di denaro equivalente all’incremento di valore arrecato all’immobile di proprietà della moglie, adibito a casa di villeggiatura della famiglia in costanza di convivenza, che «il coniuge che, in costanza di matrimonio, abbia provveduto a proprie spese ad eseguire migliorie od ampliamenti dell’immobile di proprietà esclusiva dell’altro coniuge ed in godimento del nucleo familiare, in quanto compossessore ha diritto ai rimborsi ed alle indennità contemplate dall’art. 1150 cod. civ. in favore del possessore, nella misura prevista dalla legge a seconda che fosse in buona o mala fede, mentre va esclusa rinvocabilità dell’art. 936 cod. civ., in tema di opere fatte da un terzo con materiali propri, difettando nel compossessore il requisito della terzietà». Successivamente, sempre in ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi e di determinazione, oltre all’assegno di mantenimento necessario alla conservazione del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, della pretesa creditoria di somma di denaro versata dalla moglie al marito in costanza di convivenza, questa Corte ha affermato (Cass. 5866/1995) che «nel caso in cui un coniuge consegni all’altro una somma di denaro e quest’ultimo la utilizzi per opere di miglioramento della casa coniugale, di sua proprietà, deve presumersi, in mancanza di prova contraria, che la consegna sia stata effettuata in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143. cod. civ.. Tuttavi essendo stata la somma impiegata in modo da comportare anche l’arricchimento esclusivo del coniuge accipiente, questi è tenuto ad indennizzare l’altro del vantaggio conseguito (nella specie, la corte di merito aveva attribuito un’indennità ex art. 1150 cod. civ.) ». Nella pronuncia n. 18749/2004, si è, invece, affermato, in controversia relative a reciproche pretese restitutorie azionate dai 8 di 12 2.3. Questa Corte, con una sentenza del 1989 la Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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coniugi dopo il fallimento dell’unione matrimoniale, che « l bsQrn Data pubb cazione 31,012023 della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell’art. 143 cod. civ., non si esauriscono in quelli, minimi, al sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch’esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale» (nell’enunciare il principio di cui in massima, questa Corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale – esclusa la configurabilità, nella specie, di un mutuo endofamiliare, in ogni caso neppure dimostrato, – aveva ritenuto espressione di partecipazione alle esigenze dell’intero nucleo familiare, ai sensi della citata norm codicistica, il consistente intervento finanziario della moglie a tit di concorso nelle spese relative alla ristrutturazione della casa villeggiatura di proprietà del marito ma di uso familiare comune).
Il precedente è richiamato in Cass.10942/2015, non massimata, ed è stato di recente riaffermato in Cass. 10927/2018: « Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c. c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio » (nella specie, è stata cassata la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato la compensazione tra quanto versato dall’attore per la Tarsu relativa all’immobile assegnato alla moglie in sede di separazione, con il credito vantato da quest’ultima a titolo di rimborso RAGIONE_SOCIALE spese per le utenze domestiche sostenute durante il matrimonio).
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Ora, le pronunce sopra richiamate hanno riguardatorlmi3iLgiRiScolpitierale ata p u 1311cazione 31,012023 fondatezza di pretese creditorie (di restituzione) avanzate dal coniuge, il quale aveva versato le somme di denaro impiegate anche in spese di ristrutturazione dell’immobile di proprietà dell’altro coniuge.
2.4. Nel presente giudizio è in discussione l’incidenza di tali sp come dimostrazione del contributo dato dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio dell’altro, ai fini della verifica del sussistenza di una ragione perequativo-compensativo di attribuzione dell’assegno divorzile.
Ritiene il collegio che l’assunzione di tali spese da parte del coniu rientra nell’ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia (art.143 c.c.) durante l comunione di vita coniugale e non può essere isolatamente vagliata ai fini che qui interessano, considerandola prova del contributo dato alla formazione del patrimonio dell’altro: la moglie, invero, ha contribuito, nel 2000-2001, alle spese di ristrutturazione dell’immobile, che comunque è stato dal marito, proprietario esclusivo, messo a disposizione sino, quantomeno, all’epoca della separazione della coppia (nel 2013). Entrambi i coniugi hanno goduto, sino a quando è perdurata la convivenza, RAGIONE_SOCIALE migliorie apportate nell’immobile.
2.5. In definitiva, il giudice del merito, investito della domanda corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l’impossibilità dell’ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente ovvero, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nell intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi, necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale; l’assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato anche a compensare il coniuge
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economicamente più debole del sacrificio sopport2’imoem bgata puftlicazione 31,012023 rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che coniuge richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare nel giudizio al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in t caso, assorbito l’eventuale profilo assistenziale (Cass 38362/2021).
Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniu deve provvedere al proprio mantenimento; tuttavia, tale principio è derogato, in base alla disciplina sull’assegno divorzile, oltre c nell’ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche ne caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro coniuge, «ex post» divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l’attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l’assegno de essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato soprattutto per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che Il coniuge richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisog della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale profil assistenziale (Cass. 24250/2021; Cass. 23583/2022).
Non può, di per sé, essere considerata prova del contributo, dato dal coniuge richiedente l’assegno, alla formazione del patrimonio dell’altro, l’assunzione, in tutto o in parte, RAGIONE_SOCIALE spes ristrutturazione dell’immobile, adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, rientrando tali spese (come la messa a disposizione dell’immobile da parte del coniuge titolare del diritto di proprietà) nell’ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia (art.143 c.c.) durante l comunione di vita coniugale .
Klumero sezignale 1533,2023 3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dR u l m r er i c 9gr a so, a nei ccolt generale 9141,2023 sensi di cui in motivazione, va cassata la sentenza impugnata bIGOVIone 31,03/2023 rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese
del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa l sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 sian omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in cas diffusione del presente provvedimento.
Cosi deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.