Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17144 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17144 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/06/2023
sul ricorso 13796/2022 proposto da:
NOME.NOMECOGNOME , elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difeso dall’AVV_NOTAIO, con procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
-contro-
NOME COGNOME elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO che la rappres. e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, con procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 695/22 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 28/3/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/04/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
Numero registro generale 13796,2022
Numero sezionale 1818,2023
Numero di raccolta generale 17144,2023
Data pubblicazione 15,136,2023
RILEVATO CHE
NOME ha appellato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 2020 che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del su matrimonio con NOME , ponendo a suo carico l’assegno mensile di euro 200,00 a favore dell’ex-moglie, con decorrenza dal passaggio in giudicato della pronuncia sul vincolo; l’appellante ha lamentato l’erronea determinazione dell’assegno a favore della RAGIONE_SOCIALE per violazione dell’art. 5, c.6, I. n. 898/70.
Con sentenza del 28.1.2022, la Corte d’appello ha rigettato il gravame osservando che: non era contestata la situazione reddituale e patrimoniale tra le parti, avendo l’appellante percepito, nel periodo 2016-2018, un reddito netto tra euro 69.112,00 e 69.500,00, per una somma mensile netta di euro 5700,00, essendo proprietario dell’immobile nel quale abita e di una quota del 50% di altri due immobili e di un terreno agricolo, mentre l’ex-moglie aveva percepito, nel medesimo periodo, una somma media mensile netta di euro 4392,00 circa, ed essendo comproprietaria al 50% di un terreno agricolo e di un immobile privo del diritto di abitazione; i redditi del parti non erano sostanzialmente variati nelle annate successive; non vi era prova che l’appellata avesse, nel corso della convivenza matrimoniale, rinunciato ad occasioni di carriera o crescita lavorativa; tuttavia, quest’ultima aveva diritto all’assegno divorzile in ragione de divario reddituale e della durata del matrimonio (24 anni), attesa la sostanziale equivalenza patrimoniale tra le parti; al riguardo, era stato dimostrato che la madre dell’appellata- separatasi dal marito all’età di 55 anni- aveva aiutato la figlia nella gestione della casa e del bambin la quale rientrava da lavoro prima del marito (il quale rincasava a sera
COGNOME
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tarda), con la conseguenza che l’ex-marito aveva potuto Dffiliii ledion e 15’96’202 maggiori opportunità di progressione in carriera e d’incremento del livello stipendiale
NOME ricorre in cassazione con unico motivo. resiste con controricorso, illustrato con memoria.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, c.10 I. n. 898/70, per aver la Corte d’appello deciso in difformità dei princi formulati dalla cassazione (sentenza delle Sezioni Unite n. 18827/18), confermando il profilo compensativo dell’assegno, pur in mancanza di prove sulle aspettative professionali cui NOME NOME avrebbe rinunciato per favorire la carriera del marito.
Al riguardo, va osservato che all’assegno divorzile in favore dell’e coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natur perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce a riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettativ professionali sacrificate (Cass., SU, n. 18287/18).
Sull’abbrivio della suddetta sentenza delle Sezioni Unite, è stato altre affermato che il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e de figli, né sull’esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex co – che costituisce solo una precondizione fattuale per l’applicazione de parametri di cui all’art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970- essendo invec
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necessaria un’indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta seppure condivisa, di colui che chiede l’assegno, di dedicars prevalentemente all’attività familiare, la quale assume rilievo nei limit in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la prova spetta al richiedente (Cass., n. 29920/22). Inoltre, è sta rilevato che, in tema di determinazione dell’assegno di divorzio, i principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell’ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche ne caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro coniuge, “ex post” divenuto ingiustificato che deve perciò essere corretto attraverso l’attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che richiedente l’assegno ha l’onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass., n. 23583/22; n. 24250/21).
Nel caso concreto, la Corte d’appello, pur rilevando che la beneficiaria dell’assegno divorzile non avesse dimostrato, nel corso della convivenza matrimoniale, di aver rinunciato ad occasioni di carriera o crescita lavorativa, ha comunque riconosciuto all’ex-moglie il relativo diritto, valorizzando il profilo perequativo-compensativo dell’assegno, sulla base del divario reddituale tra le parti, della durata del matrimonio (24 anni), e del fatto che la madre dell’appellata aveva aiutato la fig nella gestione della casa e del bambino, traendone la conclusione che l’ex-marito aveva potuto fruire di maggiori opportunità di progressione in carriera e d’incremento del livello stipendiale.
Ora, la Corte di merito non ha correttamente applicato i principi affermati da questa Corte, muovendo dalla predetta sentenza della
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Sezioni Unite, nella parte in cui ha ritenuto che alla controricorrent spettasse l’assegno divorzile, sebbene quest’ultima, titolare di u proprio dignitoso reddito mensile netto (euro 4392,00) nel periodo considerato (2016-2018)- quale dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE– non avesse dimostrato di aver rinunciato a migliori occasioni di lavoro o progressioni in carriera a causa della propria dedizione alla vita coniugale e alla famiglia, in mancanza di una scelta condivisa al riguardo.
Invero, il giudice di secondo grado ha omesso di valutare se, sulla scorta dei fatti suesposti, il matrimonio sia stato causa di u spostamento patrimoniale a favore del ricorrente, ex post divenuto ingiustificato, da correggere attraverso l’attribuzione di un assegno i funzione compensativo-perequativa.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, nei limiti evidenziati, la sentenz impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, nei limiti d cui in motivazione, e rinvia la causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, i diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/03, in cas diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altr dati identificativi delle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2023.