Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27945 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27945 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 14422/2021
promosso da
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente – avverso la sentenza n. 506/2020 della Corte d’Appello di Perugia, pubblicata il 16/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Numero reg istr o gen erale 14422,2021 Nurnero sezionale 3547,2023 Numero di raccolta generale 27945,2023 Data pubblicazione 04/10f2023
Con sentenza n. 506/2020, pubblicata il 16/11/2020, la Corte d’Appello di Perugia ha confermato la statuizione di primo grado che, a seguito dello scioglimento del matrimonio, non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l’attribuzione di un assegno divorzile favore della ex moglie.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione I I. affidato ad un unico motivo di ricorso. L intimato si è difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380 bis.1 c.p.c. C.I.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970, ai sensi e per effetti dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui il g di merito ha respinto la richiesta di attribuzione dell’assegno divorzil formulata dalla ricorrente.
Quest’ultima ha, prima di tutto, affermato che la sentenza impugnata, reputando irrilevante la situazione di palese disparità reddituale tra gli ex coniugi, ha finito per giustificare (erroneamente) con l’autosufficienza economica della richiedente il rigetto dell domanda di attribuzione dell’assegno, mentre invece, tenendo conto della funzione perequativo-compensativa dello stesso, avrebbe dovuto effettuare una valutazione in concreto in ordine all’adeguatezza del reddito della ricorrente, rapportandolo al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Secondo la ricorrente, pur in presenza dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno – vale a dire l’impegno familiare conseguente all’abbandono del lavoro professionale extrafamiliare e la durata del matrimonio per più di trent’anni – il giudice di merito ha respinto la relativa domanda, ritenendo non provati requisiti sconosciuti all’istituto in questione.
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ha dedotto che il giudice di merito ha erroneamente dato rilievo alla ritenuta mancanza di prova del fatto che l’incremento del patrimonio immobiliare del coniuge, avveratosi nel corso di matrimonio, avesse “esclusiva giustificazione” nell’attività familiare della ricorrente, perché la norma non richiede tale esclusività essendo necessario e sufficiente che sia stato prestato un contributo personale e duraturo alle esigenze della famiglia. In particolare, la C.I.
Ha, inoltre, censurato la medesima decisione nella parte in cui ha negato l’assegno a causa della ritenuta assenza di prova del fatto che l’abbandono da parte della donna dell’incarico di amministratore dell’azienda di famiglia, dopo la nascita del secondo figlio, avesse avut origine in una “scelta forzata” in ragione dell’esigenza di provvedere alle incombenze familiari (come dedotto da parte appellante) e non che fosse stato originato da contrasti interni alla medesima azienda familiare (come, invece, sostenuto da parte appellata). Le ragioni di tale scelta, secondo la ricorrente, non devono essere accertate, perché sono irrilevanti, essendo, invece, decisivo il fatto che la donna aves dedicato il proprio tempo alle incombenze familiari, a seguito della remissione di incarichi professionali esterni.
Ha, infine, criticato la stessa decisione nella parte in cui il giu di merito, accertato il contributo della ricorrente alla vita familiare, seguito della rinuncia all’incarico di amministratore dell’azienda di famiglia, ha rigettato la domanda di attribuzione dell’assegno, in assenza della dimostrazione che il menzionato contributo avesse assunto la connotazione di “dedizione esclusiva”, evidenziando che l’assegno deve essere corrisposto ogni volta in cui risulti l’assunzio di un impegno familiare con sacrificio di quello lavorativo.
Il motivo è fondato.
2.1. Com’è noto, la giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell’11/07/2018) ha stabilito che
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riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richie l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i qual costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno.
I criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile no dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, prima parte, I n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazion comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durat del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.
La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduc al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione dell vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettativ professionali sacrificate.
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In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trov ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l’istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).
2.2. Con particolare riferimento all’onere della prova, assume fondamentale rilievo la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte la quale, nell’affermare che l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto con una terza persona non necessariamente esclude la possibilità per l’ex coniuge di ottenere l’attribuzione di assegno divorzile, sia pure limitatamente alla componente perequativo-compensativa, ha precisato che, a tal fine, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell’eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 05/11/2021).
2.3. Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che si necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, ma
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anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altr ragioni, ma tali motivi non rilevano, perché l’assegno, sotto l’aspett in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famigli piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di cresc professionale, produttive di reddito.
Rileva, pertanto, e deve essere dimostrato, soltanto che l’ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell’altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera.
Si tratta di un “contributo”, che, in quanto tale, non è l’unic apporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell’altro coniuge, poiché la condivisione di vita all’interno della famiglia è frut dei contributi diversificati, per natura ed entità, di tutti i componenti
Neppure può ritenersi che per giustificare l’attribuzione dell’assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famig poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l’attiv lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più all famiglia.
L’entità di tale sacrificio è, semmai, rilevante ai fini de quantificazione dell’assegno, sempre se sussistono i presupposti per la sua erogazione.
In altre parole, per ottenere l’attribuzione dell’assegno divorzile non è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time
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o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.
2.4. La pronuncia impugnata non risulta conforme ai principi appena riportati.
La Corte d’appello ha, infatti, ritenuto che non vi fosse la prova che il contributo della moglie alla vita comune avesse comportato serie rinunce ad attività professionali, dipendenti esclusivamente dalla scelta di dedicare maggior tempo ai figli e a lasciare più libero il marit nell’esplicazione della professione medica e di quella parallela di politi (p. 3 della sentenza impugnata).
Come appena evidenziato, tuttavia, è irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e accettata dall’altro, né rileva che tale scelta compor o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli.
La Corte d’appello ha anche fondato la decisione sul fatto che non ha considerato provato che la scelta della ricorrente di lasciar l’incarico di amministratore dell’azienda di famiglia fosse una scelta forzata dalla necessità di provvedere ai bisogni della famiglia, e no fosse determinata da altre ragioni (p. 4 della sentenza impugnata).
Ma, ancora una volta, ai fini dell’attribuzione dell’assegno divorzile, non rilevano le ragioni della scelta del coniuge di dedicarsi alla famigl a scapito degli impegni o delle occasioni professionali, ma solo il fa oggettivo del sacrificio dell’attività lavorativa.
Infine, la menzionata Corte d’appello ha ritenuto che non vi fosse la RAGIONE_SOCIALE prova che RAGIONE_SOCIALE l’incremento del RAGIONE_SOCIALE patrimonio RAGIONE_SOCIALE immobiliare RAGIONE_SOCIALE del controricorrente COGNOME trovasse RAGIONE_SOCIALE esclusiva RAGIONE_SOCIALE giustificazione RAGIONE_SOCIALE nell’apporto pressoché esclusivo della moglie alla famiglia, dato che quest’ultima ha
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sempre potuto svolgere attività lavorativa (p. 4 della sentenza impugnata).
Tuttavia, si è in precedenza evidenziato che, ai fini dell’attribuzion dell’assegno in questione, ciò che conta è il sacrificio lavorativ professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario ch tale sacrificio si sostanzi in un abbandono “totale” del lavoro al di fuo della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell’altro coniug siano incrementati “esclusivamente” grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo d quest’ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera.
É pertanto evidente che il fatto che il richiedente l’assegno d divorzio abbia sempre potuto continuare a lavorare non assume alcun rilievo, essendo invece necessaria e sufficiente la dimostrazione de sacrificio economico sopportato per aver rinunciato ad attività lavorative o ad occasioni di crescita professionale al fine di dedicar maggiormente alla famiglia.
Il motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto ed il giudic del rinvio deve attenersi ai principi esposti.
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 5 d.lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M. La Corte
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la senten impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa
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composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile