Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9512 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9512 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/04/2023
NOME COGNOME
COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15929/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
Q.E. COGNOME I, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO LECCE n. 443/2022 depositata il 06/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Numero registro generale 15929,2022
Numero sezionale 1361,2023
Numero di raccoltaci
enerale CODICE_FISCALE
Data pubblicazione 06,1114,2023
NOME sig. NOME ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale di Brindisi che aveva posto a suo carico il pagamento di un assegno divorzile di C 500,00 in favore dell’ex coniuge sig.ra NOME
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 6 aprile 2022, lo ha rigettato, evidenziando lo squilibrio economico-reddituale tra gli ex coniugi e la finalità anche compensativa dell’assegno divorzile, in considerazione della lunga durata del matrimonio e del contributo della Q.E. alla conduzione del rnenage familiare e all’ascesa professionale del marito.
Il RAGIONE_SOCIALE.C. propone ricorso per cassazione, resistito dalla COGNOME Q.E. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi, imputando alla Corte territoriale di non avere valutato che il «determinante contributo della COGNOME Q.E. COGNOME all’interno della famiglia» (così la sentenza impugnata) era stato adeguatamente compensato attraverso l’accumulo, da parte della ex coniuge, di ingenti risorse economico-finanziarie che le avevano consentito di formare un cospicuo patrimonio personale, la cui provvista aveva origine nei redditi lavorativi prodotti da lui stesso, dei cui frutt stessa godeva attualmente in via esclusiva, con l’effetto che l sproporzione economica era solo apparente. Egli evidenzia che gli immobili della Q.E. (la casa familiare intestata a sé e un altro immobile cointestato agli ex coniugi) erano stati acquistati con risorse dello stesso C.C. mediante addebito delle rate di mutuo su un conto cointestato sul quale affluivano solo le proprie entrate, mentre la COGNOME RAGIONE_SOCIALE.E. COGNOME era unica titolare di un conto individuale sul quale erano canalizzate le entrate personali e le ingenti somme prelevate dal conto cointestato e accantonate a scopo di investimento (si segnalano prelievi di C 150.000,00 e di C
COGNOME
Numero sezionale 1361,2023
110.000,00), oltre ad essere proprietaria donatile dal padre. Nurnero dj raccolta errale 9512f2023 pi i di ulteriori due mm D i ata pubblicazione 06,1114,2023
Il secondo motivo denuncia violazione sentenza impugnata attribuito l’assegno divorzile in funzione compensativa senza valutare minimamente se la asserita e apparente sproporzione economica tra gli ex coniugi fosse causalmente riconducibile alle scelte matrimoniali condivise, tenuto conto che la COGNOME Q.E. COGNOME aveva accumulato un consistente patrimonio immobiliare e, di conseguenza, aveva una capacità economica superiore al marito, potendo beneficiare degli acquisti fatti dalla coppia in costanza di matrimonio, attingendo dai redditi prodotti prevalentemente dal ricorrente. di legge per avere la
I suddetti motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei seguenti termini.
La sentenza fonda il diritto all’assegno divorzile sulla constatazion della sproporzione reddituale tra gli ex coniugi (favorevole al C.C. valorizzata non ai fini della (prova della) non autosufficienza economica della Q.E. – che non sussiste, ad avviso della Corte territoriale COGNOME – COGNOME ma COGNOME dell’esigenza COGNOME perequativa-compensativa dell’assegno divorzile, in ragione del «determinante contributo della Q.E. COGNOME all’interno della famiglia».
Emerge il travisamento della funzione compensativa dell’assegno che non è volta a retribuire ex post il coniuge per l’attivi endofamiliare svolta durante la vita coniugale, ma a compensarlo in presenza di una significativa sproporzione economica rispetto all’altro coniuge, manifestatasi dopo lo scioglimento del vincolo, che non vi sarebbe stata se egli non avesse, per una scelta condivisa, sacrificato concrete aspettative professionali e redditual per dedicarsi prevalentemente all’attività domestica (cfr. Cass. 29920/2022). Si dovrebbe inoltre considerare che anche l’attività professionale svolta dall’altro coniuge all’esterno della famiglia è, regola, fattore decisivo per la formazione del patrimonio familiare,
Nitryier r ii Toale destinato a riverberarsi positivamente sui singoli COMponen COGNOME n NUMERO_DOCUMENTO ‘e a Ntimero di rac i coita generale 9512,2023 famiglia e sull’altro coniuge COGNOME Data pubblicazione 06,114.2023
Il giudice di merito – per riconoscere l’assegno in funzione compensativa all’ex coniuge richiedente – è tenuto a dare conto, con adeguata motivazione, del nesso di causalità tra le scelte d conduzione della vita familiare e la sproporzione economica esistente al momento dello scioglimento del matrimonio. Egli deve verificare se quella sproporzione sia determinata direttamente dalla decisione (condivisa) di rinunciare alla (o parzialmente sacrificare la) attività lavorativa all’esterno della famiglia oppure da fatto pregressi e indipendenti, legati alle diverse condizioni e percorsi vita dei singoli coniugi, alle loro attitudini, esperienze e sc individuali, nel quale ultimo caso non potrà ravvisarsi un nesso causale tra la sproporzione reddituale e il venir meno del vincolo matrimoniale.
La sentenza impugnata, non argomentando alcunché a tale riguardo, né spiegando in cosa si sia concretizzato il «sostegno all’ascesa carrieristica del marito» offerto dalla RAGIONE_SOCIALE. , falsamento creato un automatismo di tipo pararetributivo – con riferimento ad una attività (cd. domestica) insuscettibile d compensazione monetaria in termini di corrispettività vigente il rapporto matrimoniale – che è estraneo alla previsione normativa di cui all’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, omettendo anche di considerare che la richiedente ha anch’ella svolto una regolare attività professionale (funzionaria della regione) all’esterno della famiglia.
La Corte territoriale non si è confrontata con il principio secondo cui, laddove il patrimonio dell’ex coniuge richiedente sia stat formato, durante il matrimonio, con l’apporto prevalente dei beni dell’altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il r endofamiliare svolto dal richiedente e – tenuto conto della composizione, dell’entità e dell’attitudine all’accrescimento di tal
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In conclusione, in accoglimento dei primi due motiVl lI:ieta pulb LiRazione 06,111,2023 terzo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte distrettuale per un nuovo esame e per le spese.
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.
Oscuramento dei dati personali.
Cosi deciso in Roma, il 13/03/2023.