Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21684 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21684 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12033/2020 R.G. proposto da
COGNOME rappresentata e difesa NOME COGNOME
: dall’Avv.
-ricorrente-
contro
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3508/2019 depositata il 30.10.2019, NRG 4116/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/7/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.
la Corte d’Appello di Roma, disattendendo il gravame avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, ha confermato il rigetto della domanda con cui NOME COGNOME docente a tempo determinato in servizio in Albania negli aa.ss. 2013/2013 e 2013/2014, aveva chiesto, nei confronti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito MAECI), il pagamento dell’assegno di sede in misura equiparata a quello percepito dai docenti a tempo indeterminato;
la Corte territoriale ha ricostruito il regime dell’indennità di sede per i docenti a tempo determinato ed ha ritenuto che il diverso trattamento rispetto ai docenti di ruolo fosse giustificato perché le condizioni di impiego non erano completamente omologabili e, tenuto conto del carattere non retributivo dell’assegno, ha ritenuto la ragionevolezza insita nel fatto che l’erogazione era destinata a sopperire al disagio della permanenza all’estero, la quale era destinata a manifestarsi in modo diverso nei due casi, il che giustificava la differenza degli importi;
2.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito da controricorso del Ministero;
è in atti memoria della ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.p.r. n. 18 del 1967, in combinato disposto con l’art. 1 del d.p.r. n. 215 del 1967, art. 651 t.u. 297/1994 sostituito in seguito dall’art. 26 del d. lgs. n. 62 del 1998, del d.p.r. 18/67 e successive modifiche; art. 658 t.u. n. 297/94 sostituito in seguito
dall’art. 27 del d. lgs. 62/98 e successive modifiche; art. 2 e 45 , co. 5, d. lgs. n. 165/01;
il motivo ricostruisce l’evoluzione della disciplina del trattamento del personale docente non di ruolo in servizio all’estero e rappresenta come la riduzione dell’assegno di sede verificatasi con l’affidamento della sua regolazione alla contrattazione collettiva s ia da ritenere, ove valutata rispetto a quanto previsto per i docenti a tempo indeterminato, in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001;
il secondo motivo è rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato, dell’art . 640 del d. lgs. n. 297/1994, degli artt. 77 ss. e 106 del CCNL Comparto scuola del 29.11.2007, dell’art. 5 e 27 del d. lgs. n. 62/1998, della legge n. 10/2011, dell’art. 651 del t.u. 297/1994, sostituito in seguito dall’art. 26 del d. lgs. 62/98, del dpr 18/67 e successive modifiche, con riferimento alla tabella prevista dall’art. 658 del d. lgs. 297/94, dell’art. 16 CCNIE del 24.2.00, il tutto in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.;
con il motivo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha ritenuto che la situazione dei docenti precari all’estero, differenziandosi da quella dei docenti di ruolo, costituirebbe ragione oggettiva idonea a giustificare la diversità di trattamento;
2.
i due motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati e vanno accolti, avendo questa S.C. ritenuto, con indirizzo poi stabilmente consolidatosi, che in tema di personale scolastico, l’assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici, previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato che prestino servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine, trattandosi
di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all’estero, senza che tra le due categorie di docenti sia ravvisabile una differenza derivante dal mancato superamento, nel caso dei supplenti, del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A.; non ricorre pertanto alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato, in forza della clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretata da CGUE 20 giugno 2019, C-72/18 (Cass. 23 giugno 2020, n. 12369; in seguito, in senso conforme, Cass. 18 marzo 2021, n. 7753; Cass. 4 maggio 2022, n. 14104; Cass. 19 giugno 2023, n. 17501; Cass. 2 aprile 2024, n. 8684);
data l’univocità dell’orientamento non resta che fare rinvio alle motivazioni delle citate pronunce, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per il nuovo esame della domanda sulla base del principio di cui sopra.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.