Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 21688 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21688 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29001/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME COGNOME, COGNOME, DI NOMECOGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difesi da ll’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
MINISTERO
AFFARI
ESTERI
E
DELLA
COOPERAZIONE
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA n. 840/2020 depositata il 24/03/2020. NRG 2187/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
i ricorrenti, docenti fuori ruolo del Ministero dell’Istruzione a disposizione del Ministero degli Esteri per prestare servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, e qui, in particolare, in Svizzera, hanno agito lamentando che il loro assegno di sede, nonostante la perdita di valore conseguente allo sblocco del tetto minimo del cambio euro/franco svizzero, non fosse stato adeguato, sebbene si fosse determinata una drastica riduzione del potere di acquisto e ciò a differenza di quanto accaduto per il personale diplomatico che, in ragione delle medesime evidenze, aveva ottenuto la revisione in adeguamento;
la Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda, sostenendo che la normativa riguardante il personale del Ministero degli Esteri in generale (art. 171 del d.p.r. n. 18 del 1967) e quella riguardante il personale scolastico (art. 658 del d. lgs. n. 297 del 1994) concernesse due situazioni diverse, sicché, per quanto entrambe prevedessero che si dovesse tenere conto, nella fissazione dell’assegno, del corso dei cambi, diverse erano le situazioni di base;
ciò in quanto -sosteneva in estrema sintesi la Corte d’Appello – il personale diplomatico aveva esigenze differenziate, stante il fatto
che la destinazione all’estero era ad esso imposta e vi era necessità di sopportare oneri di ‘rappresentanza’ maggiori, mentre per il personale scolastico non vi era una tale imposizione della sede e la permanenza era limitata nel tempo, oltre a non comportare quegli oneri particolari conseguenti ai profili di rappresentanza dello Stato propri del solo personale diplomatico e similare;
infine, la Corte territoriale evidenziava che, quando il legislatore aveva avvertito l’esigenza di trattare in modo uniforme le due categorie, lo aveva fatto espressamente, come era accaduto ai sensi dell’art. 27, co. 3, del d. lgs. n. 62 del 1998, rispetto alle maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio;
i docenti di cui in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, poi illustrati da memoria mentre il Ministero è rimasto intimato;
RAGIONI DELLA DECISIONE
premesso che la notifica al Ministero è stata effettuata in forma telematica il 8.11.2020 e che rispetto alla sua tempestività valgono le regole sulla c.d. sospensione Covid ed in disparte al momento il primo motivo sull’esistenza o apparenza della motivazione e sull’omesso esame di un fatto decisivo, il collegio rileva che il secondo motivo -con cui è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 25 del d. lgs. n. 62 del 1998, anche in riferimento al D.I. n. 5013/477 del 1.3.2015 (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed ulteriormente omesso esame di fatti decisivi – presenta tratti di rilievo nomofilattico che consigliano l’avvio della causa alla trattazione in pubblica udienza;
questa S.C. ha già ritenuto che il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche del Ministero degli Esteri ha diritto ad un adeguamento della retribuzione annua che non è rimesso discrezionalmente all’arbitrio della P.A. datrice di lavoro e
che si configura non al solo mutare di uno (o più) dei parametri previsti per la sua determinazione dall’art. 157 del d.P.R. n. 18 del 1967, ma quando ricorre una loro variazione complessiva tale da far venir meno le connotazioni di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost., la cui valutazione giudiziale ha carattere officioso (v. Cass. 2 aprile 2024, n. 8680);
qui, peraltro, l’assegno di sede è sempre stato indicato come privo di valore retributivo (art. 658 del d. lgs. n. 297 del 1994 e ora art. 29 d. lgs. n. 64 del 2017);
in alcune pronunce (a partire da Cass. 4 febbraio 2014, n. 2457) si è ritenuta infondata la pretesa dei docenti all’applicazione dei medesimi coefficienti di maggiorazione di sede in relazione al costo della vita applicati al personale amministrativo del Ministero degli affari esteri;
su tali premesse -e tenuto conto che l’adeguamento è rimesso ad un provvedimento governativo -il collegio ritiene opportuno che sia valutato sul piano nomofilattico se, in assenza di tale provvedimento e pur in presenza di un mutamento significativo nel valore dell’assegno, sussista o meno un diritto (ed in ipotesi a quali condizioni) ad una revisione in aumento.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 02/07/2025.