Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17570 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17570 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 334/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME i, elettivamente domiciliato COGNOME in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
P.M. RAGIONE_SOCIALE L elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
COGNOME
Numero registro generale 334,2022
Numero sezionale 2582,2E123
Nurnero di raccolta generale 17570f2023
Data pubblicazione 20,136,2023
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 592/2021 depositata il 18/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che:
Con sentenza nr. 592/2021 la Corte di appello di Ancona accoglieva parzialmente l’appello di COGNOME.COGNOME. avverso la pronuncia del Tribunale di Urbino rideterminando l’assegno di mantenimento del figlio minore posto a carico del padre NOME in C 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e rimodulando le modalità di visita del padre al figlio minore collocato presso la madre. Il Giudice del gravame, all’esito dell’indagine istruttoria, ritenev che non vi fossero ragioni idonee a giustificare un provvedimento di affidamento esclusivo del minore alla madre e che, nel complicato quadro delle dinamiche relazionali relative al nucleo familiare, il
NOME
dovesse essere affiancato nel recuperare quelle capacità
di ascolto, di empatia, di comprensione delle esigenze del minore che avrebbero potuto facilitare il ravvicinamento fra il padre ed il figlio ad una ripresa del dialogo tra di loro.
Confermava, perciò, il provvedimento di affido condiviso e, nell’ottica di garantire un graduale recupero del rapporto padrefiglio, venuto meno negli ultimi due anni, demandava ai Servizi sociali il compito di monitorare la situazione e di favorire la ripre dei rapporti con il minore.
Relativamente ai provvedimenti economici osservava, poi, che l’assegno di mantenimento, posto a carico del padre nella misura di C 325,00 in sede di separazione quando il minore aveva poco più di
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tre anni, andasse rivisto alla luce delle aumentate esig[z.rszehiciel figlio e portato così ad C 400,00 mensili, oltre al 50% delle s straordinarie tenuto conto della complessiva situazione economich delle parti.
Avverso tale sentenza COGNOME NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito con controric
NOME.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative prossimità dell’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso l’impugnante si duole della violazio e non corretta applicazione degli articoli 147, 316-bis e 337-ter c.c. e dell’ad 6 I. 1° dicembre 1970, n. 898 e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, e 5 c.p.c. relativamente alla determinazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento in favore del figlio.
Si lamenta che il giudice di appello si sarebbe limita quantificare il contributo del mantenimento del minore senz considerare le sue esigenze attuali, i redditi dichiarati dalle le esigenze di una nuova bambina, nata dall’unione del padre co un’altra donna; e senza procedere ad una nuova ed autonoma valutazione degli elementi fattuali della fattispecie già consid dal Tribunale.
Si afferma che la Corte distrettuale non avrebbe dato il giu rilievo ai sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato, rapprese in particolare, dalla costituzione di un nuovo nucleo convivent dall’acquisto di una casa con l’accensione di un mutuo, oneri
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I M.M.
avevano impoverito il provato.
COGNOME l, peraltro, economicanz.
tebbgiàone 211E612023
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli articoli 147, 316-bis, 337-ter e 337-quiriquies c.c. e dell’ad 9 I. 898/1970 circa l’omessa indicazione del termine di decorrenza del nuovo e diverso assegno di mantenimento.
Il primo motivo è inammissibile.
Ed invero il ricorrente sotto le mentite spoglie di una censura d violazione di legge, dolendosi della non adeguata considerazione da parte della Corte di appello dei parametri normativi individuati dagli artt. 147 e 337-ter, COGNOME comma 4, c.c., contesta, in realtà, la determinazione in concreto operata dal giudice di merito circa la misura dell’assegno di mantenimento posto a proprio carico, determinazione che, però, involge una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori insindacabile in questa sede.
Sotto altro profilo, la sentenza impugnata ha ritenuto che la misura stabilita dell’assegno ( pag 22) “…risulta congrua in relazione s alle esigenze attuali del minore, sia alle complessive situazio economiche delle parti( entrambe svolgono attività lavorative e, in base alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, hann percepito un reddito annuo netto pari, in media a circa C 22.000, il ed C 22.200,00 circa la I COGNOME P.M. COGNOME k inoltre risultano, l’appellante, proprietaria in via esclusiva di un immobile , l’appellato comproprietario al 50% di un altro bene) e tiene in considerazione il fatto che il COGNOME NOME COGNOME deve contribuire insieme all’attuale moglie, anche all’esigenze di una bambina nata dalla nuova unione” . M.M.
Tale statuizione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte avendo tenuto conto non solo delle “rispettive sostanze”, ma anche
Nurnero sezionale 2582f2023
della capacità di lavoro, professionale o casalingopercli ra,,,atSWftale 17570,2023 Data pubblicazione 20,NUMERO_DOCUMENTO coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass., n. 6197 del 22/03/2005 e Cass., n. 3974 del 19/03/2002) in uno con la considerazione delle esigenze attuali del figlio (Cass n. 4811 del 01/03/2018, Cass., n. 16739 del 06/08/2020 e Cass., n. 19299 del 16/09/2020), nonché dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti(Cass., n. 17089 del 10/07/2013).
Ciò consente di escludere il prospettato vizio di omesso esame sulle circostanze dedotte dal ricorrente negli atti di causa, in realtà pre in considerazione dalla Corte territoriale ovvero ritenute irrilevanti ai fini della determinazione dell’assegno di nnantenimentonell’interesse del figlio.
Il secondo motivo è infondato.
Giova ricordare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la decorrenza dell’assegno in favore dei figli va fat risalire di regola alla data della domanda, prescindendo l’obbligo di mantenimento dei figli dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio (Cass. 21087 del 2004; 10119 del 2006; 2015 nr 3348) e non dalla data del provvedimento giudiziale per il noto principio per cui tempo occorrente per far valere il diritto in sede giudiziale non deve tornare a danno di chi agisce.
La decisione di appello si sostituisce a quella del primo giudice produce effetti con la medesima decorrenza.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
COGNOME
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale
2582/2023
Nurnero di raccolta generale
17570f2023
Ove dovuto sussistono i presupposti processuali per il versannentMone 20/136/2023 da parte del ricorrente, ai sensi del l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ricorso.
Si dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52. d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in C 3500,00 per compensi, oltre C 200,00 per esborsi, al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Dichiara che, ove dovuto, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del l’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ricorso.
Dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell”art. 52. d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196.
Cosi deciso nella camera di consiglio della I Sezione civile.
Roma 10.5.2023
Il Presidente