Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19664 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19664 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
1.La Corte d’Appello di Milano ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva respinto le sue domande, volte ad ottenere l’accertamento dell’insussistenza del suo obbligo di restituire quanto ricevuto a titolo di assegno alimentare nel periodo di sospensione dal lavoro durante il procedimento penale (con decorrenza da novembre 2012 al 28.5.2015) e la condanna della Regione RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno da perdita di chance, mentre aveva accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla Regione, condannando il COGNOME alla restituzione della somma di € 87.816,17 a titolo di assegni alimentari percepiti in eccedenza rispetto alla misura prevista dal CCNL, oltre accessori.
La Corte territoriale, respinta l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di gravame, ha escluso la violazione dell’art. 36 Cost. ed ha ritenuto l’adeguatezza e la proporzionalità dell’assegno corrisposto, pari ad € 1677,17 mensili, sufficiente a soddisfare le basilari esigenze alimentari cui è finalizzato.
Il giudice di appello ha inoltre escluso la rilevanza dell’incarico di Direttore ricoperto dal COGNOME durante il distacco presso RAGIONE_SOCIALE, in quanto tale incarico era venuto meno in epoca anteriore al periodo oggetto del giudizio, durante il quale il dirigente non aveva prestato alcuna attività lavorativa, essendo stato sospeso dal servizio a seguito del suo coinvolgimento nel procedimento penale conclusosi con il patteggiamento.
Ha pertanto ritenuto che la proporzionalità rispetto alla qualifica dirigenziale fosse assicurata dal rinvio, operato dall’art. 9 del CCNL ai fini del calcolo dell’assegno, alla retribuzione tabellare prevista per la categoria corrispondente e ridotta del 50%.
Quanto alla censura riguardante l’applicazione del parametro della retribuzione tabellare, il giudice di appello ha ritenuto irrilevante, sebbene documentata, la circostanza che il trattamento percepito nel corso del rapporto fosse basato sulla retribuzione fondamentale, in quanto l’assegno alimentare è disciplinato dall’art. 9 del CCNL con rinvio agli importi previsti dal CCNL a titolo di retribuzione tabellare per la qualifica di appartenenza.
Ha infine condiviso le statuizioni del Tribunale in ordine all’infondatezza della domanda risarcitoria.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria; la Regione RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
DIRITTO
1.Con l’unico motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 9, punto 7, del CCNL 22.2.2010 RAGIONE_SOCIALE.
Evidenzia che il COGNOME non era un dirigente ordinario, ma un dirigente apicale con contratto di lavoro individuale di diritto privato, a tempo indeterminato, di natura fiduciaria e con carattere di esclusività; aggiunge che il COGNOME rispondeva direttamente alla Giunta regionale, che lo nominava al di fuori di qualsiasi procedura concorsuale, e che tali funzioni non sono disciplinate dalla contrattazione collettiva, ma dall’art. 27, comma 4 della L.R. n. 20/2008.
Deduce che il trattamento economico del COGNOME, dirigente apicale, era stato oggetto di negoziazione con l’Amministrazione ed era consistito nella retribuzione fondamentale omnicomprensiva ed in una retribuzione di risultato; precisa che il trattamento economico del COGNOME all’atto della sospensione dal servizio (30.11.2011) presso RAGIONE_SOCIALE era consistito nella retribuzione fondamentale onnicomprensiva di € 116.202,84 lordi annui, che RAGIONE_SOCIALE a seguito della sospensione aveva versato un importo di € 4469,34 lordi mensili, pari al 50% della retribuzione fondamentale, mentre la Regione RAGIONE_SOCIALE dal 1.11.2012 e fino al licenziamento per giusta causa del 28.5.2015 aveva corrisposto il medesimo trattamento economico.
Sostiene che al COGNOME non è applicabile il CCNL di settore, ma il contratto individuale di lavoro vigente al momento della sospensione dal servizio, contratto che prevede l’applicabilità del CCNL solo in quanto compatibile; argomenta che il COGNOME nel corso del rapporto non aveva mai percepito la retribuzione tabellare, ma la più elevata retribuzione fondamentale.
Il ricorso è inammissibile.
Nel sostenere che alla fattispecie dedotta in giudizio il contratto individuale di lavoro del 30.11.2011 (e non il CCNL), il ricorso non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui non sussiste la violazione dell’art. 36 Cost. sotto il profilo della proporzionalità, non potendo tenersi conto dell’incarico di Direttore ricoperto dal COGNOME durante il distacco presso RAGIONE_SOCIALE (essendo tale incarico era venuto meno prima del periodo oggetto di giudizio, durante il quale il dirigente non aveva prestato alcuna attività lavorativa, in quanto era stato sospeso dal servizio a seguito del suo coinvolgimento nel procedimento penale conclusosi con il patteggiamento).
Deve in proposito rammentarsi che qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).
Peraltro, lo stesso ricorso prospetta che RAGIONE_SOCIALE in data 27.7.2012 ha disposto la risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato, e che il COGNOME è stato riassegnato alla Regione RAGIONE_SOCIALE in data 1.11.2012, quando il contratto di cui invoca l’applicazione era già stato risolto.
Il ricorso muove dunque dall’errato presupposto dell’inapplicabilità del CCNL e sollecita un giudizio di merito attraverso la rilettura del contratto individuale di lavoro del 30.11.2011.
Deve in proposito rammentarsi che il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
Del tutto inconferente deve poi ritenersi la prospettazione contenuta nel ricorso in ordine alla corresponsione del medesimo trattamento economico da parte della Regione RAGIONE_SOCIALE al COGNOME nel periodo dal 1.11.2012 al 28.5.2015, atteso che la Regione ha ritenuto errata tale corresponsione ed ha pertanto chiesto ed ottenuto la restituzione della retribuzione versata in eccedenza.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
5 . Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
6 . Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 6.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione il 4.6.2024.
La Presidente
NOME COGNOME