Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30419 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 30419 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16249/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dRAGIONE_SOCIALE legge n. 221 del 2012;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, quale successore a far data del 1° gennaio 2016 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex d.lgs. n. 178 del 2012, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall ‘Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, in Roma, INDIRIZZO, domicilia;
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano n. 1030/2020 depositata il 21/12/2020.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza in data 11/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udita il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udita l’AVV_NOTAIO, per il ricorrente.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano ha accolto il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta da NOME COGNOME volta al riconoscimento del diritto RAGIONE_SOCIALE corresponsione dell’assegno riassorbibile ex art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 178 del 2012 a far data dal transito nel ruolo del personale civile dell’RAGIONE_SOCIALE, avvenuta in data 1° ottobre 2017, oltre all’accertamento del diritto al riconoscimento dell’a nzianità maturata come RAGIONE_SOCIALE ed all’inquadramento nel profilo amministrativo e nella posizione economica B2 CCNL enti pubblici non economici.
Per quanto qui rileva, la Corte territoriale, premesso che la vicenda andava inquadrata nell’ambito del transito del personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel richiamare un proprio precedente, ha osservato che: l’art. 5 del d.lgs. n. 172 del 2012 prevede, al comma 5, il riconoscimento dell’assegno ad personam al personale RAGIONE_SOCIALE già in servizio continuativo; il successivo comma 6 istituisce il contingente nell’ambito del comma 5, mentre il comma 6bis , aggiunto dRAGIONE_SOCIALE legge n. 11 del 2015, prevede, nell’ambito del predetto contingente, la riserva di 150 posti per i cd. richiamati; il comma 6 del citato art. 5 stabilisce che al contingente si applica l’art. 6, il quale, al comma 6, estende l’assegno ad personam al personale assunto da altre amministrazioni.
Tanto premesso, la Corte d’appello ha ribadito che l’art. 5, comma 5, riguarda il personale già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato (c.dd. continuativi), per i quali il rapporto è proseguito automaticamente, giustificando il mantenimento del medesimo livello retributivo attraverso il riconoscimento dell’assegno ad personam ; viceversa, i c.dd. riservisti sono coloro che sono richiamati in servizio con atti di precetto di natura RAGIONE_SOCIALE e non assumono lo status di dipendenti, né è configurabile un rapporto di lavoro subordinato. Nondimeno, ad avviso RAGIONE_SOCIALE
Corte, l’ordinamento ha comunque riconosciuto a questi ultimi un trattamento di favore, consentendo un reclutamento con modalità di eccezione.
In ogni caso, la domanda di riconoscimento dell’anzianità di servizio era inammissibile perché già oggetto di valutazione da parte del giudice amministrativo, in quanto il TAR aveva respinto la domanda proposta in quella sede ed intesa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE continuità del lavoro svolto presso la RAGIONE_SOCIALE, escludendo espressamente in ragione delle caratteristiche del servizio prestato la pretesa equiparazione con il rapporto di lavoro subordinato.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con richiesta di rigettare il ricorso.
La causa giunge in decisione all’esito RAGIONE_SOCIALE trattazione in pubblica udienza, nella quale sono intervenuti il difensore del ricorrente e il rappresentante del Pubblico Ministero, che, nel richiamare le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata, ha insistito per il rigetto del ricorso.
Successivamente RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del giorno 11 settembre 2024, il Collegio, nella medesima composizione, si è riconvocato mediante collegamento audiovisivo a distanza, ai sensi dell’art. 140 -bis cod. proc. civ., il 7 ottobre 2024, decidendo la causa nei termini di cui al dispositivo in calce.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione ovvero falsa o erronea applicazione degli artt. 5, comma 6, 6, comma 6, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 178 del 2012, ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1780 cod. ord. RAGIONE_SOCIALE, ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. ed il vizio di contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., per omessa motivazione su un punto decisivo.
Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.
5 .1. Innanzitutto, si rileva l’esposizione unitaria e indistinta di pretesi vizi di natura diversa (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.) e con riferimento a una pluralità di norme di diritto, il che rende arduo discernere e apprezzare le singole censure.
Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, nel quale il singolo motivo assume una funzione identificativa condizionata dRAGIONE_SOCIALE sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (v. Cass. nn. 12355/2020; 18202/2008).
5.2. Sotto altro profilo, occorre rilevare che la domanda è stata proposta nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione coatta amministrativa, nella dichiarata finalità di avvalersi dell’emananda pronuncia ai fini del transito presso altra amministrazione – come risulta dRAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata -, amministrazione che, in ultima analisi, dovrebbe essere la destinataria sostanziale del richiesto accertamento.
Nondimeno, nel caso di specie assume rilievo assorbente l’inammissibilità derivante dal giudicato amministrativo intervenuto in ordine RAGIONE_SOCIALE natura del servizio svolto. Infatti, i giudici d’appello hanno ritenuto inammissibile la pretesa volta ad ottenere nel presente giudizio il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata per violazione del ne bis in idem , atteso che il giudice amministrativo si è pronunciato espressamente sulla pretesa equiparazione tra servizio prestato in ragione dei precetti militari e rapporto di lavoro subordinato, escludendola. Tale assunto, espressamente richiamato nel corso dell’udienza pubblica, non è stato oggetto di impugnazione ovvero di doglianza da parte del ricorrente.
L’esistenza del giudicato esterno, rilevabile d’ufficio, al pari di quella del giudicato interno, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che
hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (sul punto, v. Cass. Sez. U, 16/06/2006, n. 13916).
Nella specie, i due giudizi sono stati incentrati sul medesimo rapporto giuridico (attività svolta per la RAGIONE_SOCIALE e quindi per l’RAGIONE_SOCIALE) e l’accertamento svolto in sede amministrativa in ordine alle caratteristiche del servizio svolto e RAGIONE_SOCIALE non configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, relativo ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, risulta precluso nella presente sede, anche ai fini dell’eventuale valutazione circa l’applicabilità, nella specie, RAGIONE_SOCIALE direttiva 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato. Infatti, secondo la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia UE (25 gennaio 2024, C-389/22), emessa a seguito di rinvio pregiudiziale proposto dal Consiglio di Stato in ordine RAGIONE_SOCIALE posizione del personale RAGIONE_SOCIALE in servizio non continuativo presso la RAGIONE_SOCIALE in quanto richiamato ai sensi dell’art. 1668 del codice dell’ordinamento RAGIONE_SOCIALE, « spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti del procedimento principale e a interpretare la normativa nazionale, esaminare in che misura il rapporto instaurato fra i membri del personale del RAGIONE_SOCIALE chiamati a svolgere un servizio temporaneo e quest’ultima sia, per sua natura, analogo o meno a un rapporto di lavoro che lega un datore di lavoro a un dipendente » (§ 74), accertamento che, per quanto detto, risulta precluso.
Per mera completezza, si aggiunge che l’interpretazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 178 del 2012 siccome adombrata complessivamente nei motivi, per sostenere che il legislatore non abbia inteso differenziare il trattamento da riconoscere al l’interno del contingente RAGIONE_SOCIALE fra i c.dd. continuativi e i c.dd. riservisti, non è comunque fondata.
Infatti, dall’esegesi letterale degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 178 del 2012, nella versione applicabile ratione temporis , emerge che l’assegno ad personam è previsto unicamente per il « personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituito dalle unità già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato » cui è dedicato il comma 5 dell’art. 5, come risulta chiaramente dRAGIONE_SOCIALE locuzione utilizzata nell’ incipit del terzo periodo del medesimo comma 5, secondo cui « Al predetto personale continua ad essere
corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile RAGIONE_SOCIALE CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dRAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva correlati ad obiettivi ». Né può accedersi RAGIONE_SOCIALE tesi secondo cui anche i c.dd. richiamati avrebbero diritto all’asse gno in virtù del disposto di cui al comma 6 del successivo art. 6, secondo cui « Al personale civile e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quindi dell’RAGIONE_SOCIALE, compreso quello di cui all’articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l’articolo 5, comma 5, terzo periodo. ». Infatti, se in questo caso l’accezione utilizzata è sicuramente ampia ed intesa a ricomprendere in generale il personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE CRI – e, quindi, anche i c.dd. richiamati – nondimeno, il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE norma, che espressamente fa riferimento al personale « assunto da altre amministrazioni » e l’interpretazione sistematica, che colloca la disposizione in commento nell’ambito dell’articolo dedicato RAGIONE_SOCIALE destinazione del personale RAGIONE_SOCIALE CRI e quindi dell’RAGIONE_SOCIALE facendo ricorso anche RAGIONE_SOCIALE mobilità, depongono univocamente nel senso che il predetto comma 6 intenda riferirsi non già al passaggio RAGIONE_SOCIALE CRI -e quindi all’RAGIONE_SOCIALE bensì al successivo passaggio ad altra amministrazione in virtù di mobilità, come correttamente ritenuto dRAGIONE_SOCIALE Corte d’appello.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente soccombente RAGIONE_SOCIALE refusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in ragione dell’attività difensiva svolta.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte