Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9370 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9370 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20811/2018 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che lo difende ope legis
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4882/2017 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Napoli, depositata il 6.7.2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.2.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE , essendo stato in servizio preso l’RAGIONE_SOCIALE ed avendo optato per il passaggio ad altra pubblica amministrazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173 del 2003 , quando l’RAGIONE_SOCIALE venne trasformata in ente pubblico economico.
Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, il lavoratore chiese l’accertamento del proprio diritto di percepire dal RAGIONE_SOCIALE il medesimo trattamento retributivo già percepito presso l’RAGIONE_SOCIALE, lamentandosi di avere invece subito una diminuzione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione mensile pari a € 309,43 .
Il Tribunale accolse la domanda del lavoratore, ma il RAGIONE_SOCIALE impugnò la sentenza di primo grado davanti alla Corte d’Appello di Napoli, la quale accolse il gravame e, quindi, rigettò la domanda originaria del lavoratore.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello il lavoratore ha proposto ricorso articolato in due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
Il ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunciano «violazione e falsa applicazione de ll’ art. 74 del d.lgs. n. 300 del 1999, RAGIONE_SOCIALE‘ art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173 del 2003, RAGIONE_SOCIALE‘ art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, RAGIONE_SOCIALE‘ art. 3, comma 57, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993, RAGIONE_SOCIALE‘ art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, RAGIONE_SOCIALE‘ art. 12 preleggi, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Inoltre si giustappone alla denuncia di violazione di norme di diritto la denuncia di «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
oggetto di discussione tra le parti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».
Il ricorrente sostiene di essere sempre rimasto alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE, in quanto assunto nel 1975 dall’allora RAGIONE_SOCIALE e poi inserito , al momento RAGIONE_SOCIALE‘istituzione RAGIONE_SOCIALEe Agenzie fiscali, in un Ruolo Unico Transitorio, per essere solo distaccato presso l’RAGIONE_SOCIALE. Da ciò discende, secondo il ricorrente, l’applicabilità al suo passaggio dal servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE ai ranghi del RAGIONE_SOCIALE degli allora vigenti art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 («assegno personale nei passaggi di carriera») e art. 3, comma 57, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993 («Nei casi di passaggio di carriera di cui all ‘a rticolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione»).
1.1. Il motivo è infondato, perché il ricorrente non considera che , a seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del «Regolamento di organizzazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe finanze» (contenuto nel d.P.R. 26.3.2001 n. 107, di cui viene in rilievo, in particolare, l’art. 20, comma 3) , il personale del RAGIONE_SOCIALE, inizialmente solo distaccato presso le Agenzie fiscali, è stato definitivamente trasferito alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEe medesime Agenzie (v., in tal senso, Cass. nn. 10991/2005; 19564/2006; 5806/2010; 21809/2013; 18299/2017; alle motivazioni di queste sentenze
si rinvia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c., per una più dettagliata ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe vicende normative RAGIONE_SOCIALEe Agenzie fiscali).
Pertanto non può essere condivisa la pretesa di qualificare il successivo ritrasferimento del ricorrente dall’RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE (a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘ opzione ex art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173 del 2003) come un trasferimento avvenuto nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa medesima amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato, con conseguente invocata applicabilità RAGIONE_SOCIALEa norma contenuta n ell’art. 3, comma 57, RAGIONE_SOCIALEa legge 537 del 1993, che allora garantiva al pubblico impiegato il mantenimento del medesimo trattamento economico goduto presso l’amministrazione di provenienza , se del caso mediante il pagamento di un «assegno personale pensionabile, non riassorbibile » ( corsivo RAGIONE_SOCIALE‘estensore ; sull’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 202 d.P.R. 3 del 1957 solo ai passaggi dei dipendenti tra diverse amministrazioni statali, v., per tutte, Cass. n. 19437/2018).
Il secondo motivo censura «violazione e falsa applicazione de ll’ art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, RAGIONE_SOCIALE‘ art. 3, comma 57, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 537 del 1993, RAGIONE_SOCIALE‘ art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 e del CCNL RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1406 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘ art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi , in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Inoltre anche questo motivo è completato con la censura di «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».
Sebbene vengano in parte ripetuti i medesimi riferimenti normativi e i medesimi argomenti di cui al motivo precedente, in questo caso il ricorrente rivendica il diritto a percepire un assegno ad personam riassorbibile a copertura RAGIONE_SOCIALEa lamentata
riduzione RAGIONE_SOCIALEe retribuzione subita al momento del passaggio dall’RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE. A tal fine, il ricorrente prospetta l’inapplicabilità al suo caso, ratione temporis , RAGIONE_SOCIALE‘art. 30, comma 2 -quinquies , del d.lgs. n. 165 del 2001, che dispone: «Salvo diversa previsione, a seguito RAGIONE_SOCIALE ‘ iscrizione nel ruolo RAGIONE_SOCIALE ‘ amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto RAGIONE_SOCIALEa stessa amministrazione». Con l’uso RAGIONE_SOCIALE‘avverbio «esclusivamente» tale disposizione sembrerebbe negare al lavoratore trasferito il diritto alla conservazione, sia pure con assegno riassorbibile, del trattamento economico più favorevole goduto presso l’ ente di provenienza (tuttavia, per un caso in cui il diritto al l’assegno ad personam è stato riconosciuto pur applicando l’art. 30, comma 2 -quinquies , d.lgs. n. 165 del 2001, v. la già citata Cass. n. 18299/2017).
La disposizione del comma 2 -quinquies è stata aggiunta all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 dall’art. 16, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 246 del 2005, ovverosia dopo che il ricorrente aveva già esercitato l’opzione per il passaggio al RAGIONE_SOCIALE (nel 2004), quantunque prima del trasferimento effettivo (marzo 2006). Il ricorrente censura la statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello secondo cui -ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALEa nuova norma «non rileva … che egli avesse esercitato l’opzione il 30.4.2004, cioè in data precedente l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge» , dovendosi invece fare riferimento alla «data RAGIONE_SOCIALEa effettiva immissione nelle funzioni».
2.1. Il motivo è fondato, per quanto di ragione e nei termini di seguito precisati.
Si intende qui dare continuità all’orientamento già espresso sul punto da questa Corte, secondo cui, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa portata innovativa e non interpretativa RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 30, comma 2 -bis , del d.lgs. n. 165 del 2001 (ove interpretato nel senso di derogare al divieto di reformatio in peius di cui all’art. 2112 c.c., richi amato dall’art. 31 del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001), « non può considerarsi indifferente che l’opzione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173/2003 … sia stata manifestata prima ovvero dopo la sopra indicata modifica legislativa ». Infatti, al momento RAGIONE_SOCIALEa scelta « il dipendente … poteva contare sul fatto che non esisteva … una disposizione che prevedesse espressamente che al dipendente trasferito per mobilità si applica ‘ esclusivamente ‘ il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto RAGIONE_SOCIALEa stessa amministrazione. Diversamente il dipendente avrebbe potuto valutare, ad esempio, di restare alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE per conservare il trattamento economico goduto presso quest ‘ ultima ». Inoltre non può rilevare, « al fine di ritenere applicabili le modifiche introdotte dalla l. n. 246/2005, la circostanza che il concreto passaggio nei ruoli presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE sia avvenuto in ritardo e cioè dopo l ‘ entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge medesima perché ciò renderebbe l ‘ opzione legislativamente disciplinata un atto del tutto svincolato dal contesto normativo di riferimento al momento del relativo esercizio. È del tutto evidente che l ‘ espressione ‘ a seguito RAGIONE_SOCIALE ‘ iscrizione nel ruolo RAGIONE_SOCIALE ‘ amministrazione di destinazione ‘ … non può avere un effetto di trascinamento a ritroso rispetto ad una opzione esercitata prima RAGIONE_SOCIALE ‘ entrata in vigore di tale disciplina’ (Cass. n. 10266/2021).
In definitiva, ha errato la Corte d’Appello di Napoli laddove ha negato al ricorrente l’assegno ad personam riassorbibile necessario per evitare la reformatio in peius del trattamento retributivo, ritenendo di dover applicare, ratione temporis , l’art. 30, comma 2 -quinquies , del d.lgs. n. 165 del 2001. Pertanto, a prescindere da qualsia si considerazione circa l’effettiva portata di tale ultima disposizione, il giudice del merito avrebbe dovuto riconoscere il diritto del ricorrente al pagamento di un assegno personale riassorbibile, ove necessario per evitare la riduzione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione fissa e continuativa in precedenza goduta presso l’RAGIONE_SOCIALE.
Accolto il ricorso, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli , in diversa composizione, perché decida, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, attenendosi al seguente principio di diritto:
« il lavoratore trasferi to dall’RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE che abbia esercitato l’opzione in tal senso ( di cui all’ art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173 del 2003) prima de ll’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 30, comma 2 -quinquies , del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dall’art. 16, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 246 del 2005) ha diritto -in ossequio al principio del divieto di reformatio in peius -al pagamento di un assegno ad personam qualora il trattamento retributivo fondamentale e accessorio fisso e continuativo dovuto dal RAGIONE_SOCIALE risulti complessivamente inferiore a quello goduto presso l’RAGIONE_SOCIALE; e ciò a prescindere dal fatto che l’effettivo trasferimento sia avvenuto dopo l’entrata in vigore del citato art. 30, comma 2 -quinquies , del d.lgs. n. 165 del 2001; l’assegno ad personam è però destinato ad essere poi riassorbito negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti del RAGIONE_SOCIALE ».
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio , non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per decidere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 6.2.2024.