Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6916 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6916 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16815/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE ), in persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE Stato, dalla quale è difeso ex lege
– ricorrente e controricorrente incidentale- contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME , tutti elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente all ‘ AVV_NOTAIO
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
Oggetto
Impiego pubblico. Passaggio da I.P.I. a RAGIONE_SOCIALE.I.S.E. Riconoscimento anzianità e quantificazione assegno personale.
R.G.N. 16815/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/1/2024
CC – Aula B
avverso la sentenza n. 4506/2018 della CORTE D ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 25/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Roma, pronunciando sull’appello dei lavoratori indicati in epigrafe -dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE transitati nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE ai sensi del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 -, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva integralmente rigettato le loro domande volte ad ottenere l’accertamento de l diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nell’ente di provenienza e all’inclusione nell’assegno personale riassorbibile di varie voci della retribuzione percepita presso l’ente di provenienza (indennità di funzione, quota del 50% del premio di produttività, versamenti a carico del datore di lavoro per previdenza integrativa e premi assicurativi, indennità di mensa);
la Corte territoriale ha evidenziato che, al momento della soppressione, l’I.P.I. era un ente di diritto pubblico, traendone la conclusione che il passaggio dedotto in causa trova la sua disciplina nell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, che conferma la continuazione del rapporto e garantisce la conservazione del trattamento economico goduto fino al momento della soppressione dell’ente di provenienza;
3. da tali premesse il giudice d’appello ha tratto l’ulteriore conseguenza che ai lavoratori dovesse essere riconosciuta l ‘ anzianità di servizio e, quanto al trattamento retributivo, che andassero inclusi nell’assegno ad personam i premi di polizza per il caso morte, per gli infortuni professionali ed extraprofessionali e per la malattia (Asfalis), trattandosi di voci retributive dotate dei necessari requisiti di fissità e di continuità che devono congiuntamente ricorrere; ha invece escluso dal computo dell’assegno la quota del 50% del premio di produttività legata all’effettiva presenza in servizio, l’indennità di funzione , i versamenti effettuati al fondo Previgen e l’indennità di mensa , in quanto voci non retributive o, comunque, prive dei necessari requisiti di fissità e continuatività;
4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi, ai quali hanno opposto difese i lavoratori, che hanno notificato controricorso con ricorso incidentale affidato a una sola censura; il RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso incidentale; entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. il ricorso principale, con il primo motivo formulato ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, dell’art. 2112 c.c., dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e reitera la tesi, non condivisa dalla Corte
territoriale, della inapplicabilità dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2112 c.c., al quale la prima disposizione rinvia, in ragione della natura privatistica dell’I.P.I. nonch é della specialità della disciplina dettata dal citato art. 7;
ne trae la conseguenza che ha errato il giudice di merito nel riconoscere l’anzianità di servizio e nel non considerare che ai dipendenti dell’ente soppresso transitati nei ruoli ministeriali era stata garantita solo la conservazione RAGIONE_SOCIALE voci fisse e continuative del trattamento fondamentale ed accessorio;
la seconda censura del ricorso principale deduce, sotto altro profilo, la violazione dell’art. 7 , comma 20, del d.l. n. 78/2010, contestando la sentenza impugnata laddove ha incluso nell’assegno personale i premi di polizza per il caso morte, per gli infortuni professionali ed extraprofessionali e per la malattia (Asfalis);
il ricorso incidentale denuncia, come vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 20, e 9 del d.l. n. 78/2010, dolendosi
dell’esclusione dall’assegno ad personam della quota del 50% del premio di produttività legata all’effettiva presenza in servizio;
i motivi di ricorso principale, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati perché la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto applicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e riconosciuto l’anzianità di servi zio, anche a
prescindere da qualsiasi incidenza sulla conservazione del trattamento economico in precedenza goduto, non è conforme all’orientamento già espresso da questa Corte nelle motivazioni di numerose pronunce in cause analoghe alla presente, con le quali si è osservato che, seppure al momento della soppressione l’I.P.I. ave sse già acquisito la personalità di diritto pubblico (per le ragioni indicate da Cass. nn. 28409/2020, 28624/2020, 40399/2021), nondimeno al fenomeno successorio che viene in rilievo non è applicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 , bensì l’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, che costituisce norma speciale, e che garantisce la sola conservazione del trattamento retributivo fondamentale ed accessorio, caratterizzato da fissità e continuità;
si è detto, in particolare, che la disposizione richiama una distinzione tipica dell’impiego pubblico contrattualizzato (art. 45 d.lgs. n. 165/2001), nel cui ambito il trattamento fondamentale è quello diretto a retribuire la prestazione base del dipendente, ossia la prestazione corrispondente all’orario ordinario di lavoro ed alla professionalità media della qualifica rivestita, mentre quello accessorio si pone in nesso di corrispettività con la performance individuale, con quella organizzativa e con lo svolgimento di attività «particolarmente disagiate, ovvero pericolose o dannose per la salute» (art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 nel testo applicabile ratione temporis );
la distinzione fra le componenti non riposa sui requisiti di fissità e continuità, in quanto gli stessi, connaturati al trattamento fondamentale, possono ricorrere anche per
quelle voci del trattamento accessorio che siano correlate non al conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profilo professionale o alle peculiarità dell’amministrazione di appartenenza;
se ne è tratta la conseguenza che in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo il principio della irriducibilità della retribuzione è necessario accertare se la voce che il dipendente rivendica in relazione al divieto di reformatio in peius , abbia carattere retributivo e sia certa nell’ an e nel quantum ;
4 .1. quanto all’anzianità di servizio è stato osservato che , anche nei casi di applicazione dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 (non invocabile nella fattispecie per le ragioni già dette) e di trasferimento di azienda, la stessa non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore di lavoro e deve essere salvaguardata in modo assoluto solo ove ad essa si correlino benefici economici ed il suo mancato riconoscimento comporti un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito;
l ‘ anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario, né può essere opposta al nuovo datore di lavoro per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l ‘ ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non le mere aspettative (cfr.
Cass. n. 641/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione, nonché, successivamente, ex multis , Cass. nn. 1855/2024; 319/2024; 415/2024; 32877/2023);
4.2. la sentenza impugnata non è conforme a tale orientamento, che va qui ribadito, anche perché ha incluso nell’assegno personale i premi di polizza per il caso morte, per gli infortuni professionali ed extraprofessionali e per la malattia (Asfalis), desumendone il carattere retributivo dall ‘ assenza di liberalità, senza considerare il complesso della disciplina legale e contrattuale e senza tener conto della espressa limitazione della conservazione alle voci del trattamento fondamentale ed accessorio, da intendere nei termini sopra precisati;
5. con il ricorso incidentale i lavoratori contestano la decisione assunta dalla Corte d’Appello sulla mancata inclusione nell’assegno ad personam della quota del 50% del premio di produzione collegato alla presenza effettiva in servizio;
5.1. il motivo è inammissibile, perché, ad onta della intestazione come violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., esso è volto a denunciare la violazione diretta dell ‘art. 48 del CCNL per il personale I.P.I. e, quindi, di un contratto collettivo aziendale, mentre è principio consolidato che nel giudizio di cassazione la denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. è circoscritta ai soli contratti collettivi nazionali (equiparati quanto al regime processuale alle norme di diritto) mentre per la contrattazione aziendale nonché, nell’impiego pubblico contrattualizzato, per la contrattazione integrativa
decentrata (essendo tale anche quella stipulata da una singola amministrazione con uffici dislocati sull’intero territorio nazionale), il sindacato di legittimità può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, nei limiti della disciplina processuale ratione temporis applicabile, oppure -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione RAGIONE_SOCIALE norme contenute negli artt. 1362 e segg. c.c., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato ma individuino i canoni interpretativi violati e le ragioni in iure di detta violazione;
nel caso di specie, il motivo non fa alcun cenno alle disposizioni del codice civile sull’interpretazione dei contratti e ai relativi canoni di ermeneutica contrattuale, sicché sollecita inammissibilmente una interpretazione alternativa del contratto collettivo aziendale per il personale I.P.I. da parte della Corte di Cassazione (sui limiti di sindacabilità in cassazione della contrattazione decentrata, v., ex multis , Cass. nn. 5565/2004; 20599/2006; 28859/2008; 6748/2010; 15934/2013; 4921/2016; 16705/2018; 33312/2018; 20917/2019; 7568/2020; 25626/2020; 32697/2022; 3367/2023; 8906/2023; 30282/2023; 36211/2023);
5.2. si deve inoltre osservare che su questo punto la sentenza impugnata è invece conforme all’orientamento già espresso da questa Corte nelle motivazioni di numerose pronunce relative alle medesime questioni di
diritto (v., per limitarsi alle più recenti, Cass. nn. 1958/2024; 1878/2024; 1855/2024; 1853/2024; 415/2024; 319/2024; 289/2024; 32877/2023);
in via conclusiva il ricorso principale deve essere accolto, nei termini sopra precisati, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale;
la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Corte d’Appello indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame attenendosi a quanto enunciato nei punti 4. e 5. e provvedendo anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione;
7. ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza RAGIONE_SOCIALE condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti incidentali.
P.Q.M.
la Corte:
accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto, per il ricorso incidentale, a norma del l’ art. 13, comma 1 -bis , se dovuto. Così deciso in Roma, il 24/1/2024.