Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10530 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10530 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31086-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 304/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 22/05/2020 R.G.N. 353/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.31086/2020
COGNOME.
Rep.
Ud.05/03/2025
CC
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RILEVATO
che, con sentenza del 22 maggio 2020, la Corte d’Appello di Palermo, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto RAGIONE_SOCIALE‘istante già appuntato scelto del Contingente RAGIONE_SOCIALE Mare RAGIONE_SOCIALE, dichiarato inidoneo al servizio di istituto e, pertanto, transitato nei ruoli civili del RAGIONE_SOCIALE ed assegnato alla RAGIONE_SOCIALE, con inquadramento nel profilo professionale di operatore amministrativo di Area II, fascia retributiva F2, con decorrenza giuridica ed economica dal 9.1.2012 -all’attribuzione del medesimo trattamento economico già in godimento presso la RAGIONE_SOCIALE, mediante corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile a copertura RAGIONE_SOCIALEa differenza come previsto dall’art. 4, comma 3, del decreto interministeriale 18.4.2002, con condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovute a tale titolo a decorrere dal 9.1.2012, o in subordine in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘istituto del ‘trascinamento’;
che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa alla luce del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 3, D.I. 18.4.2002 che, con riferimento al transito di appartenenti al RAGIONE_SOCIALE nelle qualifiche funzionali del personale civile del RAGIONE_SOCIALE, prevede, nel caso in cui il nuovo trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all’atto del transito , che l’eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam , pari alla differenza tra il trattamento economico dovuto ed il
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nuovo fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi; che la Corte territoriale ha accertato che la differenza in diminuzione effettivamente subita dal NOME era conseguente al non avere l’Amministrazione incluso nel calcolo ‘l’indennità di trascinamento relativa ad indennità di imbarco’ ed ha ritenuto corretto l’operato del RAGIONE_SOCIALE , in quanto l’indennità in questione costituisce un elemento retributivo di natura accessoria correlato all’impegno professionale in particolari attività operative;
che il giudice d’appello ha escluso l’applicabilità alla fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘istituto del ‘trascinamento’ , ovvero di quella particolare protezione economica di cui all’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 394/1995 per la quale il personale, cui spettava una RAGIONE_SOCIALEe indennità previste dalla l. n. 78/1983, manteneva il diritto all’indennità medesima anche qualora non si fosse più trovato nelle condizioni di fruire RAGIONE_SOCIALEe stesse;
che la Corte territoriale non ha attribuito rilievo alla circostanza che al ricorrente l’istituto del trascinamento fosse stato applicato allorquando, dopo aver goduto RAGIONE_SOCIALE‘indennità di imbarco, in quanto addetto ad un reparto operativo, era stato destinato, quando ancora era in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE, ad altro reparto non operativo ovvero in una situazione lavorativa che non prevedeva più le condizioni di corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indennità ;
che il giudice d’appello ha ritenuto l’ istituto circoscritto al personale militare (nel senso che la destinazione a funzioni non implicanti il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di imbarco deve comportare il mantenimento in servizio come militare) e non estensibile al personale transitato nei ruoli civili;
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che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il solo RAGIONE_SOCIALE;
che il ricorrente ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 3, D.I. 12.4.2002, imputa alla Corte territoriale il travisamento RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia e precisa che questo non attenesse alla spettanza o meno RAGIONE_SOCIALE‘indennità di imbarco , bensì a l riconoscimento del diritto all’attribuzione del medesimo trattamento retributivo già goduto alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE mediante l’attribuzione di un assegno riassorbibile;
che, ad avviso del ricorrente, non poteva essere negata la spettanza a tale titolo RAGIONE_SOCIALE‘importo corrispondente all’indennità di imbarco, trattandosi di componente RAGIONE_SOCIALEa retribuzione in godimento di carattere fisso e continuativo, attestato dalla computabilità nella tredicesima mensilità e dalla sua pensionabilità;
che, con il secondo motivo, denunciando nuovamente la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 3, D.I. 12.4.2002, il ricorrente, in via subordinata, lamenta a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa pronunzia nella parte in cui assume l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘istituto del ‘trascinamento’ solo laddove la mobilità si attui all’interno di servizi propri di strutture militari, quando invece l’indennità di trascinamento attribuita al militare che, proveniente da un servizio implicante l’erogazione di indennità di impiego operativo quali l’indennità di imbarco, venga poi assegnato ad un servizio che quelle indennità non preveda per conservarne l’importo, va
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considerata in ragione del regime cui è assoggettata come emolumento fisso e continuativo;
che nel terzo motivo si censura la statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale in ordine alle spese di lite in ragione RAGIONE_SOCIALEa soccombenza erroneamente dichiarata a carico RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente;
che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati, avendo la Corte territoriale correttamente interpretato l’art. 4, comma 3, D.I. 12.4.2002 nel senso che il trattamento economico spettante al personale militare dichiarato inidoneo e transitato pertanto nei ruoli civili comprende esclusivamente le voci retributive fisse e continuative tra le quali non può essere inclusa l’indennità di imbarco, a maggior ragione se attribuita in applicazione del principio del trascinamento, applicabile al solo personale militare;
l’indennità in questione , come evidenziato anche dalla giurisprudenza amministrativa ( cfr. CdS n. 7900/2020), trova la sua ratio nella remunerazione del peculiare disagio correlato allo stile di vita imposto, sicché spetta in ragione RAGIONE_SOCIALE‘effettiva presenza a bordo del militare, come, del resto, risulta espressamente previsto dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 78/1983 che quell’emolumento riconosce agli ufficiali e sottufficiali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ‘imbarcati’ su una nave di superficie in armamento o in riserva, norma non a caso interpretata da una consolidata giurisprudenza nel senso RAGIONE_SOCIALEa s pettanza RAGIONE_SOCIALE‘indenni tà ai militari per i soli giorni di effettivo imbarco, con inizio e cessazione al passaggio di consegne tra gli equipaggi, cessante e subentrante e da ritenersi, pertanto,
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insuscettibile di connotare stabilmente il complessivo trattamento economico;
che, di contro, inammissibile risulta il terzo motivo in quanto prospettato come mera conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento dei motivi di cui sopra, non intervenuto;
che il ricorso va dunque rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 marzo 2025