Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22485 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22485 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23438-2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE TARANTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 22/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 04/02/2019 R.G.N. 450/2013;
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 23438/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/06/2024
CC
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udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza del 4 febbraio 2019, la Corte d’Appello di Lecce -Sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE, confermava la decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Comune RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, trasferito alle dipendenze del Comune per mobilità volontaria dal RAGIONE_SOCIALE, all’erogazione presso il nuovo Ente datore dell’indennità di amministrazione percepita quale dipendente del RAGIONE_SOCIALE;;
che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto del comma 2 quinquies dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, secondo cui, salva diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito spetta esclusivamente il trattamento giuridico economico, compreso quello accessorio previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto RAGIONE_SOCIALE stessa amministrazione, interpretato come tale da esclu dere altresì il riconoscimento dell’eventuale maggiore retribuzione fissa e continuativa in godimento rispetto a quella spettante nella nuova amministrazione all’atto del trasferimento;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di RAGIONE_SOCIALE;
che il ricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 del CCNL per
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il comparto Enti Locali del 5.10.2001 nonché RAGIONE_SOCIALE dichiarazione congiunta n. 24 del CCNL per il medesimo comparto del 22.1.2004, lamenta a carico RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale l’erronea interpretazione dell’invocata disciplina contrattuale che, anche in caso d i mobilità volontaria, impone di considerare l’indennità di amministrazione come emolumento fisso e continuativo da prendere in considerazione ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del trattamento complessivo da corrispondere al personale trasferito dallo Stato, co sì che l’eventuale differenza a favore del dipendente possa essergli conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del CCNL per il comparto Enti Locali del 5.10.2001, RAGIONE_SOCIALE dichiarazione congiunta n. 24 del CCNL per il medesimo comparto del 22.1.2004 e del conseguente principio di divieto di reformatio in peius , il ricorrente ribadisce la censura relativa all’erronea interpretazione dell’invocata disciplina contrattuale sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE non assimilabilità dell’indennità di amministrazione all’indennità di comparto di cui all’ar t.33 del CCNL Enti Locali del 22.1.2004 e così dell’inconfigurabilità RAGIONE_SOCIALE ravvisata ingiusta locupletazione di entrambi i benefici, rimarcando come, anche in caso contrario, resterebbe l’obbligo di prendere in considerazione l’importo dell’indennità di amministrazione ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del trattamento da corrispondere presso l’amministrazione di destinazione conservando a favore del dipendente trasferito l’eventuale differenza a favore;
che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 30, d.lgs. n. 165/2001 nel testo antecedente alla modifica di cui all’art. 16, comma 1, lett. C) l. n. 246/2005 il ricorrente lamenta la non conformità a diritto
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RAGIONE_SOCIALE pronunzia RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale per aver assunto a riferimento la norma suddetta nel testo novellato in epoca successiva al suo trasferimento;
che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 2 quinquies, d.lgs. n. 165/2001 e del principio di irriducibilità RAGIONE_SOCIALE retribuzione, è prospettata assumendo RAGIONE_SOCIALE norma invocata una interpretazione che non contrasti con quel principio così sancendo la permanenza del diritto alla conservazione del maggiore trattamento economico goduto presso l’amministrazione di provenienza risultante dal computo delle voci retributive percepite ivi compresa l’indennità di amministrazione;
che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano meritevoli di accoglimento alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte per cui nell’ambito del lavoro pubblico, nel caso di passaggio da una P.A. ad un’altra, è assicurata – in mancanza di disposizioni speciali – la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, opera nell’ambito RAGIONE_SOCIALE regola del riassorbimento degli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in pejus del trattamento economico acquisito, in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento;
che il criterio generale del riassorbimento deve operare in riferimento ai miglioramenti del trattamento economico complessivo dei dipendenti dell’Amministrazione di arrivo e non con riguardo a singole voci che compongono tale trattamento economico;
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che ciò in quanto solo il primo sistema di riassorbimento è conforme al principio enunciato dall’art. 36 Cost., come costantemente interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, nel senso che il principio RAGIONE_SOCIALE ‘ proporzionalità ed adeguatezza RAGIONE_SOCIALE retribuzione va riferito non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di essa ‘ (Corte cost., sentenze n. 141 del 1979, n. 470 del 2002 e n. 434 del 2005). Alle singole voci che compongono la retribuzione non può essere attribuito, quindi, autonomo rilievo, a meno che questo non sia espressamente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva (Cass., Sez. L, n. 35423 del 1° dicembre 2022; Cass., Sez. L, n. 10210 del 28 maggio 2020);
che la regola per la quale il passaggio da un datore di lavoro all’altro comporta l’inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro ex art. 2112 c.c. è confermata, per i dipendenti pubblici, dall’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001. Questo riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie RAGIONE_SOCIALE cessione del contratto (art. 1406 c .c.), con l’effetto che, da un lato, impone la regola generale dell’applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell’Amministrazione cessionaria, non giustificandosi divers ità di trattamento, ma, dall’altro, prescrive il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, tra dipendenti, dello stesso ente, a seconda RAGIONE_SOCIALE provenienza, con la conseguenza che fa salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettate tale divieto (Cass., Sez. L, n. 169 del 5 gennaio 2017);
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che, in conclusione, il trattamento retributivo ordinariamente spettante in origine al dipendente trasferito da una P.A. ad un’altra, ivi compresa l’indennità di amministrazione avente carattere di generalità e natura fissa (di cui si discute nella specie: vedi, per tutte: Cass. n. 18196 del 24/07/2017) dovrà essere mantenuto dall’Amministrazione cessionaria, pur se maggiore di quello dei dipendenti di quest’ultima, anche se su detto trattamento, considerato nel suo complesso e non per singole voci retributive, andrà operato il riassorbimento;
che il ricorso va, dunque, accolto nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando il diritto del ricorrente all’inclusione nell’assegno ad personam riassorbibile dell’indennità di amministrazione nell’importo correlato con l’indennità di comparto ;
vanno confermate le statuizioni in ordine alle spese di lite rese nei giudizi di merito, le spese del presente giudizio di legittimità, secondo il criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto del ricorrente all’inclusione nell’assegno ad personam riassorbibile dell’indennità di amministrazione nell’importo correlato con l’indennità di comparto. Conferma le statuizioni in ordine alle spese di lite rese nei giudizi di merito e condanna il Comune controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed
euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 giugno 2024