Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20197 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. L Num. 20197 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30607-2019 proposto da:
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. 30607/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/06/2024
CC
NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, tutti elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che li rappresentano e difendono;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1631/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/04/2019 R.G.N. 5751/2014; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
20/06/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
con sentenza n. 1631/2018, pubblicata in data 8.4.2019, la Corte di appello di Roma, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del locale Tribunale, accoglieva parzialmente la domanda degli odierni controricorrenti – tutti exdipendenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE o del RAGIONE_SOCIALE transitati nei ruoli RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (in seguito: RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE con decorrenza 27.12.2010 -dichiarando il loro diritto a percepire un assegno ad personam riassorbibile, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito nell’amministrazione di provenienza e il trattamento economico previsto a seguito del loro reinquadramento nei ruoli RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, con ogni conseguente statuizione condannatoria;
la Corte di appello, pur ritenendo trattarsi di una mobilità atipica regolata direttamente dal d.l. n. 195/2009, osservava che, nulla prevedendo tale decreto sul trattamento economico, potesse
comunque farsi richiamo alla regola generale posta dall’art. 30 co mma 2quinquies d.lgs. n. 165/2001;
nella specie operava il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, che era principio generale RAGIONE_SOCIALEa disciplina del pubblico impiego, di cui era espressione, in particolare, altresì l’art. 2 comma 3 del d.lgs. 165/2001;
avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha interposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo assistito da memoria, cui si sono opposti i lavoratori con controricorso illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE:
nel l’unico motivo si denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al «combinato disposto dall’art. 30 comma 2-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 16, comma 1 lett. c), RAGIONE_SOCIALEa legge 28 novembre 2005, n. 246, ratione temporis vigente, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 2009 n. 195, conv., con modif., dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, in una con gli artt. 2, comma 3, e 45, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.lgs. n. 165/2001»;
la modifica apportata al testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 d.lgs. n. 165/2001, cit., con l’art. 16, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 246/2005, cit., nell’ottica di raggiungere «un contenimento di costi» , e la successiva novellazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo con l’art. 4, comma 1, d.l. n. 90/2014, conv. nella legge n. 114/2014, che avrebbe abbandonato «la dogmatica RAGIONE_SOCIALEa cessione del contratto», farebbero comprendere che al dipendente trasferito per mobilità e iscritto nel ruolo RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di destinazione si applica ‘esclusivamente’ il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto RAGIONE_SOCIALEa stessa amministrazione, con esclusione (salva disposizione ad hoc che
espressamente lo consenta, in deroga alla regola generale) RAGIONE_SOCIALE‘assegno ad personam aggiuntivo;
nella specie, i dipendenti erano transitati, a far data dal 29.12.2010, nella nuova amministrazione (i.e., RAGIONE_SOCIALE) a seguito del trasferimento a domanda di cui all’art. 14, comma 3-bis, del d.l. n. 195/2009, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa stipula dei rispettivi contratti individuali di lavoro, sicché era loro applicabile la modifica di cui all’art. 30 , comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 165/2001;
tutti i precedenti di legittimità che affermavano il divieto di reformatio in peius del trattamento economico erano, secondo la ricorrente, riferiti a vicende antecedenti alla data d’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 246/2005, cit.;
occorre dare preliminarmente atto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione svolta dai controricorrenti, i quali ne assumono la tardività a fronte di notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata intervenuta in data 17/4/2019;
secondo i controricorrenti, il termine breve di giorni sessanta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 325, comma 2, cod. proc. civ., era spirato in data 16/6/2019, sicché tardiva era la proposizione del ricorso per cassazione in data 7/10/2019;
2.1 l’eccezione va disattesa;
secondo consolidato orientamento di questa Corte, in difetto di un’espressa comminatoria di legge, la nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza effettuata mediante consegna di una copia incompleta può essere affermata, al fine di escludere il decorso del termine breve di impugnazione, solo se il destinatario deduca e dimostri che detta incompletezza gli abbia precluso la compiuta conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘atto,
perciò incidendo negativamente sul pieno esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà d’impugnativa RAGIONE_SOCIALEa stessa (Cass. Sez. U, 391/1989, 2081/1995; Cass. 11528/2003, 10488/2012, 2321/2017);
d a questo approdo interpretativo deriva l’ulteriore conclusione che la notifica di un atto processuale privo di qualche pagina rileva unicamente ove detta mancanza abbia impedito al destinatario la piena comprensione RAGIONE_SOCIALE‘atto stesso e, quindi, abbia menomato il suo diritto di difesa, rendendo in ogni caso configurabile un vizio del procedimento notificatorio e non RAGIONE_SOCIALE‘atto, con conseguente possibilità di una sanatoria ex tunc , fatta salva la possibilità di concedere al destinatario un termine per integrare le sue difese (Cass. Sez. U, 14/09/2016, n. 18121; Cass. 858/2019);
nella specie, è incontroverso fra le parti (v. pag. 11 del controricorso ove si legge che « l’incompletezza RAGIONE_SOCIALE‘atto notificato può ritenersi pacifica») che mancavano, nella copia notificata RAGIONE_SOCIALEa sentenza, le pagine da n. 5 a n. 7, e, dunque, proprio quelle centrali RAGIONE_SOCIALEa motivazione che inizia nel suo complesso a pagina 4 e termina alla pagina 8, precludendone la compiuta valutazione, su cui si è poi innestata la critica, svolta col ricorso per cassazione, degli argomenti trattati specialmente nella pagina 7 mancante RAGIONE_SOCIALEa sentenza;
né può obiettarsi che la Corte d’appello di Roma avesse «provveduto a notificare con PEC RAGIONE_SOCIALE‘8.4.2019 (ore 11:52:24) a entrambe le parti la sentenza in questa sede impugnata», la quale comunque avrebbe potuto essere reperita agevolmente « con l’utilizzo degli ordinari strumenti informatici»;
prescindendo dal fatto che la deduzione in questione – i.e. notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza a cura RAGIONE_SOCIALEa C ancelleria – difetta dei requisiti di specificità ex art. 366 n. 6 cod. proc. civ., mancando ogni profilo di localizzazione RAGIONE_SOCIALE‘atto richiamato, giova evidenziare che la comprensione RAGIONE_SOCIALE‘atto deve
poter essere attinta dalla stessa copia notificata e non aliunde , ove si voglia (beninteso) riconnettere all’adempimento notificatorio in parola gli scopi sollecitatori che sono suoi propri;
ciò detto, il motivo di ricorso non è fondato;
3.1 i controricorrenti sono stati inseriti nei ruoli RAGIONE_SOCIALEa PCM in virtù di una procedura speciale di reclutamento introdotta con l’art. 14, comma 3-bis, del d.l. n. 195/2009, conv. in legge n. 26/2010, a tenore del quale: «Nelle more RAGIONE_SOCIALE‘attuazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di razionalizzare la gestione e l’ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la consistenza del predetto contingente è provvisoriamente determinata in misura pari al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE medesimo»;
siamo fuori RAGIONE_SOCIALE‘ambito di cui all’art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001, secondo il quale, le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni in cui prestano servizio;
quella per cui è causa, infatti, come di recente affermato da Cass. 11/4/2024 n. 9774, non è una procedura di mobilità ma una
procedura speciale di reclutamento (art. 1 del d.l. n. 195/2005: «Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività del RAGIONE_SOCIALE per fronteggiare le crescenti richieste d’intervento in tutti i contesti di propria competenza … »), in ragione RAGIONE_SOCIALEa nuova istituzione del ruolo speciale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; non vi sono, pertanto , posti ‘vacanti’ da ricoprire ma un’intera nuova struttura da rendere operativa ;
3.2 rebus sic stantibus , il giudice d’appello ha ritenuto, pur nell’atipicità RAGIONE_SOCIALEa procedura, che potesse applicarsi, in difetto di disposizioni ad hoc sul trattamento da erogare al personale trasferito, la disciplina generale RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 comma 2 d.lgs. n. 165/2001 , e dunque il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, ragion per cui i dipendenti avevano diritto di pe rcepire l’assegno ad personam riassorbibile, pari alla differenza tra il trattamento economico fondamentale percepito presso la P.A. di provenienza e il deteriore trattamento economico presso la P.A. di destinazione;
3.3 non sull ‘individuazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina applicabile ma su tale specifica affermazione di diritto si appuntano le censure RAGIONE_SOCIALEa presidenza del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, la quale deduce che il transito nella nuova amministrazione sarebbe intervenuto sotto la vigenza RAGIONE_SOCIALEa legge n. 246/2005, la quale, all’art. 16, commi 1 e 2, al fine di rafforzare i servizi alle imprese da parte RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi, avrebbe apportato all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, una significativa modifica, nel senso di prevedere, per l’avvenire , che al dipendente trasferito spetti «esclusivamente» il trattamento previsti dal comparto RAGIONE_SOCIALEa P.A. di destinazione, venendo così meno il principio di irriducibilità RAGIONE_SOCIALEa retribuzione;
tale ordine di idee non può essere però condiviso;
4.1 il giudice d’appello ha fatto dichiarato ossequio ai principi espressi da Cass. n. 169/2017 e Cass. n. 24949/2014, le quali, richiamandosi ad altre sentenze, pronunciate all’udienza del 16 ottobre 2014 (nn. da 24724 a 24726, da 24729 a 24731, 24889, 24890, 24949, 25017, 25018, 25160, 25245, 25246), nonché all’udienza del 2 marzo 2016 (nn. da 8575 a 8582, da 8612 a 8616, 9309 e 9310, 9487 e 9488, 9762 e 9763, da 9762 a 9764, 9916 e 9917, 10063), fanno riferimento a procedure di mobilità volontaria, ex art. 30 d.lgs n. 165 del 2001, espletate, in effetti, in epoca antecedente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 246 del 2005;
4.2 l’indicata legge n. 246/2005, all’art. 16, commi 1 e 2, ha apportato all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, una specifica modifica, nel senso che: a) al comma 1, le parole: «passaggio diretto» sono sostituite dalle seguenti: «cessione del contratto di lavoro» e b) dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente: «2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nel ruolo RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto RAGIONE_SOCIALEa stessa amministrazione»;
senonché, l’avverbio «esclusivamente» riferito al trattamento economico da riconoscersi e l’esplicito riferimento alla «iscrizione nel ruolo RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di destinazione» non conducono affatto a concludere che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa novella, sia riconoscibile al dipendente coinvolto in procedura di mobilità solo il trattamento economico RAGIONE_SOCIALEa P.A. di destinazione, senza alcun adeguamento in rapporto al pregresso percorso lavorativo;
4.3 infatti, la sostituzione RAGIONE_SOCIALE ‘espressione «passaggio diretto», di cui all’art. 30 del d.lgs n. 165 del 2001 nella sua formulazione originaria, con la dizione «cessione del contratto di lavoro» non fa che ribadire l’esegesi che a tale disposizione si forniva, e che riconnetteva la fattispecie all’istituto civilistico RAGIONE_SOCIALEa cessione del contratto (art. 1406 cod. civ.) che, come precisato già in epoca risalente da Cass. 5 novembre 2003 n. 16635, comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti e obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva, con conservazione RAGIONE_SOCIALEa anzianità e mantenimento del trattamento economico goduto nell’amministrazione di provenienza;
ed è significativo che le Sezioni Unite n. 26420 del 12 dicembre 2006 richiamino la modificazione all’art. 30, introdotta dall’art. 16 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 246 del 2005, esclusivamente per sottolineare che l’inserimento nel nuovo testo RAGIONE_SOCIALEa locuzione «cessione del contratto» offre un elemento per l ‘ interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘espressione atecnica «passaggio diretto» anche per il passato (nello stesso senso cfr. Cass. n. 24949 del 24/11/2014);
ben s’intende, allora, c ome l’avverbio «esclusivamente», riferito al trattamento economico da riconoscersi, non esclude che possa essere mantenuto, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile, il trattamento economico già in godimento onde evitare per il dipendente una regressione RAGIONE_SOCIALEe condizioni economico-retributive in violazione dei «vincoli esistenti per la mobilità del settore pubblico, quanto a conservazione RAGIONE_SOCIALE‘anzianità, RAGIONE_SOCIALEa qualifica e del trattamento economico » (così Cass. SU n. 26420/2006, cit., v. in particolare a p. 9);
4.4 su tale formante interpretativo, Cass. n. 18299 del 25.7.2017 ha affermato, in un caso in cui il transito del lavoratore si era verificato nel settembre 2006 e, quindi, successivamente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa
legge n. 246 del 2005, art. 16 comma 1, che «la regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all’altro comporta l’inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.) è confermata, per i dipendenti pubblici, dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 30, che, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 16 comma 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 246 del 2005, applicabile ratione temporis , riconduce ormai in maniera espressa il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie RAGIONE_SOCIALEa ‘ cessione del contratto ‘ (art. 1406 cod. civ.), al cui schema dogmatico anche prima RAGIONE_SOCIALEa modifica apportata nel 2005 questa Corte aveva riferito l’istituto RAGIONE_SOCIALEa mobilità volontaria (Cass. SSUU 6420/2006 e 19251/2010; Cass. 2/2017, 24724/2014, 5949/2012), affermando il principio secondo cui al lavoratore trasferito spetta il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione cessionari, non giustificandosi diversità di trattamento (salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito) tra dipendenti, RAGIONE_SOCIALEo stesso ente, a seconda RAGIONE_SOCIALEa provenienza (Cass. 169/2017, 22782/2016, 20557/2016, 18850/2016, 101219/2014, 24949/2014, 2181/2013, 5959/2012; Ord. 21803/2014)»;
4.5 al richiamato orientamento va qui data continuità, ribadendo che il legislatore, nel riformulare l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, se, da un lato, ha voluto con chiarezza ricondurre la mobilità all’istituto più generale RAGIONE_SOCIALEa cessione del contratto, dall’altro, però, anche in ciò mostrando di c ondividere l’approdo al quale la giurisprudenza di
questa Corte era già pervenuta, ha inteso con altrettanta chiarezza rimarcarne una specialità rispetto alla cessione civilistica del contratto, evidenziando che, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘inserimento definitivo nella nuova amministrazione, il dipendente viene a essere assoggettato, quanto agli aspetti economici e normativi, alle regole che vigono nell’ente di destinazione e non può, conseguentemente, pretendere un’ultrattività RAGIONE_SOCIALEa disciplina contrattuale opponibile al solo cedente né far valere nei confronti del cessionario mere aspettative maturate rispetto al precedente datore di lavoro pubblico;
4.6 la riforma del 2005 si è inserita in un contesto ancora caratterizzato dalla vigenza del principio generale, proprio RAGIONE_SOCIALE‘impiego pubblico, del divieto di reformatio in peius , sicché, ove il legislatore avesse inteso derogare a detto principio, lo avrebbe fatto in modo esplicito, non essendo sufficiente a giustificare la riduzione del trattamento economico il solo uso RAGIONE_SOCIALE‘avverbio «esclusivamente», che, come si è detto, è com patibile anche con l’opzione esegetica alla quale si ritiene di prestare adesione, ben potendo il termine rimarcare solo la giuridica impossibilità di attribuire rilievo, in relazione alle vicende successive al trasferimento, alla normativa, legale e contr attuale, RAGIONE_SOCIALE‘ente di provenienza;
4.7 né l’interpretazione qui ribadita contrasta con quella che, a detta RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, sarebbe la ratio RAGIONE_SOCIALEa riscrittura RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 e RAGIONE_SOCIALEa prevista necessità di ricorrere, per la copertura RAGIONE_SOCIALEe vacanze, alla procedura di mobilità in via prioritaria;
il legislatore, infatti, ha senz’altro apprezzato anche l’esigenza di contenimento del costo del personale, ma valutandola, non in relazione alla singola amministrazione, bensì in un’ottica più generale, ossia con riferimento all’intero complesso RAGIONE_SOCIALEe art icolazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato e degli enti pubblici che concorrono ad assicurare l’attività amministrativa, sicché,
sotto questo profilo, la conservazione del trattamento economico fisso e continuativo goduto dal dipendente nell’ente di provenienza non determina alcuna lesione RAGIONE_SOCIALE‘interesse perseguito;
4.8 d’altro canto , è proprio quella finalità che porta a conclusioni opposte a quelle sollecitate da parte ricorrente: se, infatti, il legislatore ha voluto incentivare la mobilità volontaria, ravvisando in essa uno strumento per attuare, a parità di costo, l’ottimale distribuzione del personale fra le amministrazioni pubbliche, incompatibile con detta finalità sarebbe la previsione di una riduzione del trattamento economico del dipendente transitato, che, all’evidenza, finirebbe per disincentivare quella redistribuzione del le risorse umane indicata dalla norma come prioritaria rispetto al reclutamento;
5. né vale il richiamo, operato dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che parla di ‘oscillazioni’ RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità in materia, a Cass. n. 10266/2021 e a Cass. n. 9770/2024, perché quelle pronunce, seppure in motivazione mostrano di aderire alla tesi, sollecitata dalla ricorrente e non condivisa dal Collegio, hanno deciso fattispecie nelle quali la nuova normativa è stata ritenuta inapplicabile, sicché quanto affermato sull’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa stessa, non costituendo la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, finisce per essere un obiter, come tale non idoneo a far sorgere un effettivo contrasto con i principi affermati dai precedenti richiamati nei punti che precedono;
6. alla stregua dei rilievi suesposti, il ricorso dev’essere rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: «le modifiche introdotte all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 dall’art. 16 comma 1 lett. c) RAGIONE_SOCIALEa legge 28.11.2005, n. 246 non hanno inciso sul diritto del dipendente, interessato da procedura di mobilità con transito in
diversa P.A. in epoca successiva al 16.12.2005, a vedersi riconoscere l’assegno ad personam al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito presso l’amministrazione di provenienza»;
6.1 le spese di lite seguono la soccombenza è sono liquidate come in dispositivo;
6.2 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALEa non sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto, trattandosi di P.A. statale non tenuta a pagare il detto contributo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione che liquida in € 7.000,00 per competenze professionali ed €. 200,00 per esborsi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Corte di