Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20580 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20580 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9193/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente- contro
Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO ;
-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 314/2022 pubblicata il 21 ottobre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 76/2020, ha rigettato la domanda di NOME COGNOME – già dipendente, fino al 4 novembre 2001, del RAGIONE_SOCIALE, appartenente all’area funzionale C e posizione economica C1, in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE Benedetto del Tronto, passato, in seguito al trasferimento RAGIONE_SOCIALE funzioni agli enti RAGIONE_SOCIALE, al Comune di San Benedetto del Tronto – diretta a ottenere il riconoscimento del diritto a ricevere l’esatta retribuzione, come già percepita presso il RAGIONE_SOCIALE di provenienza, comprensiva del salario accessorio, e la condanna al pagamento degli emolumenti già maturati a tale titolo.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Ancona, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, con sentenza n. 314/2022, ha rigettato.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Il Comune di San Benedetto del Tronto si è difeso con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione de ll’art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 7 d.lgs. n. 112 del 1998, degli artt. 26 ss. CCNL Enti RAGIONE_SOCIALE del 5 ottobre 2001, del CCNL del 18 dicembre 2003 di interpretazione autentica dei menzionati artt. 26 ss. e dell’art. 29, comma 4, CCNL Enti RAGIONE_SOCIALE del 22 gennaio 2004.
Afferma che il trattamento economico dei dipendenti trasferiti a seguito di conferimento di funzioni da Enti statali alle
Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE sarebbe salvaguardato dall’art. 7 del d.lgs. n. 112 del 1998, in attuazione del capo I RAGIONE_SOCIALE legge n. 59 del 1997, e che gli artt. 26 ss. del CCNL Enti RAGIONE_SOCIALE del 5 ottobre 2001 e 29 del CCNL RAGIONE_SOCIALE Enti RAGIONE_SOCIALE del 22 gennaio 2004 derogherebbero al principio del riassorbimento.
La censura è infondata.
La RAGIONE_SOCIALE ha chiarito che ai dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, in conseguenza del trasferimento di attività dallo RAGIONE_SOCIALE alle regioni e agli enti RAGIONE_SOCIALE in applicazione del d.lgs. n. 112 del 1998, transitano alle dipendenze di questi ultimi, è assicurata – in mancanza di disposizioni speciali – la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l ‘ ente di destinazione, opera nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALE regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento, secondo quanto risulta dal principio generale posto dal l’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass., Sez. L, n. 9738 del 12 maggio 2016, non massimata; con riguardo al passaggio di personale da un’amministrazione statale a un ente locale in applicazione del d.lgs. n. 469 del 1997, invece, in termini analoghi, Cass., n. 4193 del 19 febbraio 2020, che valorizza la necessità di contemperare, in assenza di una specifica previsione normativa, il principio di irriducibilità RAGIONE_SOCIALE retribuzione con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001) .
La giurisprudenza ha, quindi, affrontato la tematica RAGIONE_SOCIALE categoria di trasferimenti ai quali è riconducibile quello che ha visto coinvolto il ricorrente, confermando l’applicazione del principio del riassorbimento dell’assegno ad personam eventualmente riconosciuto al lavoratore transitato presso l’ente locale.
Si tratta di un principio di diritto che definisce la controversia in esame, attesa la sua generalità.
Privo di pregio è, comunque, il richiamo del ricorrente all’art. 28, comma 5, del CCNL Enti RAGIONE_SOCIALE del 5 ottobre 2001, il quale recita:
‘Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo di cui ai commi 3 e 4, in godimento presso l’amministrazione o l’ ente di provenienza, sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, ai sensi dell’art. 27, presso l’ente di destinazione, l’eventuale differenza viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità ‘ .
In particolare, il lavoratore valorizza il contenuto del CCNL di interpretazione autentica dell’art . 26 e seguenti del CCNL del 52001 del comparto RAGIONE_SOCIALE del 18 dicembre 2003 il quale, a suo avviso, confermerebbe che il citato art. 28, comma 5, sarebbe una norma speciale che escluderebbe l’operatività del principio generale dell’assorbimento.
In realtà, la lettera del detto art. 28, comma 5, si limita solo a precisare che la differenza retributiva favorevole al dipendente trasferito va qualificata come ‘retribuzione individuale di anzianità’, ma nulla dice quanto alla sua non riassorbibilità.
Allo stesso tempo, il CCNL di interpretazione autentica richiamato dal ricorrente si limita a dichiarare che:
‘ Punto 1
La disciplina degli articoli 26 e seguenti del CCNL del 5/10/2001 trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale del comparto dei Ministeri nonché del personale dell’ANAS trasferito alle Autonomie RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE legge n. 5 9/1997 e dei relativi decreti attuativi.
Punto 2
La disciplina di cui al punto 1 non trova applicazione con riferimento ai trasferimenti di personale agli enti RAGIONE_SOCIALE, ivi compresi quelli con provenienza dall’RAGIONE_SOCIALE, che restano regolamentati e tutelati dall’art. 5, comma 2, del DPCM n . 325/1998 e secondo gli indirizzi applicativi formulati dal RAGIONE_SOCIALE ‘ .
Esso non prende posizione alcuna, quindi, per ciò che concerne il problema qui in esame.
Nessun pregio ha, poi, il richiamo dell’art. 29 CCNL Comparto RAGIONE_SOCIALE Enti RAGIONE_SOCIALE del 22 gennaio 2004.
Questo stabilisce, ai commi 3 e 4, che:
‘ 3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella C allegata al CCNL del 14.9.2000, cessa di essere corrisposta come singola voce RAGIONE_SOCIALE retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare; detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all’estero in base alle vigenti disposizioni.
I più elevati importi di indennità integrativa speciale attualmente in godimento da parte del personale RAGIONE_SOCIALE categorie B e D, rispetto all’importo conglobato nello stipendio, sono conservati come assegno personale non riassorbibile ed utile ai fini del trattamento di pensione e di fine servizio. Gli stessi importi sono ricompresi nella nozione del trattamento economico di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), del CCNL del 14.9.2000 ‘ .
Queste prescrizioni vanno lette, però, assieme alle Dichiarazioni congiunte n. 15 e n. 16 secondo le quali:
«Dichiarazione congiunta n. 15
Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 4, le parti concordano nel ritenere che il termine ‘attualmente’ debba essere riferito alla data di sottoscrizione definitiva del CCNL. L’assegno ad personam, pertanto, per il differenziale di I.I.S. deve essere riconosciuto a tutto il personale in servizio alla predetta data che avesse comunque acquisito il valore superiore RAGIONE_SOCIALE I.I.S. corrispondente alle posizioni di accesso B3 e D3.
Dichiarazione congiunta n. 16
Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 4, le parti concordano nel ritenere che l’assegno personale non riassorbibile attribuito al personale RAGIONE_SOCIALE categoria B con posizione iniziale in B3, per la conservazione del differenziale RAGIONE_SOCIALE I.I.S., debba essere correttamente conservato per il solo periodo di permanenza nella medesima categoria B su qualunque posizione di sviluppo economico. L’assegno cessa di essere corrisposto in caso di progressione verticale in categoria C».
Risulta chiaro, quindi, che il richiamato art. 29 concerne, in generale, l’ indennità integrativa speciale attualmente in godimento da parte del personale RAGIONE_SOCIALE categorie B e D e non, in particolare, l’assegno ad personam concesso ai dipendenti ministeriali trasferiti agli enti RAGIONE_SOCIALE in applicazione del d.lgs. n. 112 del 1998.
Soprattutto, interessa il personale in servizio che ‘ avesse comunque acquisito il valore superiore RAGIONE_SOCIALE I.I.S. corrispondente alle posizioni di accesso B3 e D3 ‘, mentre il ricorrente risulta essere stato equiparato, presso l’ente di destinazione, come D1.
Queste considerazioni rendono privo di pregio anche il richiamo, contenuto nel ricorso, all’art. 2, comma 3, del CCNL 9 maggio 2006, che in nulla ha innovato, sul punto, la contrattazione collettiva precedente.
Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto:
‘A i dipendenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, in conseguenza del trasferimento di attività dallo RAGIONE_SOCIALE alle regioni e agli enti RAGIONE_SOCIALE in applicazione del d.lgs. n. 112 del 1998, transitano alle dipendenze di questi ultimi, è assicurata – in mancanza di disposizioni speciali – la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l ‘ ente di destinazione, opera nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALE regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di
trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento, secondo quanto risulta dal principio generale posto dal l’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001; in particolare, tale regola disciplina anche il passaggio dei dipendenti del RAGIONE_SOCIALE al servizio di un Comune’.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
-ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di cassazione, il 7 aprile 2025.
Il Presidente NOME COGNOME