Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20580 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20580 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9193/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avv . NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso l’Avv. NOME COGNOME ;
-ricorrente-
contro
Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso l’Avv. NOME COGNOME ;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 314/2022 pubblicata il 21 ottobre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 76/2020, ha rigettato la domanda di NOME COGNOME – già dipendente, fino al 4 novembre 2001, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, appartenente all’area funzionale C e posizione economica C1, in servizio presso il Demanio della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, passato, in seguito al trasferimento delle funzioni agli enti locali, al Comune di San Benedetto del Tronto – diretta a ottenere il riconoscimento del diritto a ricevere l’esatta retribuzione, come già percepita presso il Ministero di provenienza, comprensiva del salario accessorio, e la condanna al pagamento degli emolumenti già maturati a tale titolo.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Ancona, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 314/2022, ha rigettato.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
Il Comune di San Benedetto del Tronto si è difeso con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione de ll’art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 7 d.lgs. n. 112 del 1998, degli artt. 26 ss. CCNL Enti locali del 5 ottobre 2001, del CCNL del 18 dicembre 2003 di interpretazione autentica dei menzionati artt. 26 ss. e dell’art. 29, comma 4, CCNL Enti locali del 22 gennaio 2004.
Afferma che il trattamento economico dei dipendenti trasferiti a seguito di conferimento di funzioni da Enti statali alle
Amministrazioni locali sarebbe salvaguardato dall’art. 7 del d.lgs. n. 112 del 1998, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997, e che gli artt. 26 ss. del CCNL Enti locali del 5 ottobre 2001 e 29 del CCNL Regioni Enti locali del 22 gennaio 2004 derogherebbero al principio del riassorbimento.
La censura è infondata.
La S.C. ha chiarito che ai dipendenti dello Stato che, in conseguenza del trasferimento di attività dallo Stato alle regioni e agli enti locali in applicazione del d.lgs. n. 112 del 1998, transitano alle dipendenze di questi ultimi, è assicurata – in mancanza di disposizioni speciali – la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l ‘ ente di destinazione, opera nell ‘ ambito della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento, secondo quanto risulta dal principio generale posto dal l’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass., Sez. L, n. 9738 del 12 maggio 2016, non massimata; con riguardo al passaggio di personale da un’amministrazione statale a un ente locale in applicazione del d.lgs. n. 469 del 1997, invece, in termini analoghi, Cass., n. 4193 del 19 febbraio 2020, che valorizza la necessità di contemperare, in assenza di una specifica previsione normativa, il principio di irriducibilità della retribuzione con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001) .
La giurisprudenza ha, quindi, affrontato la tematica della categoria di trasferimenti ai quali è riconducibile quello che ha visto coinvolto il ricorrente, confermando l’applicazione del principio del riassorbimento dell’assegno ad personam eventualmente riconosciuto al lavoratore transitato presso l’ente locale.
Si tratta di un principio di diritto che definisce la controversia in esame, attesa la sua generalità.
Privo di pregio è, comunque, il richiamo del ricorrente all’art. 28, comma 5, del CCNL Enti locali del 5 ottobre 2001, il quale recita:
‘Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo di cui ai commi 3 e 4, in godimento presso l’amministrazione o l’ ente di provenienza, sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, ai sensi dell’art. 27, presso l’ente di destinazione, l’eventuale differenza viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità ‘ .
In particolare, il lavoratore valorizza il contenuto del CCNL di interpretazione autentica dell’art . 26 e seguenti del CCNL del 52001 del comparto delle Regioni ed autonomie locali del 18 dicembre 2003 il quale, a suo avviso, confermerebbe che il citato art. 28, comma 5, sarebbe una norma speciale che escluderebbe l’operatività del principio generale dell’assorbimento.
In realtà, la lettera del detto art. 28, comma 5, si limita solo a precisare che la differenza retributiva favorevole al dipendente trasferito va qualificata come ‘retribuzione individuale di anzianità’, ma nulla dice quanto alla sua non riassorbibilità.
Allo stesso tempo, il CCNL di interpretazione autentica richiamato dal ricorrente si limita a dichiarare che:
‘ Punto 1
La disciplina degli articoli 26 e seguenti del CCNL del 5/10/2001 trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale del comparto dei Ministeri nonché del personale dell’ANAS trasferito alle Autonomie locali ai sensi dell’art. 7 della legge n. 5 9/1997 e dei relativi decreti attuativi.
Punto 2
La disciplina di cui al punto 1 non trova applicazione con riferimento ai trasferimenti di personale agli enti locali, ivi compresi quelli con provenienza dall’Ente Ferrovie dello Stato, che restano regolamentati e tutelati dall’art. 5, comma 2, del DPCM n . 325/1998 e secondo gli indirizzi applicativi formulati dal Dipartimento della Funzione Pubblica ‘ .
Esso non prende posizione alcuna, quindi, per ciò che concerne il problema qui in esame.
Nessun pregio ha, poi, il richiamo dell’art. 29 CCNL Comparto Regioni Enti locali del 22 gennaio 2004.
Questo stabilisce, ai commi 3 e 4, che:
‘ 3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella C allegata al CCNL del 14.9.2000, cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare; detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all’estero in base alle vigenti disposizioni.
I più elevati importi di indennità integrativa speciale attualmente in godimento da parte del personale delle categorie B e D, rispetto all’importo conglobato nello stipendio, sono conservati come assegno personale non riassorbibile ed utile ai fini del trattamento di pensione e di fine servizio. Gli stessi importi sono ricompresi nella nozione del trattamento economico di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), del CCNL del 14.9.2000 ‘ .
Queste prescrizioni vanno lette, però, assieme alle Dichiarazioni congiunte n. 15 e n. 16 secondo le quali:
«Dichiarazione congiunta n. 15
Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 4, le parti concordano nel ritenere che il termine ‘attualmente’ debba essere riferito alla data di sottoscrizione definitiva del CCNL. L’assegno ad personam, pertanto, per il differenziale di I.I.S. deve essere riconosciuto a tutto il personale in servizio alla predetta data che avesse comunque acquisito il valore superiore della I.I.S. corrispondente alle posizioni di accesso B3 e D3.
Dichiarazione congiunta n. 16
Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 4, le parti concordano nel ritenere che l’assegno personale non riassorbibile attribuito al personale della categoria B con posizione iniziale in B3, per la conservazione del differenziale della I.I.S., debba essere correttamente conservato per il solo periodo di permanenza nella medesima categoria B su qualunque posizione di sviluppo economico. L’assegno cessa di essere corrisposto in caso di progressione verticale in categoria C».
Risulta chiaro, quindi, che il richiamato art. 29 concerne, in generale, l’ indennità integrativa speciale attualmente in godimento da parte del personale delle categorie B e D e non, in particolare, l’assegno ad personam concesso ai dipendenti ministeriali trasferiti agli enti locali in applicazione del d.lgs. n. 112 del 1998.
Soprattutto, interessa il personale in servizio che ‘ avesse comunque acquisito il valore superiore della I.I.S. corrispondente alle posizioni di accesso B3 e D3 ‘, mentre il ricorrente risulta essere stato equiparato, presso l’ente di destinazione, come D1.
Queste considerazioni rendono privo di pregio anche il richiamo, contenuto nel ricorso, all’art. 2, comma 3, del CCNL 9 maggio 2006, che in nulla ha innovato, sul punto, la contrattazione collettiva precedente.
Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto:
‘A i dipendenti dello Stato che, in conseguenza del trasferimento di attività dallo Stato alle regioni e agli enti locali in applicazione del d.lgs. n. 112 del 1998, transitano alle dipendenze di questi ultimi, è assicurata – in mancanza di disposizioni speciali – la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l ‘ ente di destinazione, opera nell ‘ ambito della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di
trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento, secondo quanto risulta dal principio generale posto dal l’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001; in particolare, tale regola disciplina anche il passaggio dei dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al servizio di un Comune’.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
-ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione, il 7 aprile 2025.
Il Presidente NOME COGNOME