Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14322 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14322 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/05/2024
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 353/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALE STATO che li rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOMENOME CELI ZULLO FORTUNATO, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME
Oggetto:
Pubblico impiego
passaggio da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE
trattamento economico
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2938/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/06/2022 R.G.N. 276/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con ricorso al Tribunale di Roma i controricorrenti di cui in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze del soppresso RAGIONE_SOCIALE e di essere poi transitati alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE ai sensi del d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 112/2010, avevano lamentato, per quanto qui rileva, che, pur prevedendo la disciplina del predetto passaggio la conservazione del trattamento retributivo in godimento in tutte le sue voci fisse continuative, il RAGIONE_SOCIALE aveva escluso ai fini della determinazione dell’assegno ad personam il ‘trattamento migliorativo dei servizi’ ed aveva altresì erroneamente valutato il trattamento espressamente previsto come ‘assegno ad personam non riassorbibile e pensionabile’ in godimento ai dipendenti ex ICE assunti in data antecedente all’1/1/1998 (che non andava riassorbito ma considerato quale trattamento ormai immutabile e quindi quale RIA).
Il Tribunale accoglieva parzialmente le domande proposte dichiarando il diritto dei ricorrenti al riconoscimento nella determinazione dell’assegno ad personam riassorbibile delle voci, ritenute fisse e continuative in base al comma 26 opties dell’art. 14 del d.l. n. 98/2011, del trattamento migliorativo dei servizi, buoni pasto/indennità di mensa, benefici socio -assistenziali, come quantificate in ricorso.
La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’impugnazione delle Amministrazioni, limitava il riconoscimento nella determinazione dell’assegno riassorbibile della sola voce ‘trattamento migliorativo dei servizi’ e
condannava le appellanti a corrispondere a ciascuno degli appellati le differenze come quantificate nel ricorso di primo grado.
Riteneva che tale voce, pur essendo prevista nel contratto del Comparto EPNE come voce del trattamento economico accessorio, tuttavia non perdeva non solo il carattere retributivo ma anche il carattere continuativo e predefinito e come tale possedeva tutti i caratteri previsti dall’art. 14, comma 26 octies del d.l. n. 98/2011.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE con due motivi.
I dipendenti indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dai controricorrenti per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ.
Tale eccezione è infondata.
L’art. 366 cod. proc. civ., nell’elencare i contenuti necessari dell’atto, non ha inteso imporre il rigoroso rispetto di una data struttura del ricorso, sicché allorquando quest’ultimo contenga tutti gli elementi indispensabili per porre la Corte in condizione di comprendere la censura e di valutarne la rilevanza in relazione allo sviluppo della vicenda processuale, non rilevano, ad esempio, le modalità espositive e, quindi, ben può la parte premettere alla formulazione dei singoli motivi la trattazione di un tema, qual è la ricostruzione del quadro normativo, comune a tutte le censure.
Non determina, poi, inammissibilità del ricorso il mancato rispetto del principio di necessaria sinteticità degli atti processuali perché, in assenza di una disposizione processuale che sanzioni espressamente con la declaratoria di inammissibilità l’omesso rispetto del dovere, è necessario che la mancanza di sinteticità si risolva nella violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., e pertanto l’inammissibilità dell’atto potrà essere dichiarata solo qualora l’irragionevole estensione del ricorso renda non intellegibili le questioni poste, oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le argomentazioni esposte per censurare la sentenza gravata o per contraddire ai motivi di impugnazione (Cass. 13 agosto 2019, n. 21397), evenienze, queste, che, come più avanti si vedrà nella esposizione sintetica dei motivi di ricorso, non ricorrono nella fattispecie.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del c.c.n.l. normativo 2006 -2009 relativo al personale non dirigenziale del Comparto EPNE, degli artt. 14, comma 26 septies e octies del d.l. n. 98/2011 nonché artt. 30 e 45 del d.lgs. n. 165/2001.
Censurano la sentenza impugnata per aver errato nel qualificare giuridicamente la voce ‘trattamento migliorativo servizi’ quale ‘fissa e continuativa’ ricomprendendola nell’ambito del trattamento economico di provenienza, ai fini del calcolo dell’assegno ad personam al momento del passaggio di dipendenti.
Assumono che, oltre a non esservi certezza nell’ an della spettanza del ‘trattamento migliorativo servizi’, in ogni caso vi era incertezza nel quantum , non essendo la premialità predefinita e fissa nel suo effettivo ammontare.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 26 octies del d.l. n. 98/2011.
Censurano la sentenza impugnata là dove ha individuato, ai fini della quantificazione del ‘trattamento migliorativo servizi’, l’importo individuato nel ricorso introduttivo proposto dagli odierni intimati e non quanto concretamente percepito da ciascun dipendente al momento del trasferimento.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.
A fronte di più ampie domande di cui ai ricorsi introduttivi del giudizio di primo grado, la questione ancora controversa, posta dal presente ricorso, attiene alla determinazione del trattamento economico in godimento degli odierni intimati al momento del passaggio dal soppresso RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE.
Nella specie, le Amministrazioni ricorrenti censurano la sentenza della Corte capitolina nella parte in cui ha ricompreso nel trattamento economico di provenienza (e segnatamente, ai fini del calcolo dell’assegno ad personam ) la voce ‘trattamento migliorativo servizi’ qualificando la stessa come voce come ‘fissa e continuativa’ così incorrendo nella violazione e falsa applicazione della previsione dell’art 14, comma 26 octies D.L. 98/2011.
Questa Corte ha già affrontato l’analoga vicenda del passaggio dei dipendenti dall’IPI al RAGIONE_SOCIALE operata sempre sulla base del d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 112/2010.
In quella sede (v. ex multis Cass. 11 gennaio 2022, n. 641, con riguardo alla indennità di funzione – per i ricorrenti con qualifica di quadro – e al premio di produttività, nonché, sostanzialmente conforme, Cass. n. 32438/2021), è stato ritenuto che in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo il principio della irriducibilità della retribuzione non è sufficiente per escludere l’operatività della garanzia che l’emolumento esuli dal trattamento fondamentale, essendo, invece, necessario accertare se la voce retributiva, per il dipendente che invochi il divieto di reformatio in peius , sia certa nell’ an e nel quantum ; il trattamento economico acquisito dal lavoratore deve, dunque, essere determinato con il computo di tutti i compensi fissi e continuativi spettanti al prestatore di lavoro, sulla base della contrattazione collettiva, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita; così concorrono a formare la base di calcolo ai fini della quantificazione dell’assegno personale le voci retributive corrisposte in misura fissa e continuativa, non già gli emolumenti variabili o provvisori sui quali, per il loro carattere di precarietà e di accidentalità, il dipendente non può riporre affidamento, o perché connessi a particolari situazioni di lavoro o in quanto derivanti dal raggiungimento di specifici obiettivi e condizionati, nell’ammontare, da stanziamenti per i quali è richiesto il previo giudizio di compatibilità con le esigenze finanziarie dell’amministrazione.
Tali caratteristiche di fissità e continuità non si riscontrano nel rivendicato ‘trattamento migliorativo dei servizi’.
Si tratta di un emolumento rientrante nella previsione dell’art. 25 del c.c.n.l. EPNE 2006/2009 (Politiche di incentivazione della produttività) che così prevede:
« 1. Al fine del miglioramento dei servizi, i dirigenti responsabili degli uffici, entro il 30 novembre, formulano, in relazione alle risorse finanziarie e strumentali assegnate, proposte di progetti-obiettivo, di piani di lavoro e di altre iniziative, anche pluriennali, finalizzate al miglioramento organizzativo e gestionale con particolare riferimento a quelli rivolti all’utenza, tenendo presente i risultati conseguiti nell’anno precedente, nell’ottica di un progressivo miglioramento dell’attività degli en ti. Le materie di cui al presente comma sono oggetto di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 4, comma 3, punto A, ultimo periodo del CCNL del 16 febbraio 1999, come confermato dall’art. 3 del CCNL 9 ottobre 2003. La contrattazione viene avviata entro il 31 dicembre dell’anno che precede il periodo di riferimento e si svolge secondo quanto
previsto dall’art. 4 del CCNL del 16 febbraio 1999 e dall’art. 4 del CCNL del 9 ottobre 2003.
Gli obiettivi ed i programmi di incremento della produttività di cui al comma 1 sono prioritariamente orientati al conseguimento dei seguenti risultati:
il potenziamento dei servizi che assumono particolare valore per la collettività e l’utenza attraverso il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali;
l’ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell’utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività;
l’accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto;
la maggiore attenzione all’utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo dei servizi e delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l’adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria la comunicazione all’utenza e l’affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico;
il conseguimento di obiettivi di ottimizzazione delle risorse e dei processi interni.
Il dirigente, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione integrativa, adibisce i dipendenti alle iniziative e ai progetti di cui ai commi precedenti in relazione alla loro collocazione organizzativa e professionale e alla funzionalità della partecipazione degli stessi ai singoli progetti ed obiettivi, indirizzando, attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione, l’attività dei dipendenti medesimi al raggiungimento dei risultati attesi. In relazione ai progetti il dirigente attribuisce gli obiettivi individuali e collettivi, assicurando la conoscenza degli stessi da parte di ciascun dipendente.
La contrattazione integrativa definisce la graduazione dei compensi incentivanti la produttività collettiva ed individuale in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati.
I criteri per l’erogazione delle componenti accessorie correlate ai risultati da attribuire ai dipendenti di ciascun ufficio, dopo avere verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti, sono definiti dalla contrattazione
integrativa secondo le modalità di cui all’art. 4 del CCNL del 16 febbraio 1999, garantendo adeguate risorse per il conseguimento di obiettivi di efficienza; si conferma il rafforzamento del collegamento tra componenti premiali e prestazioni rese.
I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori in un’unica soluzione a conclusione del periodico processo di verifica dei risultati oppure in base a successivi stati di avanzamento, sempre a seguito di verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti» .
Si tratta, dunque, di voce collegata al raggiungimento di risultati collegati ad obiettivi individuali e collettivi previamente attribuiti e a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Essa, dunque, non possiede il carattere della certezza nell’ an , potendo astrattamente anche non spettare in quanto dipendente sia dallo stanziamento del relativo fondo, sia dal raggiungimento, nella valutazione della performance , di una soglia minima al di sotto della quale non si ha diritto ad alcuna premialità.
In ogni caso, incontestabilmente non vi è neppure certezza nel quantum , trattandosi di compenso variabile in quanto contrattualmente riferito all’utilizzo del RAGIONE_SOCIALE che annualmente dispone sulle risorse accessori e, dunque, non essendo la premialità predefinita e fissa nel suo effettivo ammontare. Fermo restando a monte il differenziale in base alla qualifica, l ‘emolumento concretamente percepito da ciascuno risulta determinato dal concorrere congiunto di due fattori: la valutazione individuale ottenuta annualmente dal singolo dipendente, nonché la sua effettiva presenza in servizio, elementi che hanno dato luogo a conguagli caso per caso (si veda, sul punto, quanto riportato nello stesso controricorso a pag. 18).
È, perciò, per questa sua caratteristica di aleatorietà che detto emolumento, al pari di quello riferito alla produttività collettiva, non può essere ricompreso tra quelle voci, pur accessorie, cui la disposizione di cui all’art. 14, comma 26 octies attribuisce natura ‘fissa e continuativa’ e, conseguentemente, non può essere incluso nel confronto tra i trattamenti accessori goduti all’atto dell’inquadramento.
A tanto consegue che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata in parte qua ; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la
causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda intesa ad includere nella determinazione dell’assegno ad personam la voce ‘trattamento migliorativo dei servizi’.
Giusti motivi inducono al compensare tra le parti le spese dei gradi di merito, stante l’esito parzialmente diverso degli stessi; mentre, in ragione della soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dei controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda intesa ad includere nella determinazione dell’assegno ad personam la voce ‘trattamento migliorativo dei servizi’; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito; condanna i controricorrenti al pagamento, in favore delle Amministrazioni ricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso nella Adunanza camerale del 6 febbraio 2024.