Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6915 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6915 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15955/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE ), in persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE Stato, dalla quale è difeso ex lege
– ricorrente e controricorrente incidentale contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (alla quale è poi subentrata l’AVV_NOTAIO ) e dell’AVV_NOTAIO , che li rappresentano e difendono
Oggetto
Impiego pubblico. Passaggio da I.P.I. a RAGIONE_SOCIALE.I.S.E. Riconoscimento anzianità e quantificazione assegno personale.
R.G.N. 15955/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/1/2024
CC – Aula B
– controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza n. 675/2019 della CORTE D ‘ APPELLO di ROMA, depositata l’11 /3/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1. la Corte d’Appello di Roma, pronunciando sull’appello dei lavoratori indicati in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva integralmente rigettato le domande degli attuali controricorrenti e ricorrenti incidentali -dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE transitati nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE ai sensi del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 -volte ad ottenere l’accertamento de l loro diritto a un diverso inquadramento nei ruoli ministeriali, al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nell’ente di provenienza e all’inclusione nell’assegno personale riassorbibile della quota del 50% del premio di produttività e dei versamenti effettuati dal datore di lavoro al RAGIONE_SOCIALE , alla RAGIONE_SOCIALE e per il pagamento RAGIONE_SOCIALE polizze morte e infortuni professionali ed extralavorativi; 2. la Corte territoriale ha negato il preteso diritto ad un diverso inquadramento contrattuale e, per il resto, ha evidenziato che, al momento della soppressione, l’I.P.I. era sottoposto alla disciplina degli enti di diritto pubblico, traendone la conclusione che il passaggio dedotto in
causa trova la sua disciplina nell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, che conferma la continuazione del rapporto e garantisce la conservazione del trattamento economico goduto fino al momento della soppressione dell’ente di provenienza;
da tali premesse il giudice d’appello ha tratto l ‘ulteriore conseguenza che ai lavoratori dovesse essere riconosciuta l ‘ anzianità di servizio e, quanto al trattamento retributivo, che andasse inclusa nell’assegno ad personam la quota del 50% del premio di produttività legata all’effettiva presenza in servizio, trattandosi di voce retributiva dotata dei necessari requisiti di fissità e di continuità che devono congiuntamente ricorrere; ha invece escluso dal computo dell’assegno i versamenti effettuati al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e i premi per le polizze RAGIONE_SOCIALE, morte e infortuni, in quanto «voci estranee ai trattamenti accessori ai sensi dell’art. 7, comma 20, del d.l. 78/2010»;
per la RAGIONE_SOCIALEzione della sentenza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi, ai quali hanno opposto difese i lavoratori, che hanno notificato controricorso con ricorso incidentale affidato anch’esso a due censure; il RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso incidentale; il AVV_NOTAIO Generale ha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale; il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data
fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
il ricorso principale, con il primo motivo formulato ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, dell’art. 2112 c.c., dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e reitera la tesi, non condivisa dalla Corte territoriale, della inapplicabilità dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2112 c.c., al quale la prima disposizione rinvia, in ragione della natura privatistica dell’I.P.I. nonch é della specialità della disciplina dettata dal citato art. 7;
ne trae la conseguenza che ha errato il giudice di merito nel riconoscere l’anzianità di servizio e nel non considerare che ai dipendenti dell’ente soppresso transitati nei ruoli ministeriali era stata garantita solo la conservazione RAGIONE_SOCIALE voci fisse e continuative del trattamento fondamentale ed accessorio;
la seconda censura del ricorso principale deduce, sotto altro profilo, la violazione dell’art. 7 , comma 20, del d.l. n. 78/2010 , nonché dell’art. 48 del CCNL per il personale I.P.I. per il quadriennio 2000-2003 e dell ‘allegato A) del CCNL per il personale I.P.I. biennio economico 2006-2007, contestando la sentenza impugnata laddove ha incluso nell’assegno personale la quota del 50% del premio di produzione;
il ricorso incidentale denuncia, con il primo motivo ricondotto al vizio di cui all’art. 360 , comma 1, n. 3
c.p.c., la violazione del CCNL Ministeri 2006/2009, allegato A, del CCNL per il personale I.P.I. 2000/2003 e dell’art. 7 , comma 20, del d.l. n. 78/2010, dolendosi della mancata disapplicazione del decreto interministeriale 11.2.2011, con cui venne approvata la tabella di corrispondenza ai fini dell’inquadramento del personale a tempo indeterminato proveniente dall’I.P.I. e trasferito al RAGIONE_SOCIALE;
il secondo motivo di ricorso incidentale censura, sempre con riguardo all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 3 e 50 del CCNL per il personale I.P.I. 2000/2003 e dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, lamentandosi dell’esclusione dall’assegno ad personam RAGIONE_SOCIALE somme versate dall’I.P.I. , per conto dei lavoratori, al RAGIONE_SOCIALE e di quelle destinate all’ RAGIONE_SOCIALE integrativa per malattia e alle polizze per il caso morte e per gli infortuni professionali ed extralavorativi;
il primo motivo del ricorso principale è fondato, perché la sentenza impugnata, nella parte in cui ha riconosciuto l’anzianità di servizio a prescindere da qualsiasi incidenza sulla conservazione del trattamento economico in precedenza goduto, non è conforme all’orientamento già espresso da questa Corte in numerose pronunce, ove si è statuito che, anche nei casi di applicazione dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 (non invocabile nella fattispecie, perché sostituito dalla disciplina speciale del l’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, come meglio di vedrà in seguito) e di
trasferimento di azienda, l ‘ anzianità di servizio non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore di lavoro e deve essere salvaguardata solo ove ad essa si correlino benefici economici ed il suo mancato riconoscimento comporti un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito;
l ‘ anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario, né può essere opposta al nuovo datore di lavoro per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l ‘ ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non le mere aspettative (v. Cass. n. 641 del 2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione, nonché, successivamente, tra le tante, Cass. nn. 1855/2024; 32877/2023; 319/2024; 415/2024);
ha errato, pertanto, la Corte d’Appello, laddove, oltre a decidere sulle domande volte a ottenere un diverso inquadramento contrattuale e l’inclusione di determinate voci nel l’assegno ad personam , ha dichiarato «il diritto degli appellanti principali al mantenimento dell ‘anzianità maturata presso l’RAGIONE_SOCIALE , a valere ad ogni fine giuridico ed economico».
6. la seconda censura del ricorso principale è anch’essa fondata, perché, seppure al momento della soppressione l’I.P.I. ave sse già acquisito la personalità di diritto
pubblico (per le ragioni indicate da Cass. nn. 28409/2020, 28624/2020, 40399/2021), nondimeno al fenomeno successorio che viene in rilievo non è applicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 , bensì l’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, che costituisce norma speciale, e che garantisce la sola conservazione del trattamento retributivo fondamentale ed accessorio, caratterizzato da fissità e continuità;
questa disposizione richiama una distinzione tipica dell’impiego pubblico contrattualizzato (art. 45 d.lgs. n. 165/2001) nel cui ambito il trattamento fondamentale è quello diretto a retribuire la prestazione base del dipendente, ossia la prestazione corrispondente all’orario ordinario di lavoro ed alla professionalità media della qualifica rivestita, mentre quello accessorio si pone in nesso di corrispettività con la performance individuale, con quella organizzativa e con lo svolgimento di attività «particolarmente disagiate, ovvero pericolose o dannose per la salute» (art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 nel testo applicabile ratione temporis );
la distinzione fra le componenti non riposa sui requisiti di fissità e continuità, in quanto gli stessi, connaturati al trattamento fondamentale, possono ricorrere anche per quelle voci del trattamento accessorio che siano correlate non al conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profilo professionale o alle peculiarità dell’ammin istrazione di appartenenza; ne consegue che in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo il
principio della irriducibilità della retribuzione è necessario accertare se la voce che il dipendente rivendica in relazione al divieto di reformatio in peius , abbia carattere retributivo e sia certa nell’ an e nel quantum ;
la sentenza impugnata non è conforme all’orientamento espresso, nella parte in cui ha incluso nell’assegno personale la quota del 50% del premio di produzione, dando esclusivo rilievo -ai fini del riconoscimento dei requisiti della fissità e continuità -alla regola contrattuale sulla distribuzione (legata alla mera presenza effettiva in servizio), senza confrontarsi con il complesso della disciplina legale e contrattuale, di cui è parte integrante anche la stessa qualificazione dell’emolumento in termini di «premio di produzione» e il fatto che si tratti comunque di una quota parte di una voce di retribuzione tipicamente legata al raggiungimento di determinati risultati;
sotto questo profilo la sentenza impugnata deve essere, pertanto RAGIONE_SOCIALEta con rinvio alla Corte d’Appello, che dovrà rivalutare, alla luce di quanto sopra, l ‘applicazione alla fattispecie della disposizione contenuta nell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010;
7. con il primo motivo di ricorso incidentale i lavoratori, che erano inseriti nel livello B nel sistema di classificazione del personale adottato dall’RAGIONE_SOCIALE.P.I., contestano il rigetto della domanda di inquadramento nell ‘ area 3 a del comparto Ministeri, invece che nell’area 2 a , come avvenuto in ossequio al decreto
interministeriale 11/2/2011 che ha fissato la tabella di corrispondenza tra gli quadramenti nell’ente di provenienza e l’inquadramento nel RAGIONE_SOCIALE;
7.1. il motivo è inammissibile, perché i ricorrenti incidentali non contestano l’affermazione che la Corte d’Appello ha mutuato dalla sentenza con cui il T.A.R. del Lazio respinse l’impugnazione proposta contro il decreto interministeriale -secondo cui la tabella di corrispondenza è un atto amministrativo di carattere «squisitamente discrezionale», che può essere sindacato dal giudice «nei soli limiti di una conclamata irrazionalità RAGIONE_SOCIALE valutazioni operate a tali fini ovvero di un macroscopico travisamento del fatto»;
ebbene, nell’illustrazione del motivo di ricorso si afferma che non vi è una perfetta coincidenza tra le specifiche professionali inserite nel livello B del contratto applicato dall’ I.P.I. e quelle dell’ area 2 a del RAGIONE_SOCIALE; si sostiene, inoltre, che vi sarebbe una prevalente (ma comunque parziale) coincidenza tra il citato livello B e la 3 a area ministeriale; ma ciò rappresenta, di per sé, la fisiologia nell’ambito di una comparazione tra aree e livelli definiti in diversi contratti collettivi, che richiede, appunto, la predisposizione di una tabella RAGIONE_SOCIALE corrispondenze basata su valutazioni inevitabilmente discrezionali; tutt’altra cosa è la prospettazione di una «conclamata irrazionalità RAGIONE_SOCIALE valutazioni» o di un «macroscopico travisamento del fatto», necessaria per dare contenuto ad una richiesta di disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice;
7.2. inammissibile è poi il motivo di ricorso anche nella parte in cui prospetta la violazione dell’art. 2112 c.c., che non è applicabile nel caso di specie, perché il decreto ministeriale rappresenta l’ esercizio di un potere delegato dall’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, che contiene la disciplina speciale riferibile al caso di specie;
il secondo motivo di ricorso incidentale contesta la decisione assunta dalla Corte d’Appello sulla mancata inclusione nell’assegno ad personam dell’equivalente monetario dei versamenti al RAGIONE_SOCIALE, dei versamenti alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei premi per polizze infortuni e morte, previsti dall’art. 50 del CCNL per il personale I.P.I. 2004 -2007;
8.1. anche questo motivo è inammissibile, perché denuncia la violazione diretta della contrattazione aziendale, mentre è principio consolidato che nel giudizio di RAGIONE_SOCIALEzione la denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. è circoscritta ai soli contratti collettivi nazionali (equiparati quanto al regime processuale alle norme di diritto) mentre per la contrattazione aziendale nonché, nell’impiego pubblico contrattualizzato, per la contrattazione integrativa decentrata (essendo tale anche quella stipulata da una singola amministrazione con uffici dislocati sull’intero territorio nazionale), il sindacato di legittimità può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, nei limiti della disciplina processuale ratione temporis applicabile, oppure -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -per violazione RAGIONE_SOCIALE norme
contenute negli artt. 1362 e segg. c.c., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato ma individuino i canoni interpretativi violati e le ragioni in iure di detta violazione;
nel caso di specie, il motivo non fa alcun cenno alle disposizioni del codice civile sull’interpretazione dei contratti e ai relativi canoni di ermeneutica contrattuale, sicché sollecita inammissibilmente una interpretazione alternativa del contratto collettivo aziendale per il personale I.P.I. da parte della Corte di Cassazione (sui limiti di sindacabilità in RAGIONE_SOCIALEzione della contrattazione decentrata, v., ex multis , Cass. nn. 5565/2004; 20599/2006; 28859/2008; 6748/2010; 15934/2013; 4921/2016; 16705/2018; 33312/2018; 20917/2019; 7568/2020; 25626/2020; 32697/2022; 3367/2023; 8906/2023; 30282/2023; 36211/2023);
8.2. si deve aggiungere che la sentenza impugnata è, sul punto, conforme all’orientamento già espresso da questa Corte nelle motivazioni di numerose pronunce relative alle medesime questioni di diritto, con le quali si è osservato che, seppure al momento della soppressione l’I.P.I. avesse già acquisito la personalità di diritto pubblico (per le ragioni indicate da Cass. nn. 28409/2020, 28624/2020, 40399/2021), nondimeno al fenomeno successorio che viene in rilievo non è applicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, bensì l’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, che costituisce norma
speciale, e che garantisce la sola conservazione del trattamento retributivo fondamentale ed accessorio, caratterizzato da fissità e continuità (v., per limitarsi alle più recenti, Cass. nn. 1958/2024; 1878/2023; 1855/2024; 1853/2024; 415/2024; 319/2024; 289/2024; 32877/2023);
in via conclusiva il ricorso principale deve essere accolto, nei termini sopra precisati, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale;
la sentenza impugnata deve essere RAGIONE_SOCIALEta in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Corte d’Appello indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame attenendosi a quanto enunciato nei punti 5. e 6. e provvedendo anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di RAGIONE_SOCIALEzione;
10. ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza RAGIONE_SOCIALE condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti incidentali.
P.Q.M.
la Corte:
accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di RAGIONE_SOCIALEzione;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso incidentale, a norma del l’ art. 13, comma 1 -bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24/1/2024.