Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 1636 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1636 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3923-2018 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (GIÀ RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata ope legis in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N. 3923/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/12/2023
CC
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 343/2017 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 14/11/2017 R.G.N. 111/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
con sentenza del 14.11.2017 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda di NOME COGNOME, dirigente medico dell’RAGIONE_SOCIALE, tesa a ottenere l’accertamento dell’illegittimità del diniego di aspettativa per espletamento (dall’1.11.2013 e per la durata di un anno) di incarico a termine di aiuto ospedaliero presso l’Ospedale di Strasburgo, e, per l’effetto, l a nullità della decadenza dall’impiego dichiarata dall’RAGIONE_SOCIALE i l 13.3.2014, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro;
la Corte rilevava che il diniego di aspettativa era supportato dalla carenza di medici ‘ chirurgicamente indipendenti ‘ a svolgere procedure complesse e dall’esigenza di disporre di personale a tempo indeterminato, anche in un contesto, suffragato dalla prova testimoniale, di crescita esponenziale di interventi chirurgici nell’A zienda, alcuni complessi, nonché di deficit di organico personale medico, con soli tre chirurghi esperti;
osservava che l’art. 10 comma 8 lett. b) del c.c.n.l. 2004 si richiamava espressamente per gli incarichi nell’UE all’art. 23 bis d.lgs.
165/2001, il quale faceva riferimento a «preminenti esigenze organizzative» che consentivano il diniego dell’aspettativa, qui tutte dimostrate;
in senso contrario non serviva richiamare, poi, l’art. 15 septies d.lgs. n. 502/1992 che, oltre a riferirsi a incarichi nel l’ambito del solo SSN, si muoveva nel contesto della disciplina del pubblico impiego, ivi richiamata, né tanto meno i principi di libera circolazione dei lavoratori nell’Unione, posto che il COGNOME era già stato in Francia e si trattava di bilanciare l’interesse formativo del ricorrente con quelli propri del SSN;
legittimo, dunque, il ricorso alla decadenza ex artt. 53 d.lgs. n. 165/2001 e 60 d.P.R. n. 3/1957: il rifiuto del lavoratore, dopo la reiezione della sua istanza cautelare in data 18.12.2013, di riprendere servizio nel reparto di Neurochirurgia di RAGIONE_SOCIALE, era infatti non solo ingiustificato ma anche contrario a buona fede;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione NOME COGNOME basato su tre motivi illustrati da memoria, cui oppone difese con tempestivo controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
tanto premesso, la Corte, in esito all’esame del ricorso nell’adunanza camerale del 19.12.2023, tenuto conto della
complessità delle questioni proposte e del conseguente rilievo nomofilattico, ha ritenuto necessario rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza;
guardando alla disciplina normativa, va anzitutto evidenziato che l’art. 15 -septies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, recante ‘Riordino della disciplina in materia sanitaria’ , riconosce (comma 4) al dirigente medico l’aspettativa senza assegni in caso di accettazione di incarico a tempo determinato nell’ ambito del SSN; la disposizione, che si pone in rapporto di specialità con l’art. 23 bis d.lgs. n. 165/2001 (recante Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato ‘) , escluderebbe tuttavia il diritto all’aspettativa per gli incarichi conferiti da struttura straniera nell’ambito del servizio sanitario ( come quello assegnato al COGNOME dall’U niversità di Strasburgo);
per tali incarichi presso soggetti e organismi pubblici o privati operanti in sede internazionale, l’art. 23 bis d.lgs. n. 165/2001 prevede , in genere, per tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, il collocamento in aspettativa senza assegni, «salvo motivato diniego dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative» (comma 1);
l’art. 10, comma 8, del c.c.n.l. integrativo (Area della dirigenza Ruoli SPTA del SSN del 2004) richiama, a sua volta, l’ art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001 con riferimento agli incarichi conferiti da «organismi pubblici o privati dell’Unione Europea o da spedali pubblici dei Paesi dell’Unione stessa», consentendo il diniego dell’aspettativa laddove ravvisabili, appunto, «preminenti esigenze organizzative» dell’RAGIONE_SOCIALE d’appartenenza , a fronte delle quali il diritto del dipendente al libero stabilimento n ell’Unione risulterebbe sacrificat o;
così tratteggiata la disciplina, e muovendo dai principi affermati dalla Corte di Lussemburgo (v. Corte UE 13 luglio 2016, in causa C-187/15), occorre esaminare la questione se una normativa come quella sopra richiamata non valga a integrare una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, potendo rivelarsi idonea a impedire o a dissuadere il dirigente medico dal lasciare lo Stato membro di origine per accettare un impiego in un altro Stato membro;
un tale esito potrebbe rivelarsi in contrasto con gli articoli da 45 TFUE a 48 TFUE, i quali mirano a evitare che un lavoratore che, avvalendosi del diritto alla libera circolazione, intenda prestare attività in più di uno Stato membro, riceva, senza giustificazione oggettiva, un trattamento meno favorevole rispetto a chi svolga la carriera, invece, solo all’interno di un solo Stato membro;
infatti, la Corte UE non ha mancato di precisare che « l’insieme delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle persone mira a facilitare ai cittadini dell’Unione europea l’esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura nel territorio dell’Unione ed osta a provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora essi intendano svolgere un’attività economica nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di origine» (v. Corte UE 13 luglio 2016, cit., al punto 23, e ivi per ulteriori richiami giurisprudenziali);
sotto altro profilo, la stessa Corte UE non ha mancato tuttavia di osservare che le restrizioni alla libertà di stabilimento, che siano applicabili senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, «possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che siano atte a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento
dello stesso»; e, a tal proposito, si è altresì osservato che «dall’articolo 52, paragrafo 1, TFUE risulta che limitazioni alla libertà di stabilimento possono essere giustificate dall’obiettivo generale attinente alla tutela della sanità pubblica» (v. Corte Giustizia UE, sentenza 26 settembre 2013, in causa C-539/11, punti 33 e 34);
12. in tale cornice e nell’ambito di tali principi richiamati occorre, dunque, chiedersi se il diritto alla libera circolazione all’interno dell’U nione Europea osti, o meno, ad una normativa che non riconosce al dirigente medico il diritto incondizionato all’aspettativa per assumere un incarico in altro paese dell’ Unione quando quel diritto è invece riconosciuto per gli incarichi resi nell’ambito del servizio san itario nazionale.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023.