Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2991 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2991 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 20120-2021 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio del primo difensore
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME , con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 12/11/2025
giurisdizione Contratti di apprendistato e inadempimento degli obblighi formativi. Conseguenze.
per la cassazione della sentenza n. 680 del 2020 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 19 gennaio 2021 (R.G.N. 358/2019).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha così confermato la pronuncia del Tribunale di Parma, che aveva accertato l’obbligo dell’appellante di corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE la min or somma di euro 27.010,30 (euro 20.927,00 a titolo di contributi, euro 6.083,30, a titolo di sanzioni ed accessori), in virtù del disconoscimento della genuinità del contratto di apprendistato concluso dalla società con la signora NOME COGNOME.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale esclude l’effettività d i qu ell’attività formativa che è carattere imprescindibile del contratto di apprendistato.
–RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione la sentenza d’appello, sulla base di due motivi di censura, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione dell’art. 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 276 del 2003, falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.
La sentenza d’appello meriterebbe censura per aver escluso la genuinità dell’apprendistato, pur senza ravvisare gravi violazioni degli obblighi formativi o la manifesta inadeguatezza della formazione interna ed esterna, «gli unici elementi che secondo la giurisprudenza di Legittimità possono produrre l’effetto della decadenza dai benefici contributivi» (pagina 13 del ricorso per cassazione).
-Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e lamenta che la motivazione sia oscura e perplessa, nella parte in cui ipotizza un diverso, e nebuloso, onere probatorio a carico della società.
-Le censure, tra loro connesse, si prestano a una disamina congiunta e devono essere complessivamente disattese.
-Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’inadempimento degli obblighi formativi determina la trasformazione del contratto di apprendistato, sin dall’origine, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ove l’inadempimento presenti un’obiettiva rilevanza e si concretizzi nella tota le mancanza di formazione, teorica o pratica, o in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto: in tale ultima ipotesi, la trasformazione del rapporto postula la gravità de ll’inosservanza degli obblighi formativi (Cass., sez. lav., 3 agosto 2020, n. 16595, richiamata dalla pronuncia d’appello, e, di recente, sul regime regolato dagli artt. 41 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Cass., sez. lav., 16 marzo 2025, n. 6990).
5. -Ai princìpi enunciati da questa Corte si uniforma la sentenza d’appello, che esterna in modo lineare e adeguato le ragioni della decisione, senza incorrere negli errores in iudicando censurati con il primo motivo e senza presentare le anomalie radicali denunciate con il secondo mezzo.
I motivi si palesano, sotto questo profilo, infondati.
La Corte di merito pone l’accento sulla «componente formativa» che connota l’apprendistato e passa in rassegna le dichiarazioni rese dalla lavoratrice e i profili inerenti alla formazione esterna, senza omettere l’esame degli argomenti oggi ribaditi nel ricorso e, da ultimo, nella memoria illustrativa.
Il fulcro della ratio decidendi , coerente con le enunciazioni di principio di questa Corte, risiede nella grave inosservanza degli obblighi di formazione interna.
La valutazione dei giudici d’appello, tutt’altro che arbitraria e illogica, scaturisce dal raffronto tra l’attività formativa comprovata in causa e il progetto di formazione, che definisce gli obblighi del datore di lavoro nel contratto di apprendistato.
La Corte territoriale rimarca che l ‘attività formativa si è risolta in un puro e semplice affiancamento alla persona più esperta, secondo i caratteri propri d ell’ inserimento del lavoratore in ogni nuova realtà (pagina 5 della sentenza impugnata).
C on un’analisi ancorata al progetto e alla specificità degli obiettivi formativi perseguiti con il contratto, i giudici d’appello riscontrano in fatto l ‘apprezzabile divergenza tra la formazione impartita e le puntuali e più rigorose prescrizioni racchiuse nel progetto e nel contratto.
È alla luce di tale discrasia, in quanto idonea a pregiudicare gli obiettivi formativi, che si apprezza l’insussistenza di un genuino contratto di apprendistato.
Il riferimento al pregresso rapporto di collaborazione (pagina 6) assurge, dunque, a mero elemento di rincalzo di una valutazione più articolata che, nel suo nucleo essenziale, fa leva sull’inadeguatezza della formazione interna e sul parametro degli obblighi formativi contrattualmente definiti.
6. -Le doglianze si rivelano, sotto un distinto profilo, inammissibili.
Le censure, ribadite e sviluppate nella memoria illustrativa, tendono a sollecitare un più favorevole inquadramento dei dati probatori acquisiti e a sovvertire l’apprezzamento sulla gravità dell’inottemperanza agli obblighi formativi, condotto in modo plausibile in ossequio al paradigma normativo e convergente, nei suoi snodi salienti, in entrambe le pronunce di merito.
-Il ricorso, pertanto, dev’essere respinto.
-Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta.
-Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, in euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 12 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME