Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7203 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7203 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22768-2022 proposto da:
COGNOME NOME, NOME, elettivamente domiciliati in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1302/2022 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 25/03/2022 R.G.N. 2462/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
1.- La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza in atti, ha rigettato il gravame proposto da COGNOME NOME NOME COGNOME NOME –RAGIONE_SOCIALE dipendenti di RAGIONE_SOCIALE
Rep.
Ud. 31/01/2024
CC
RAGIONE_SOCIALE assunti con il CCNL RAGIONE_SOCIALE -avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda con la quale avevano chiesto l’accertamento del diritto all’inquadramento nel terzo livello del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE già applicato da RAGIONE_SOCIALE in azienda dal 15.2.2012, prima della loro assunzione, con condanna al pagamento delle differenze retributive.
La Corte di appello ha confermato la sentenza di rigetto del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva affermato (pag. 5) che, secondo ‘la giurisprudenza della Cassazione richiamata, per le attività complementari ed accessorie sussiste la possibilità di fare riferimento al contratto collettivo disciplinante l’attività principale ma non l’obbligo di applicare un contratto unico’ . La Corte d’appello, invece, esaminato lo statuto della società (pagg. 8 e 9), ha accertato che l’oggetto sociale della società, fosse la prestazione di RAGIONE_SOCIALE vari in favore di RAGIONE_SOCIALE capitale e che solo in via strumentale fosse previsto lo svolgimento di altre operazioni (anche commerciali).
Secondo la Corte però ‘non era comprensibile’ per quale motivo i ricorrenti chiedessero l’applicazione del contratto collettivo del RAGIONE_SOCIALE dal momento che, in base alla sfera di applicazione dei due contratti collettivi posti a confronto (RAGIONE_SOCIALE), i RAGIONE_SOCIALE oggetto delle commesse presso il campo nomadi e gli uffici anagrafe, per le quali furono assunti i ricorrenti (insieme ad altri 80 RAGIONE_SOCIALE), rientravano correttamente tra quelli cui si applicava il CCNL RAGIONE_SOCIALE (custodia locali, aree, controlli accessi, custodia e archiviazione documenti e attività informativa). Né risultava l’accessorietà dell’attività svolta presso il campo nomadi e gli uffici anagrafe rispetto ad altra attività principale, in ipotesi, inquadrabile nel terziario.
Quindi la Corte ha ricordato che ai sensi dell’art. 2070, comma 1 c.c. ‘L’appartenenza alla categoria
professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore’; ed ha affermato che i ricorrenti avrebbero dovuto provare che l’attività principale effettivamente prestata da RAGIONE_SOCIALE rientrasse nel CCNL RAGIONE_SOCIALE.
Infine, la Corte di appello ha richiamato il 2°comma dell’art. 2070 c.c. il quale dispone che se l’imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di RAGIONE_SOCIALE le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività; ed ha concluso che, pertanto, gli appellanti avrebbero dovuto altresì provare che le attività di vigilanza e di informazione amministrativa svolta ‘non erano distinte e autonome ma accessorie a quella, in tesi prevalente, del settore terziario e per quale ragione.’
Contro la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione COGNOME NOME e da NOME COGNOME con un articolato motivo al quale ha resistito risorse per RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria da cui risulta che nel settembre 2023 è stato deciso di applicare anche ai ricorrenti il CCNL RAGIONE_SOCIALE di cui si discute, con decorrenza dal novembre 2023.
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico articolato motivo di ricorso i ricorrenti deducono anzitutto la nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e il pronunciato, dal momento che essi avevano affermato che essendo unica l’attività di impresa unico dovesse essere il CCNL applicato ai dipendenti dall’impresa convenuta.
2.In secondo luogo, i ricorrenti hanno lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2070 c.c. in quanto se l’attività di impresa è unica, uno soltanto può essere il
CCNL applicato in azienda, quello già applicato in modo costante nei confronti degli altri assunti in precedenza.
3.- Infine hanno sollevato una doglianza per motivazione incongrua ed omessa pronuncia.
4.Le articolate censure dedotte dai ricorrenti con l’unico motivo di ricorso devono ritenersi fondate, nei termini e nei limiti di seguito indicati.
Deve ritenersi pacifico ed accertato in giudizio, anche nella sentenza impugnata, che RAGIONE_SOCIALE – azienda in house del RAGIONE_SOCIALE – non eserciti distinte attività di impresa. Tanto risulta palese dall’accertamento operato in premessa sullo statuto della società esaminato dalla Corte d’appello, la quale ha concluso sul punto che l’oggetto sociale della società è la prestazione di RAGIONE_SOCIALE vari in favore di RAGIONE_SOCIALE e che solo ‘in via strumentale’ è previsto lo svolgimento di altre operazioni (anche commerciali).
5.E’ inoltre accertato in giudizio che, a fondamento della domanda svolta, i due RAGIONE_SOCIALE ricorrenti avessero affermato che RAGIONE_SOCIALE, pur non esercitando distinte attività, applicasse tuttavia due distinti CCNL; ed avevano richiesto che fosse applicato anche a loro il contratto del RAGIONE_SOCIALE in base al ‘criterio volontaristico’ dell’obbligo derivante dalla ‘scelta RAGIONE_SOCIALEale’ già operata con l’applicazione di fatto dello stesso CCNL a tutti gli altri assunti in precedenza (diverse centinaia di dipendenti).
Come ricorda la sentenza (a pag. 2, 3 con ripresa a pag. 7) i ricorrenti hanno sostenuto che, ‘applicando il CCNL terziario agli altri RAGIONE_SOCIALE assunti prima, RAGIONE_SOCIALE aveva stabilito quale contratto collettivo dovesse applicarsi ai propri dipendenti’, e chiedevano l’accertamento della vincolatività della contrattazione collettiva applicata in base ai criteri di diritto comune.
6.- Ciò posto, la Corte di appello ha anzitutto travisato la domanda svolta la quale, come si è visto , sotto il profilo della causa petendi , non si fondava sulla presenza di due attività (di cui una di natura accessoria); bensì sul fatto che RAGIONE_SOCIALE svolgesse una unica attività e che in conseguenza del proprio comportamento concludente -consistente nell’applicazione reiterata de facto del contratto collettivo -rimanesse pertanto obbligata anche nei confronti dei nuovi assunti ad applicare un unico CCNL, lo stesso CCNL RAGIONE_SOCIALE già applicato ai dipendenti assunti in precedenza (pag. 2, 3, 7 sentenza: ‘ applicando il CCNL RAGIONE_SOCIALE agli altri RAGIONE_SOCIALE assunti prima RAGIONE_SOCIALE aveva stabilito quale contratto collettivo dovesse applicarsi ai propri dipendenti’).
7.- A questa prospettazione attorea la Corte non ha risposto, avendo invece deciso la causa come se i ricorrenti avessero invocato il diverso ‘criterio merceologico’ delle attività svolte (di cui all’art. 2070, commi 1 e 2 c.c.) finendo per affermare, seguendo tale via normativa, che fosse corretta l’applicazione del CCNL RAGIONE_SOCIALE in quanto corrispo ndente all’effettiva attività per la quale lavoravano i ricorrenti; abbandonando così il presupposto fondamentale della domanda, costituito dall’applicazione di fatto in azienda del CCNL RAGIONE_SOCIALE all’unica attività svolta, su cui poggiava la prospettazione attorea.
8.- Inoltre, deve ritenersi comunque fondata la censura di falsa applicazione dell’art. 2070, comma 1 e 2 c.c. atteso che la Corte di appello, richiamando entrambe le disposizioni appena citate, ha affermato in primo luogo che, ai sensi dell’art. 2070 c.c. comma 1, l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determini secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore; e che, in base al comma 2, in ipotesi di distinte attività aventi carattere autonomo, si applichino ai
rispettivi rapporti di RAGIONE_SOCIALE le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.
A tale articolato richiamo normativo ha fatto seguito l’affermazione per cui i RAGIONE_SOCIALE ricorrenti avrebbero dovuto allegare e provare quale fosse l’attività principale effettivamente esercitata, dovendo essi dimostrare che rientrasse nella sfera di applicazione del CCNL terziario, di cui rivendicavano l’applicazione.
9.- Tali affermazioni non possono però essere condivise, posto che, oltre a rivelarsi contraddittorie (avendo la stessa Corte affermato che RAGIONE_SOCIALE eserciti in realtà una unica attività di RAGIONE_SOCIALE), sono errate anche in diritto, sotto vari profili.
In primo luogo, perché, al contrario di quanto ritenuto nella sentenza gravata, in materia di individuazione della sfera soggettiva del contratto collettivo occorre confrontarsi con la mai superata ricostruzione civilistica delle relazioni RAGIONE_SOCIALE, operata dalla giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. sez. un., 26 marzo 1997, n. 2665).
10.Ed invero, nell’interpretare in termini di ‘sopravvivenza’ gli artt. 2069 e 2070 c.c., e facendo propria la riconduzione dell’autonomia collettiva «alle regole civilistiche, tanto da giustificare la definizione dei contratti in questione come negozi g iuridici di ‘diritto comune’», le Sezioni Unite hanno stabilito che «Il comma 1 dell’art. 2070 cod. civ. (secondo cui l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stipulanti ed a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione».
11.Pertanto, come confermato senza eccezioni nella successiva produzione giurisprudenziale , l’art. 2070 c.c. non si applica più nel nostro ordinamento, salvo (in relazione alla residua disposizione del 2° comma) il caso in cui ‘l’imprenditore svolga diverse attività economiche, sia iscritto alle rispettive RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed occorra individuare il contratto collettivo applicabile al personale addetto alle singole attività’ (così Sez Un. n.26665/1997 cit.); e fatto, altresì, salvo il rispetto dell’a rt.36 della Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l’inadeguatezza della retribuzione contrattuale rispetto all’effettiva attività lavorativa esercitata. Con le eccezioni appena indicate (attraverso cui, in definitiva, si torna a salvaguardare la categoria dell’attività effettiva), l’ordinamento in vigore consente, quindi, al datore di RAGIONE_SOCIALE di autodeterminare la categoria di appartenenza ovvero di poter applicare un contratto collettivo anche se stipulato da RAGIONE_SOCIALE operanti in un settore produttivo diverso rispetto a quello nel quale si trovi concretamente ad operare (Cass. n. 26742/2014, n. 9964/2003, n. 11372/2008).
12.- Per tali motivi, sulla scorta di questo risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, nel vigente ordinamento del rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune – nella carenza di una specifica disciplina normativa e della perdurante inattuazione dell’art. 39 della Cost. – l’individuazione della contrattazione collettiva va fatta unicamente sulla base delle regole dei contratti in generale ed attraverso l’indagine della volontà delle parti, risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di fatto di un determinato contratto collettivo. 12.1. E’ stato invero puntualizzato da questa Corte di cassazione che l’obbligo del rispetto del CCNL sorga in prima battuta per i rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che
siano entrambi iscritti alle RAGIONE_SOCIALE stipulanti (Cass. 13 ottobre 2021, n. 27923, Cass. n. 5596/01, Cass. n. 42001/2021).
12.2. Inoltre, in modo assolutamente costante, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in mancanza dell’iscrizione di entrambe le parti del rapporto alle RAGIONE_SOCIALE stipulanti ovvero in alternativa al vincolo per associazione, sono altresì obb ligate all’applicazione di un determinato contratto collettivo le parti che «abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole» (così, Cass. 31 dicembre 2021, n. 42097, Cass. 13 ottobre 2021, n. 27923 cit.).
L’eventuale adesione ad un’organizzazione sindacale di categoria non rappresenterebbe altro, quindi, che una delle declinazioni possibili dei c.d. ‘atti di volontà’, capaci, giuridicamente, di manifestare la comune intenzione di accettare che il rapporto di RAGIONE_SOCIALE sia sottoposto a una specifica disciplina collettiva (in questi termini, Cass. 2 maggio 2019, n. 11537).
Le stesse Sezioni Unite 26 marzo 1997, n. 2665 citate avevano specificato «che dopo la soppressione dell’ordinamento corporativo i contratti collettivi possono avere efficacia soltanto in volentes , ossia, ancora, che la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l’iscrizione alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi» , dunque, con una adesione espressiva di una ‘caratteristica’ rappres entanza (art. 1387 e s.s. c.c.).
13.- Dalla ricostruzione giurisprudenziale compiuta risulta che il contratto collettivo di diritto comune è efficace ex art.
1372 c.c., dal punto di vista soggettivo, nei confronti delle parti stipulanti (e, cioè, da un lato, le RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro, le RAGIONE_SOCIALE o direttamente il datore di RAGIONE_SOCIALE), nonché ex art. 1387 e ss. c.c. nei confronti dei RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che alle parti stipulanti hanno conferito mandato, in base alle regole sulla rappresentanza.
Inoltre, in conformità alla propria natura, il contratto collettivo è aperto all’adesione da parte dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE non iscritti ai sindacati stipulanti.
Come si è visto, la giurisprudenza ha ritenuto che la volontà del datore di RAGIONE_SOCIALE di obbligarsi ad applicare il contratto collettivo possa essere desunta non solo dall’iscrizione all’associazione stipulante o da un esplicito atto di adesione al recepimento del contratto collettivo, ma anche attraverso fatti o comportamenti concludenti, che sia pure implicitamente esprimono la volontà del datore di RAGIONE_SOCIALE di applicare la disciplina collettiva.
Di conseguenza, il contratto collettivo è efficace anche nei confronti delle parti del rapporto di RAGIONE_SOCIALE che, pur non essendo iscritte ai sindacati stipulanti, abbiano volontariamente aderito alla disciplina del contratto collettivo, o l’abbiano comunque recepita.
14.Nella prassi, tale recepimento viene solitamente effettuato mediante una esplicita clausola inserita nei contratti individuali di RAGIONE_SOCIALE, con la quale si fa rinvio alla disciplina o al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale del RAGIONE_SOCIALE (adesione esplicita); oppure quando il datore ne fa applicazione in via di fatto, seppur in assenza di adesioni espresse o il lavoratore ne chieda l’applicazione in via giudiziale (adesione implicita). 15.Nel caso di specie, è propria quest’ultima l’ipotesi di vincolatività che è stata posta alla base della domanda dai ricorrenti, atteso che il datore di RAGIONE_SOCIALE (non iscritto ad alcuna
associazione stipulante l’uno o l’altro contratto collettivo in discussione) era vincolato al CCNL RAGIONE_SOCIALE – in base alla pregressa e costante applicazione di fatto nei confronti di tutti gli altri assunti in precedenza, quale che fosse il RAGIONE_SOCIALEo effet tuato e l’epoca della loro assunzione – mentre i RAGIONE_SOCIALE ricorrenti vi hanno prestato adesione con la richiesta di applicazione del contratto, pure invocata con la domanda giudiziale.
16.Inoltre, quanto alla posizione processuale ed all’onere della prova, va ribadito come nel caso in esame non sia stato contestato che RAGIONE_SOCIALE facesse costante applicazione del CCNL RAGIONE_SOCIALE prima dell’assunzione dei ricorrenti, i quali pertanto, alla luce della causa petendi azionata, non erano onerati di dimostrare che i loro rapporti dovessero rientrare nell’ambito di efficacia dello stesso CCNL in ragione dell’effettiva attività svolta ai sensi dell’art. 2070 erroneamente richiamato nella sentenza impugnata; dovendo essere sottolineato che la reiterata e costante applicazione di fatto del CCNL all’interno di una medesima impresa (nei confronti di centinaia di RAGIONE_SOCIALE assunti reiteratamente con contratti regolati dal medesimo CCNL) configura un comportamento concludente con valore negoziale, con insorgenza a carico del datore di RAGIONE_SOCIALE dell’obbligo di rispettare il medesimo CCNL anche nei confronti dei nuovi assunti i quali ne abbiano richiesto l’applicazione.
17.- Infine, va pure evidenziato che, come risulta dalle memorie conclusive depositate da entrambe le parti, nel caso di specie il medesimo CCNL del RAGIONE_SOCIALE sia stato pure applicato da RAGIONE_SOCIALE in corso di causa, a partire dal novembre 2023, ai medesimi ricorrenti i quali risultano quindi già inquadrati nella classificazione professionale di cui al CCNL invocata nella domanda quale indice del comportamento concludente osservato dal datore
nel senso dell’obbligatorietà dell’applicazione del CCNL anche nei confronti dei nuovi assunti e della realizzazione dell’uniformità del trattamento.
18. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Giudice del merito, indicato in dispositivo, che procederà altresì alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione. 19.Non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 31 gennaio