Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5365 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 5365  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25020/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME e COGNOME, domiciliati ex lege presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
AUTORITÀ  DI  REGOLAZIONE  PER  RAGIONE_SOCIALE  RETI  E  AMBIENTE (ARERA) ed RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE CUNEO n. 514/2023 depositata il 13/7/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/1/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Il  Tribunale  di  Cuneo,  con  sentenza  n.  514/2023,  dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto da NOME COGNOME e da NOME COGNOME avverso sentenza del Giudice di Pace di Mondovì del  5  maggio  2022,  essendo  stato  notificato  alle  controparti, entrambe  rimaste  contumaci  –  RAGIONE_SOCIALE  e  RAGIONE_SOCIALE  -,  in  data  9 dicembre 2022, e quindi oltre il termine semestrale di cui all’articolo 327 c.p.c.
È  stato  presentato  dai  due  COGNOME  ricorso  rivolto  contro  RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, il quale offre tredici motivi (erroneamente l’ultimo viene  qualificato  come  quattordicesimo,  ma  in  realtà  la  sequenza passa dall’undicesimo al tredicesimo).
Le intimate non si sono difese.
Considerato che:
1.1  Assorbe  evidentemente  ogni  altro  motivo,  e  quindi  ne  rende superfluo l’esame, il secondo motivo, così rubricato: ‘Il giudice di secondo grado rilevava in maniera errata scadenza legale dell’impugnazione della sentenza di primo grado’.
Con  questo  motivo  si  sostiene  -del  tutto  apoditticamente  e  in violazione  del  requisito  a  pena  d’inammissibilità  prescritto  all’art. 366, 1 co. n. 6, c.p.c.- che la sentenza del Giudice di Pace è stata pubblicata  il  7  maggio  2022  (sabato),  e  non  quindi  il  5  maggio 2022 (giovedì), è che l’appello è pertanto tempestivo.
1.2  Invece,  come  esattamente  rileva  il  Tribunale,  la  sentenza  fu effettivamente pubblicata il  5  maggio  2022,  come  d’altronde emerge dallo stesso ricorso, che, a pagina 34, riporta in termini di
assemblaggio  il  timbro  di  deposito  del  cancelliere  dell’ufficio  del Giudice di Pace di Mondovì, datato ’05/05/2022′.
Va pertanto ritenuta corretta la dichiarazione di tardività dell’appello emessa dal Tribunale, anche detratta naturalmente la sospensione feriale.
Il  ricorso,  in  conclusione,  merita rigetto per il secondo motivo, assorbiti gli altri.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese poiché le parti intimate non si sono difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  da  parte  dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2025