Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5365 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5365 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25020/2023 R.G. proposto da :
COGNOME e COGNOME, domiciliati ex lege presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti- contro
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE CUNEO n. 514/2023 depositata il 13/7/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/1/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 514/2023, dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto da NOME COGNOME e da NOME COGNOME avverso sentenza del Giudice di Pace di Mondovì del 5 maggio 2022, essendo stato notificato alle controparti, entrambe rimaste contumaci – RAGIONE_SOCIALE e Autorità di Regolazione RAGIONE_SOCIALE (Arera) -, in data 9 dicembre 2022, e quindi oltre il termine semestrale di cui all’articolo 327 c.p.c.
È stato presentato dai due Verdes ricorso rivolto contro Enel Energia e Arera, il quale offre tredici motivi (erroneamente l’ultimo viene qualificato come quattordicesimo, ma in realtà la sequenza passa dall’undicesimo al tredicesimo).
Le intimate non si sono difese.
Considerato che:
1.1 Assorbe evidentemente ogni altro motivo, e quindi ne rende superfluo l’esame, il secondo motivo, così rubricato: ‘Il giudice di secondo grado rilevava in maniera errata scadenza legale dell’impugnazione della sentenza di primo grado’.
Con questo motivo si sostiene -del tutto apoditticamente e in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1 co. n. 6, c.p.c.- che la sentenza del Giudice di Pace è stata pubblicata il 7 maggio 2022 (sabato), e non quindi il 5 maggio 2022 (giovedì), è che l’appello è pertanto tempestivo.
1.2 Invece, come esattamente rileva il Tribunale, la sentenza fu effettivamente pubblicata il 5 maggio 2022, come d’altronde emerge dallo stesso ricorso, che, a pagina 34, riporta in termini di
assemblaggio il timbro di deposito del cancelliere dell’ufficio del Giudice di Pace di Mondovì, datato ’05/05/2022′.
Va pertanto ritenuta corretta la dichiarazione di tardività dell’appello emessa dal Tribunale, anche detratta naturalmente la sospensione feriale.
Il ricorso, in conclusione, merita rigetto per il secondo motivo, assorbiti gli altri.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese poiché le parti intimate non si sono difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2025