Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23366 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23366 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
sul ricorso 23465/2023 proposto da:
ATERP CALABRIA rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
MANAGÒ COGNOME MANAGÒ COGNOME MANAGÒ COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
contro
ricorrenti –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 839/2023 depositata il 17/11/2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
E’ impugnata per cassazione dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Pubblica Regionale della Calabria -Distretto di Reggio Calabria sulla base di un unico motivo, seguito pure da memoria e al quale resistono gli intimati con controricorso e memoria, la sopra riprodotta sentenza, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria, preso atto che l’impugnata decisione di primo grado era stata pubblicata in data 5.2.2020 ed era stata notificata alla parte appellante in data 20.11.2020, ha giudicato di conseguenza tardivo, dichiarandone perciò l’inammissibilità, l’atto di gravame notificato dall’odierna ricorrente il 1.2.2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso ATERP argomenta la nullità dell’impugnata decisione di appello per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. perché, benché la Corte territoriale fosse stata investita della relativa questione, essa aveva omesso di motivare in relazione allo specifico motivo di gravame inteso a denunciare la nullità dell’impugnata sentenza di primo grado in ragione della mancata notificazione ad essa parte, rimasta contumace in quel giudizio, della comparsa di intervento volontario, nel giudizio promosso dagli originari attori, di un terzo, che aveva aderito alla domanda di costoro, circostanza in relazione alla quale non poteva ritenersi che il termine di impugnazione avesse avuto decorso, tale da giustificare l’inammissibilità decretata dal decidente.
Il motivo non ha pregio.
Sfugge, evidentemente, alla ricorrente che alla disamina delle questioni oggetto di giudizio si debba procedere secondo l’ordine fissato dall’art. 276, comma 2, cod. proc. civ.; sì che, se è chiara la distinzione tra questioni pregiudiziali e questioni di merito, la questione sollevata dagli appellati -che avevano eccepito la tardività del pro-
posto atto di gravame, e rispetto alla quale parte appellante non aveva preso posizione -si colloca nel novero delle questioni pregiudiziali, con la conseguenza che pronunciando su di essa e reputandola fondata, il decidente ha definito totalmente il giudizio avanti a sé, e senza che ciò rendesse necessario esaminare il merito del gravame, e quindi anche la questione su cui ora insiste il ricorrente, che avrebbe potuto essere esaminata se l’appello fosse stato ritualmente proposto nel termine dell’art. 325 cod. proc. civ. e non fosse stato perciò definito in accoglimento della pregiudiziale.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, atteso che la prospettazione ricorrente oblitera la ratio decidendi e deflette perciò dal requisito della specificità del motivo, imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto, sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 12.6.2025.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME